Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1975

Altra decisione · depositata il 17/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'ammissibilità del ricorso, proposto dal tribunale di Torino

con ordinanza 18 aprile 1975 per conflitto di attribuzione nei

confronti del potere legislativo e - per esso - della Commissione

parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sorto a

seguito della lettera 21 febbraio 1975, con la quale la predetta

Commissione parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti

richiesti dallo stesso tribunale. (Reg. ric. 1975, n. 15).

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Pantaleone

Michele ed Einaudi Giulio, il tribunale di Torino, seconda sezione

penale, in sede di istruzione dibattimentale - premesso di avere in

precedenza più volte richiesto alla Commissione parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (detta per brevità

Commissione "antimafia") copia di documenti ritenuti necessari ai fini

del giudizio, ottenendoli solo "in minima parte" - rinnovava, con

ordinanza 31 gennaio 1975, la suddetta richiesta, alla quale la

Commissione rispondeva con nota del 21 febbraio successivo, ribadendo

il proprio rifiuto.

Che, a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 18

aprile 1975, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del

potere legislativo, e "per esso" della Commissione "antimafia",

chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 101 e 102

Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso il

Parlamento e, per esso, presso la Commissione "antimafia", le prove

ritenute necessarie ai fini del giudizio di sua competenza.

Che, per le ragioni in fatto e in diritto addotte e per le

conclusioni cui perviene, l'ordinanza deve considerarsi sostanzialmente

rivolta nei confronti della Commissione "antimafia".

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata e delibare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore

del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine,

l'idoneità formale dell'ordinanza emessa dalla seconda sezione penale

del tribunale di Torino per una valida instaurazione del giudizio

dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 37 della legge citata,

che prevede, in termini generali, per la proposizione dei conflitti tra

poteri la forma del "ricorso".

Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto è dato ravvisare un

duplice contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa è

diretta: per una parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del

quale dispone la sospensione e la trasmissione degli atti a questa

Corte; per l'altra, e contestualmente, denunciando l'insorto conflitto

e chiedendone la risoluzione.

Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità

dei provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente

applicabile in parte qua all'ordinanza del tribunale di Torino, la

forma da questo complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.

Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui

risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione,

sopra riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente

accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i

requisiti, così di ordine soggettivo come di ordine oggettivo,

necessari, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri

dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della

Costituzione. E cioè: A) se il conflitto sorge "tra organi competenti

a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e

B) "per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata, per i

vari poteri, da norme costituzionali".

Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37

della legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono

tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in

considerazione nella specie) designa gli organi legittimati ad esser

parti di conflitti ex art. 134 Cost. valendosi di una perifrasi, con la

quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a

configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri

rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun

potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro

sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando

la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.

Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare

definitivamente" la volontà del potere cui appartengono è più larga

di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto

strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed è significativo

che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure è di uso

corrente nella prassi e nella dottrina), e deve esser individuato caso

per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e

della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi

che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a

dichiararne definitivamente la volontà.

Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare

legittimati - attivamente e passivamente - ad esser parti di conflitti

di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami

predisposti a tutela di interessi diversi: com'è confermato, per

argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che, nel secondo comma,

per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali

conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene

ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi, il primo,

che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo

atto, è in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi

processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di

parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente,

valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc.

civ., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto

ex art. 134 Cost. dinanzi a questa Corte.

Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Torino

appare legittimato a proporre il conflitto in oggetto.

Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne la

Commissione parlamentare "antimafia", oltre e prima ancora che per

l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante

dall'avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine

più generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta

alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non

è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di

Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che,

nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope

constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò

"definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.

Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto

involge l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione,

assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla

Commissione "antimafia" alla richiesta di documenti, da esso ritenuti

necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione

della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere

giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Torino, per

la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle

conseguenti valutazioni di sua competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal tribunale di Torino - seconda sezione penale - nei

confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura

del ricorrente (seconda sezione penale del tribunale di Torino), il

ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione

predetta, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta

giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte