Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del regio

decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il

6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Fallimento S.p.A. Codelfa e S.r.l. Boccaleone 167

iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 6 ottobre 1994, il Tribunale di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 67 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge Fallimentare), nella parte in cui

ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria nel caso di

fallimento successivo ad amministrazione controllata, fa decorrere il

periodo di revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso

dalla data di ammissione alla procedura minore in luogo che da quella

di dichiarazione del fallimento.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice

a quo, è stata dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte

n. 110 del 1995;

che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori, che

possano giustificare una diversa decisione, la questione deve essere

ora dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della

Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte