Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art. 169 dello

stesso regio decreto e dell'art. 55, comma primo, richiamato

dall'art. 169 dello stesso regio decreto, nonché dell'art. 54, comma

terzo, dello stesso regio decreto, promosso con ordinanza emessa il 22

ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente

tra Belloni Leonardo e la S.p.a. Spinelli, iscritta al n. 48 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, 1ª serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio promosso da Belloni Luca e Belloni

Leonardo, già agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo,

per conseguire, nei confronti della predetta, il pagamento della

rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo l'apertura

della procedura concorsuale, ai sensi della sent. n. 300 del 1986

della Corte costituzionale, il Pretore di Firenze, con ordinanza

emessa il 22 ottobre 1987, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Legge fallimentare), richiamato dal successivo art. 169, nonché 55,

comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso

regio decreto;

che, ad avviso del giudice a quo, la parificazione dei crediti

derivanti dal rapporto di agenzia ai crediti retributivi, desumibile

dagli artt. 2751- bis c.c. e 429 c.p.c., trova giustificazione nel

carattere prevalentemente personale del lavoro prestato dall'agente,

che consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa

a quella subordinata, e la non riconducibilità dei redditi da essa

derivanti a quelli d'impresa, sicché appare dubbia la legittimità

costituzionale: a) dell'art. 59 del regio decreto n. 267 del 1942,

richiamato dal successivo art. 169, nella parte in cui esclude la

rivalutazione dei crediti derivanti da rapporti aventi per oggetto la

prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente

personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo

successivo alla domanda di concordato preventivo; b) degli artt. 55,

comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, stesso regio

decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli

interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti nella

procedura di concordato preventivo, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in relazione alla disciplina dei crediti da lavoro

subordinato risultante dalla sentenza n. 300 del 1986 della Corte

costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, in relazione alla questione sub a), incongruo

appare il richiamo alla sentenza n. 300 del 1986, poiché la detta

sentenza ha riconosciuto la rivalutazione, dopo la data di

presentazione della domanda di concordato, esclusivamente per i

crediti dei lavoratori dipendenti, tanto è vero che si è riferita,

nell'indicare i parametri costituzionali, congiuntamente agli artt. 3

e 36 della Costituzione, precetto quest'ultimo non invocabile per la

categoria di lavoratori di cui si tratta, rientranti pur sempre fra i

lavoratori autonomi, e addirittura suscettivo di ricevere offesa

dalla auspicata equiparazione dei lavoratori autonomi a quelli

subordinati in relazione al potenziale conflitto tra le dette

categorie nell'ambito del procedimento concorsuale;

che, quanto alla questione sub b), valgono osservazioni

sostanzialmente analoghe, in quanto l'estensione della prelazione

agli interessi è stata sancita da questa Corte, con la richiamata

sentenza n. 300 del 1986, ad integrazione della peculiare tutela dei

crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art.

36 della Costituzione (cfr. anche la sentenza n. 204 del 1989);

che, pertanto, entrambe le questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato

dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra

richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del

1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte