Ordinanza n. 228/1975
Altra decisione · depositata il 17/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'ammissibilità del ricorso, proposto dal tribunale di Torino
con ordinanza 18 aprile 1975 per conflitto di attribuzione nei
confronti del potere legislativo e - per esso - della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, sorto a
seguito della lettera 21 febbraio 1975, con la quale la predetta
Commissione parlamentare ha rifiutato la trasmissione di documenti
richiesti dallo stesso tribunale. (Reg. ric. 1975, n. 15).
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Pantaleone
Michele ed Einaudi Giulio, il tribunale di Torino, seconda sezione
penale, in sede di istruzione dibattimentale - premesso di avere in
precedenza più volte richiesto alla Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (detta per brevità
Commissione "antimafia") copia di documenti ritenuti necessari ai fini
del giudizio, ottenendoli solo "in minima parte" - rinnovava, con
ordinanza 31 gennaio 1975, la suddetta richiesta, alla quale la
Commissione rispondeva con nota del 21 febbraio successivo, ribadendo
il proprio rifiuto.
Che, a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 18
aprile 1975, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del
potere legislativo, e "per esso" della Commissione "antimafia",
chiedendo a questa Corte di affermare, a norma degli artt. 101 e 102
Cost., il potere del tribunale medesimo di acquisire presso il
Parlamento e, per esso, presso la Commissione "antimafia", le prove
ritenute necessarie ai fini del giudizio di sua competenza.
Che, per le ragioni in fatto e in diritto addotte e per le
conclusioni cui perviene, l'ordinanza deve considerarsi sostanzialmente
rivolta nei confronti della Commissione "antimafia".
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata e delibare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista
"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di
ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore
del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine,
l'idoneità formale dell'ordinanza emessa dalla seconda sezione penale
del tribunale di Torino per una valida instaurazione del giudizio
dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 37 della legge citata,
che prevede, in termini generali, per la proposizione dei conflitti tra
poteri la forma del "ricorso".
Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto è dato ravvisare un
duplice contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa è
diretta: per una parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del
quale dispone la sospensione e la trasmissione degli atti a questa
Corte; per l'altra, e contestualmente, denunciando l'insorto conflitto
e chiedendone la risoluzione.
Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità
dei provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente
applicabile in parte qua all'ordinanza del tribunale di Torino, la
forma da questo complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.
Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui
risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione,
sopra riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente
accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i
requisiti, così di ordine soggettivo come di ordine oggettivo,
necessari, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri
dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della
Costituzione. E cioè: A) se il conflitto sorge "tra organi competenti
a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e
B) "per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata, per i
vari poteri, da norme costituzionali".
Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37
della legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono
tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in
considerazione nella specie) designa gli organi legittimati ad esser
parti di conflitti ex art. 134 Cost. valendosi di una perifrasi, con la
quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a
configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri
rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun
potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro
sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando
la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.
Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare
definitivamente" la volontà del potere cui appartengono è più larga
di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto
strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed è significativo
che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure è di uso
corrente nella prassi e nella dottrina), e deve esser individuato caso
per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e
della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi
che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a
dichiararne definitivamente la volontà.
Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare
legittimati - attivamente e passivamente - ad esser parti di conflitti
di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami
predisposti a tutela di interessi diversi: com'è confermato, per
argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che, nel secondo comma,
per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali
conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene
ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi, il primo,
che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo
atto, è in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi
processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di
parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente,
valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc.
civ., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto
ex art. 134 Cost. dinanzi a questa Corte.
Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Torino
appare legittimato a proporre il conflitto in oggetto.
Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne la
Commissione parlamentare "antimafia", oltre e prima ancora che per
l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante
dall'avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine
più generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta
alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non
è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di
Commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che,
nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope
constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò
"definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.
Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto
involge l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione,
assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla
Commissione "antimafia" alla richiesta di documenti, da esso ritenuti
necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione
della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere
giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Torino, per
la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle
conseguenti valutazioni di sua competenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal tribunale di Torino - seconda sezione penale - nei
confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura
del ricorrente (seconda sezione penale del tribunale di Torino), il
ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione
predetta, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte