Sentenza n. 226/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/05/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 409/1990
- art. 3d.l. 409/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 della 28
dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali
e miglioramenti delle pensioni) e 3 del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409
(Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di
pensione nei settori privato e pubblico), convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, promossi con le
seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 gennaio 1991 dalla
Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Kronau Gertrude ed
altri, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dalla
Corte dei conti - Servizio giurisdizionale per la Sardegna sul
ricorso proposto da Boi Giovanni iscritta al n. 49 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Kronau Gertrude ed altro, di
Rinaldo Federico e di Boi Giovanni, gli atti di intervento di Marre
Maria ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avvocati Filippo de Jorio per Kronau Gertrude ed altro,
Filippo de Jorio e Michelangelo Pascasio per Rinaldo Federico e Boi
Giovanni e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti Kronau Gertrude,
Tortorella Angelo e Federico Rinaldo avevano chiesto la
riliquidazione delle loro pensioni, la Corte dei Conti - premesso di
aver già sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544, in riferimento agli
artt. 3, 36, 38 e 54 Cost., nella parte in cui detta norma prevede
soltanto alcuni aumenti e non la riliquidazione delle pensioni in
rapporto alla dinamica salariale e preso atto altresì che questa
Corte con ordinanze nn. 293 e 424 del 1990 aveva disposto la
restituzione degli atti alla luce delle sopravvenute leggi 27
dicembre 1989 n. 407 e 27 dicembre 1989 n. 409 - ha nuovamente
sollevato, con ordinanza del 25 gennaio 1991, la medesima questione
(omettendo il riferimento all'art. 38 della Costituzione). Osserva la
Corte rimettente che le leggi citate da ultimo, nonché il successivo
d.l. 22 dicembre 1990 n. 409 (che ha concesso incrementi percentuali
correlati alla decorrenza delle pensioni) non hanno mutato i termini
della questione che viene quindi riproposta ribadendo il dubbio di
costituzionalità in precedenza avanzato e richiamando i principi
affermati nelle sentenze n. 501 del 1988 e n. 1 del 1991 di questa
Corte.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza.
Premesso che la riliquidazione conseguente alla sentenza n. 501
del 1988 per i magistrati ha avuto decorrenza soltanto dal 1 gennaio
1988, mentre per i dirigenti collocati a riposo prima del 1 gennaio
1979 la sentenza n. 1 del 1991 ha riconosciuto il diritto alla
riliquidazione soltanto dal 1 marzo 1990, l'Avvocatura rileva come
entrambe tali pronunce si siano limitate a riconoscere la
riliquidazione quale effetto di specifici benefici accordati alle
categorie interessate da particolari provvedimenti legislativi, senza
realizzare l'aggancio automatico delle pensione agli stipendi,
aggancio che dovrebbe necessariamente essere introdotto dalla legge,
subordinatamente alla disponibilità delle relative risorse
finanziarie.
3. - Si sono costituite le parti private insistendo per la
declaratoria d'illegittimità. La difesa delle parti qualifica la
situazione delle stesse come affine a quella di altre categorie,
magistrati e dirigenti, beneficiarie delle sentenze n. 501 del 1988 e
n. 1 del 1991. Inoltre - si sostiene in memorie - il Governo incamera
i contributi pensionistici sulle retribuzioni, senza accantonarli in
alcun Fondo, per poi erogare le pensioni con le esigue disponibilità
di bilancio.
Parimenti vengono richiamati gli artt. 36 e 38 Cost. che, per la
loro immediata valenza precettiva, garantiscono che il diritto alla
pensione, in quanto stipendio differito, non possa svilire nel suo
reale potere d'acquisto finendo per divergere enormemente dal
trattamento percepito in servizio. Al contrario le parti private
auspicano una norma che imponga la riliquidazione della pensione ad
ogni variazione di stipendio ovvero assicuri un coefficiente di
adeguamento ancorato a valori periodici e facilmente rilevabili.
Concludono richiedendo la declaratoria d'illegittimità, oltre che
della norma impugnata, anche degli artt. 1 e 2 della legge n. 177 del
1976 (e delle collegate disposizioni di cui agli artt. 18, secondo
comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843 ed alle leggi 29 febbraio
1980 n. 33, 30 marzo 1981 n. 119, 26 aprile 1983 n. 130 e 27 dicembre
1984 n. 730), nonché degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge
n. 141 del 1985, normativa tutta censurata sotto l'assorbente profilo
dell'omessa previsione di un meccanismo di automatica perequazione.
4. - Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente Boi Giovanni,
appuntato della Guardia di Finanza in congedo dal 4 settembre 1953,
aveva impugnato tutti i provvedimenti di liquidazione della pensione
richiedendo la corresponsione della stessa sulla base del trattamento
del pari grado in servizio con aggancio automatico ad ogni futuro
incremento retributivo, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
per la Sardegna, con ordinanza emessa il 10 luglio 1991, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e 3 del d.l. 22 dicembre 1990 n.
409, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n.
59.
La Corte rimettente premette di aver già sollevato analoga
questione per la prima delle due norme e che la Corte costituzionale,
con ordinanza n. 167 del 1990, aveva restituito gli atti per il
riesame della rilevanza alla stregua della sopravvenuta seconda norma
ora censurata. Quest'ultima avrebbe lasciato intatto il profilo
d'illegittimità a suo tempo denunziato, consistente nel mancato
automatico allineamento tra la pensione e la dinamica retributiva del
personale in servizio.
In particolare la Corte rimettente stima del tutto inidonei a
garantire tale allineamento i benefici disposti dell'art. 3 del d.l.
n. 409/90 cit. che pure ha previsto una riliquidazione sulla base
della pregressa anzianità sulla base di un sistema di rivalutazione
percentuale.
Risulterebbero pertanto violati i menzionati parametri
costituzionali in un quadro normativo che assicura alle categorie in
servizio il ricorso agli accordi sindacali per far valere
rivendicazioni retributive, mentre espone i pensionati,
potenzialmente più bisognosi di tutela, ad un sistema d'inadeguati
interventi legislativi.
5. - Anche in questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione, anzitutto escludendo l'esistenza di un principio
generale di adeguamento costante delle pensioni ai mutamenti del
potere di acquisto della moneta, in quanto il legislatore ha optato
per il sistema delle riliquidazioni nelle misure ritenute di volta in
volta compatibili con le risorse della finanza pubblica.
Rileva poi l'Avvocatura come l'originario obiettivo, sancito dalla
legge 29 aprile 1976 n. 177, di perequazione delle pensioni alle
retribuzioni debba essere perseguito con la necessaria gradualità.
6. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata la quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità
delle norme censurate con argomentazioni analoghe a quelle esposte
dalla difesa delle parti private nel precedente giudizio incidentale
di costituzionalità.
7. - Con ordinanza istruttoria del 21 maggio 1992 questa Corte ha
richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dati informativi
in ordine essenzialmente all'andamento parallelo dei trattamenti
retributivi e di quiescenza e alla misura degli scostamenti
verificatisi nel tempo tra retribuzioni del personale in servizio e
pensioni. In ottemperanza alla suddetta ordinanza istruttoria la
Presidenza del Consiglio ha trasmesso una comunicazione del 26
settembre 1992 della Ragioneria generale dello Stato contenente dati
contabili.
8. - Rifissata l'udienza pubblica, la difesa delle parti
costituite - nel ribadire le argomentazioni già svolte in precedenza
- ha presentato una memoria in cui sostiene che i pensionati d'annata
non dirigenti percepiscono una pensione sensibilmente inferiore a
quella percepita dai colleghi pari grado in servizio. Inoltre afferma
che la capitalizzazione dei contributi versati dai dipendenti statali
(non dirigenti) durante tutto il rapporto di lavoro è superiore a
quanto gli stessi riscuotono a titolo di trattamento di quiescenza
sicché somme, che avrebbero dovuto essere intangibili perché
finalizzate ad uno scopo garantito dalla Costituzione, sarebbero
state distolte dalla loro destinazione pensionistica.
9. - Sono intervenuti con distinti atti cumulativi Marre Maria e
altri numerosi pensionati statali sostenendo l'illegittimità
costituzionale della normativa censurata. Considerato in diritto
1. - Sono state sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36 e 54
Cost. (ma in realtà anche all'art. 38 Cost., per quanto si dirà) -
questioni incidentali di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 5 legge 28 dicembre n. 544 (Elevazione dei livelli
dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) nella parte
in cui in luogo di disporre la riliquidazione delle pensioni in
rapporto alla dinamica salariale accorda unicamente aumenti
proporzionali ai periodi di riferimento;
b) dello stesso art. 5, comma 1, cit. e dell'art. 3 d.l. 22
dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione
dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59,
nella parte in cui non dispongono, per il personale di polizia
collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la
riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico
del personale in servizio.
2. - Preliminarmente i giudizi vanno riuniti e trattati
congiuntamente per identità dell'oggetto.
Va poi dichiarata, in via ancora preliminare, l'inammissibilità
degli atti di intervento dei soggetti privati in quanto - a parte la
tardività del loro deposito - nessuno di tali intervenienti è parte
nei giudizi a quibus.
3. - Le questioni sollevate dalla Corte dei conti con le due
ordinanze sopra indicate sono riconducibili alla stessa matrice, che
è la doglianza di inadeguatezza dei trattamenti pensionistici in
relazione ai parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
quest'ultimo non espressamente citato, ma desumibile dalla
motivazione delle ordinanze stesse che peraltro richiamano anche le
precedenti ordinanze di rimessione (della medesima Corte) contenenti
l'espresso riferimento a tale parametro. Invece l'art. 54 Cost.,
unicamente citato nel dispositivo della prima ordinanza, è privo di
alcuna motivazione oltre a non essere comunque conferente al thema
decidendum sicché, in relazione ad esso, la questione è
inammissibile.
4. - Sull'asserito presupposto dell'inadeguatezza dei trattamenti
pensionistici, in entrambe le ordinanze si chiede una pronuncia
additiva che introduca un aggancio automatico e costante di questi
alla dinamica salariale, tale dovendo intendersi la "riliquidazione"
- invocata dalla Corte rimettente - che renderebbe il sistema
conforme ai parametri invocati.
In particolare lo sviluppo argomentativo della seconda ordinanza,
che fa riferimento ai miglioramenti economici previsti per il
personale (nella specie, di polizia) in servizio da un determinato
accordo sindacale (quello recepito con d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150)
consente di identificare - quale possibile meccanismo di perequazione
invocato come contenuto di una pronuncia additiva - la riliquidazione
dei trattamenti pensionistici in relazione a ciascun determinato
aumento delle retribuzioni accordato in occasione dei periodici
rinnovi contrattuali.
In entrambe le ordinanze poi - soprattutto per l'insistito
richiamo alla decisione adottata con la sentenza n. 501 del 1988 "a
fronte", come in particolare si sottolinea nella seconda ordinanza,
"del divario realizzatosi tra trattamento di pensione e di servizio"
- può leggersi anche una prospettazione subordinata tendente non
già ad introdurre un automatismo, ma unicamente a riportare a
livello di adeguatezza i trattamenti pensionistici con una singola
operazione di riliquidazione che riduca o azzeri il divario, almeno
quando questo sia pervenuto ad un livello assolutamente non più
compatibile con i parametri costituzionali invocati.
Soltanto nei limiti così fissati dalle ordinanze di rimessione
deve essere esaminata la legittimità costituzionale della normativa
censurata non potendo essere prese in considerazione ulteriori
questioni prospettate dalle parti private alle quali non è
consentito ampliare il thema decidendum nel giudizio innanzi alla
Corte (v., da ultimo, sent. n. 114 del 1993).
5. - La valutazione della questione di costituzionalità, come
sopra posta, deve muovere dal suo inquadramento nella giurisprudenza
di questa Corte in tema di adeguatezza dei trattamenti pensionistici.
Da una parte va innanzi tutto ricordato che con la recente
sentenza n. 42 del 1993 la Corte ha ritenuto che "esula dai limiti
del controllo di legittimità l'operazione additiva richiesta dalle
rimettenti sezioni della Corte dei conti", ossia la riliquidazione
automatica delle pensioni come conseguenza dell'aumento delle
retribuzioni; quindi il fatto che il legislatore, nel prevedere un
meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in
servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai
trattamenti pensionistici della medesima categoria non rappresenta
vulnerazione di alcun canone costituzionale, bensì atto di esercizio
legittimo di " una discrezionalità sua propria". In senso conforme
possono richiamarsi anche l'ordinanza n. 92 del 1991 - dove si
puntualizza che l'estensione alle pensioni del meccanismo di
adeguamento periodico delle retribuzioni rappresenta un'"attività ..
certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa
propria del legislatore" - e la sentenza n. 337 del 1992, secondo cui
"l'art. 38 Cost. non esige che l'adeguamento delle prestazioni
previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta
proceda mediante meccanismi automatici", potendo "esso ...avvenire" -
aggiunge la Corte - " anche con interventi legislativi periodici, la
scelta dell'uno o dell'altro metodo essendo rimessa alla
discrezionalità del legislatore".
D'altra parte però la Corte (sent. n. 173 del 1986) ha affermato
che "la proporzionalità e l'adeguatezza devono sussistere non solo
al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente
assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere
di acquisto della moneta". E successivamente, nella sentenza n. 501
del 1988, ha ribadito che dal canone dell'art. 36 Cost. "consegue
l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza
alle retribuzioni del servizio attivo". Ma questa garanzia di
adeguatezza della pensione non si traduce necessariamente in un
rigido meccanismo di perequazione; la stessa sentenza n. 173/86,
appena citata, ha infatti puntualizzato che l'attuazione di tale
garanzia "non comporta .. la necessaria ed integrale coincidenza tra
la pensione e l'ultima retribuzione, né un costante adeguamento al
mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della
svalutazione monetaria, ma sussiste una sfera di discrezionalità
riservata al legislatore per l'attuazione graduale dei detti
precetti". Anche la sentenza n. 20 del 1991 ha affermato che "rientra
nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle
misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici
alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di
perequazione degli stessi".
Ha poi precisato la Corte (sent. 119 del 1992) che i principi di
adeguatezza e proporzionalità della pensione (ex art. 36 Cost.) -
pur non comportando "che sia garantita in ogni caso l'integrale
corrispondenza fra retribuzione e pensione" - richiedono però una
"commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in
costanza di rapporto di lavoro"; commisurazione questa che può
essere variamente attuata "secondo determinazioni discrezionali del
legislatore" e la non vincolatezza del quomodo di tale commisurazione
è in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo dei valori in
gioco che deve operare il legislatore tenendo conto anche della
"concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie".
6. - Questo sviluppo della giurisprudenza trova infine la sua più
recente affermazione nella già citata sentenza n. 42/93, che, dopo
aver escluso che i trattamenti pensionistici possano essere
"cristallizzati", prefigura - nella evenienza che " l'andamento delle
retribuzioni" pervenga a "discostarsi dalle pensioni bene al di là
di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale
ed imperfetto, a suo tempo richiesto da questa Corte ex artt. 3 e 36
della Costituzione (cfr. sentenza n. 119 del 1991)" - il possibile
insorgere di una questione di costituzionalità (sotto il profilo
della lesione del principio di adeguatezza) in relazione alla
"mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo fra
variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e
computo delle pensioni". Mancata previsione che è esaltata nel caso
di radicale ristrutturazione del sistema retributivo del personale in
servizio, quale quello preso in considerazione dalla citata sentenza
n. 501 del 1988, la quale pertanto, sotto il profilo della parità di
trattamento, non è utilmente invocabile nella attuale vicenda in cui
viceversa si controverte degli ordinari miglioramenti retributivi
conseguenti ai rinnovi contrattuali.
Va quindi ribadito che la scelta in concreto del meccanismo di
perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il
bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica
economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (non
senza tener conto che - secondo la giurisprudenza della Corte:
sentenza n. 173 del 1986; sentenza n. 30 del 1976 - nel vigente
sistema pensionistico, ispirato anche al principio solidaristico, non
è richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzione e
prestazione previdenziale, con il limite, però, della
ragionevolezza, soprattutto se si tien conto che alla solidarietà
tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una
solidarietà più ampia dell'intera collettività); bilanciamento
questo che peraltro ha l'ineludibile vincolo di scopo di consentire
una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non
sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica
delle retribuzioni.
In questa complessiva valutazione il legislatore deve tener
presente la necessità di un raccordo tra dinamica retributiva e
dinamica pensionistica non nel senso di un costante o periodico
allineamento delle pensioni alle retribuzioni, ma nel senso che il
verificarsi di una evenienza siffatta (irragionevole scostamento
anziché ragionevole corrispondenza) è indice sintomatico - in
mancanza di una sostanziale modifica della prestazione lavorativa -
della non idoneità del meccanismo in concreto prescelto a preservare
la costante sufficienza della pensione ad "assicurare al lavoratore
ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una
esistenza libera e dignitosa" (v. sent. 173/86 sopra cit. e, in senso
conforme, sent. n. 243 del 1992).
7. - Sotto quest'ultimo profilo le informazioni fornite dalla
Presidenza del Consiglio a seguito dell'ordinanza istruttoria del 21
maggio 1992 consentono alla Corte di conoscere che fino al 31
dicembre 1984 si è realizzato (con graduali incrementi destinati a
raggiungere il loro completamento al 1° gennaio 1994) il recupero
alle pensioni dei miglioramenti attribuiti sui trattamenti di
servizio sino alla data del 1° febbraio 1981 e che lo scostamento si
manifesta essenzialmente con la tornata contrattuale 1985-1987 e si
accentua con quella successiva. Peraltro tale scostamento risulta in
parte recuperato anche per effetto dell'operare della perequazione
automatica introdotta dall'art. 21 legge 27 dicembre 1983 n. 730,
comprensiva del limitato aggancio alla dinamica salariale di cui al
primo comma dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 esteso anche alle
pensioni del settore pubblico (di cui all'art. 1 della legge n. 177
del 1976) dall'art. 14, comma 5, d.l. n. 663 del 1979 convertito in
legge n. 33 del 1980; perequazione che - in quanto collegata alla
dinamica inflattiva - ha costantemente comportato periodici
incrementi dei trattamenti pensionistici.
In questa situazione la Corte ritiene che i dati contabili
complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano che
lo scostamento sia di tale entità da indurre a dubitare della
idoneità - a questo momento - del meccanismo perequativo in atto
prescelto dal legislatore a garantire un sufficiente livello di
adeguatezza delle pensioni.
Peraltro, il divario allo stato esistente, da un lato, può
assumersi come indice rivelatore della opportunità di perseguire un
più avanzato livello di raccordo il cui raggiungimento rientra nella
discrezionalità del legislatore nel più ampio contesto della
generale politica economica e nei limiti delle risorse disponibili;
dall'altro può e deve richiamare l'attenzione del legislatore sulla
necessità di sorvegliare l'andamento del fenomeno al fine di evitare
che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero
rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte.
Ma nel presente giudizio, una volta verificata la non inidoneità,
al momento, del meccanismo perequativo predisposto dal legislatore, i
correttivi chiesti alla Corte - miranti, tutti, sia pure per strade
diverse, ad una puntuale parametrazione delle pensioni alle attuali
retribuzioni - rientrano nella discrezionalità del legislatore, onde
si impone la pronuncia di inammissibilità delle questioni proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 28 dicembre n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni) e dell'art. 3 decreto legge 22 dicembre 1990 n. 409
(Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di
pensione nei settori privato e pubblico), convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate - in
riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione - dalla
Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte