Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 56 della legge 27

luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani),

del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della stessa legge 27 luglio

1978, n. 392 e degli artt. 20, 21 e 22 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario), promosso con tre ordinanze emesse il 24

novembre 1979 dal Giudice conciliatore di Casavatore, nel procedimento

civile vertente tra Donatiello Antonietta ed altri e Esposito Luigi ed

altra, iscritte al n. 438 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 16 luglio 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con tre ordinanze in data 24 novembre 1979 -

regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella G. U. n. 194 del

16 luglio 1980 - emesse nel corso di un procedimento civile di sfratto

per improrogabile necessità del locatore (contratto in corso al 30

luglio 1978 con conduttore avente reddito inferiore a otto milioni di

lire) il conciliatore di Casavatore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale delle seguenti norme:

a) legge 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale) (scilicet: art. 23), in

riferimento all'art. 24 Cost., in quanto ingiustificatamente

limiterebbe la tutela costituzionale del cittadino al solo caso di

rilevanza della questione di legittimità costituzionale in un

procedimento giurisdizionale;

b) art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle

locazioni degli immobili urbani), in riferimento agli artt. 24, 25, 47,

101 Cost., in quanto, abolendo gli istituti della graduazione e della

proroga degli sfratti, priverebbe di tutela giurisdizionale situazioni

che richiedono accertamenti da parte di un organo imparziale e

indipendente, quale il giudice dell'esecuzione, sostituendo di fatto

l'ufficiale giudiziario e l'autorità di pubblica sicurezza all'organo

giurisdizionale:

c) artt. 59 e 65 della citata legge n. 392 del 1978, in riferimento

agli artt. 3 e 47 Cost., in quanto, attribuendo al locatore il diritto

di ottenere la risoluzione del contratto per necessità, ove questo sia

soggetto a proroga, e cioè se il reddito del conduttore sia inferiore

a otto milioni di lire, ed escludendo lo stesso diritto ove il

contratto non sia soggetto a proroga, ossia se il reddito del

conduttore sia superiore a otto milioni di lire, attribuirebbero una

ingiustificata posizione deteriore al conduttore meno abbiente e

contrasterebbero così col principio di eguaglianza;

d) artt. 20, 21, 22 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12

(ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101,

104 Cost., per difetto di previsione, salvo casi eccezionali, di un

compenso al conciliatore;

che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede

dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza delle

esposte questioni;

considerato che le ordinanze di rimessione vanno riunite e decise

con unico provvedimento;

che la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 è

manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa Corte con

ordinanza 4 giugno 1971 n. 130, con cui già ne venne dichiarata la

manifesta infondatezza, nella considerazione che il citato art. 23 si

uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1,

secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere

"rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un

giudizio", con ciò risultando palesemente esclusa la facoltà di

sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso;

che, quanto alla questione relativa all'art. 56 della legge n. 392

del 1978, l'art. 10 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con l.

25 marzo 1982 n. 94 ed entrato in vigore successivamente all'ordinanza

di rimessione, ha stabilito che il conduttore, assoggettato a

provvedimento di rilascio con termine non ancora scaduto, può chiedere

al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, cod. proc.

civ. (ossia al giudice dell'esecuzione) una nuova fissazione del giorno

dell'esecuzione, da stabilire per una data non anteriore a sessanta

giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza del detto

termine (secondo comma);

che lo stesso art. 10 aggiunge doversi applicare le dette

disposizioni anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro

diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.l., un provvedimento

esecutivo di rilascio (terzo comma);

che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo

perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova

norma ora citata;

che la questione relativa agli artt. 59 e 65 della legge n. 392 del

1978 è manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa

Corte con sentenza 22 febbraio 1980 n. 22, la quale, dichiarando la

illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli

citati, nella parte in cui escludeva il diritto di recesso per

necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio

1978 e non soggetti a proroga, ed eliminando espressamente ogni

irrazionale disparità di trattamento tra locatori, ha, per necessità

logica, escluso altresì la sussistenza della stessa disparità tra

conduttori;

che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente

infondata dalla ordinanza 5 marzo 1981 n. 45 (con riferimento al solo

art. 59, che in quella fattispecie era il solo impugnato) e dalle

ordinanze 17 luglio 1980 n. 130 e 5 giugno 1980 n. 88;

che la questione relativa agli artt. 20, 21 e 22 del regio decreto

n. 12 del 1941 è inammissibile per manifesta irrilevanza nel giudizio

a quo, come peraltro è riconosciuto nella stessa ordinanza di

rimessione (v. anche sent. 24 novembre 1982 n. 196).

Visti gli artt. 23 e 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata, in quanto già ritenuta tale

con ordinanza n. 130 del 1971, la questione dell'art. 23 l. 11 marzo

1953 n. 87, nella parte in cui prevede la tutela costituzionale del

cittadino per il solo caso di rilevanza della questione di legittimità

costituzionale in un procedimento giurisdizionale, sollevata dal

conciliatore di Casavatore, in riferimento all'art. 24 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe;

b) ordina la restituzione degli atti al conciliatore di Casavatore

per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sollevata dallo stesso

conciliatore in riferimento agli artt. 24, 25, 47 e 101 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe;

c) dichiara manifestamente infondata in quanto già decisa con

sentenza n. 22 del 1980, la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 59 e 65 della legge 27 luglio 1978

n. 392, nella parte in cui non escludeva il diritto di recesso per

necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio

1978 e soggetti a proroga, sollevata dal conciliatore di Casavatore, in

riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

d) dichiara inammissibile per irrilevanza sul giudizio a quo, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21, 22 del

regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sollevata dal conciliatore di

Casavatore in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 51, 101, 104 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte