Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice

penale militare di pace in relazione all'art. 260, secondo comma,

dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996

dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Policella Daniel, iscritta al n. 1356 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Policella Daniel, imputato del reato di percosse nei confronti di un

commilitone (costituitosi parte civile), il tribunale militare di

Padova, con ordinanza emessa il 9 maggio 1996, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52, ultimo comma,

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 222 del codice penale militare di pace in relazione

all'art. 260, secondo comma, dello stesso codice;

che, a giudizio del rimettente, tale norma - nella parte in cui

prevede che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della

reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi sono puniti

a richiesta del comandante di corpo - violerebbe: a) l'art. 2 della

Costituzione, determinando una "confisca" della tutela in sede penale

della persona militare in favore di un non meglio precisabile

"interesse pubblico militare", anche nell'ipotesi in cui il fatto sia

grave e non possa perciò dirsi prevalente l'offesa all'interesse

militare, non essendo "sufficiente ad esaurire i diritti del singolo"

il riconoscimento a favore della persona offesa di un'azione civile;

b) l'art. 3 della Costituzione, poiché l'"espropriazione" del

diritto di tutela del cittadino militare in sede penale porrebbe

quest'ultimo in situazione di ingiustificata disparità rispetto al

cittadino civile; c) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, in

quanto - pregiudicata la possibilità di costituirsi parte civile nel

processo militare - il militare offeso dovrebbe subire la maggiore

lungaggine dell'esercizio dell'azione civile; d) l'art. 52, ultimo

comma, della Costituzione, poiché non è da reputarsi necessaria -

per l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate -

l'attribuzione al solo comandante di corpo della facoltà di decidere

se richiedere o meno la perseguibilità dei fatti in sede penale,

potendosi configurare una identica facoltà concorrente del militare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che, ripetutamente sottoposta al vaglio di questa

Corte, la questione di costituzionalità della disciplina di cui al

secondo comma dell'art. 260 del codice penale militare di pace è

stata dichiarata non fondata o manifestamente infondata;

che, da ultimo, identica questione - riguardante la previsione

della punibilità a richiesta del comandante di corpo dei reati per i

quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non

superiore nel massimo a sei mesi -, sollevata dal medesimo tribunale

militare di Padova in riferimento agli stessi parametri in questa

sede evocati, è stata dichiarata manifestamente infondata con

ordinanza n. 396 del 1996;

che il rimettente non offre ulteriori diversi motivi a sostegno

della questione, la quale dunque risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 222 del codice penale militare di pace in

relazione all'art. 260, secondo comma, dello stesso codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, e 52,

ultimo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte