Sentenza n. 228/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero
1), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno
2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel
procedimento civile vertente tra la Zenith S.r.l. in concordato
preventivo e G. F., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso del giudizio civile promosso dalla Zenith S.r.l.,
in fase di concordato preventivo, nei confronti del dirigente
industriale G. F., il tribunale di Milano, in composizione
monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis numero 1), del codice civile, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Premette in punto di fatto il giudice a quo che il dirigente
convenuto ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, confermata
in appello, in base alla quale la società Zenith è stata condannata
a corrispondergli l'indennità supplementare prevista dal vigente
contratto collettivo di settore per il caso di licenziamento
ingiustificato. Ammessa in un secondo momento alla procedura di
concordato preventivo, la medesima società ha promosso il giudizio
per sentir dichiarare che il credito del predetto dirigente ha natura
chirografaria, non potendo rientrare nel gruppo dei crediti
privilegiati di cui alla norma oggi impugnata.
Ciò posto il giudice rimettente, dopo aver affermato che le
norme attributive di un privilegio, in quanto derogatorie rispetto
alla regola generale di cui all'art. 2741 cod. civ., non sono
suscettibili di interpretazione analogica, ritiene che il credito
vantato dal dirigente a titolo di indennità supplementare per
licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle
ipotesi di cui al numero 1) dell'art. 2751-bis del codice civile.
Non può ritenersi, infatti, assimilabile alle "indennità dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro", poiché con
tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi alle indennità
che si collegano "con carattere di normalità" a tale cessazione,
mentre l'indennità supplementare in questione è riconducibile ad
un'accertata illegittimità del comportamento del datore.
Allo stesso modo, però, il divieto di interpretazione analogica
della norma impugnata impedisce di ricomprendere la predetta
indennità nella categoria dei crediti "per il risarcimento del danno
subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o
annullabile". Il dato testuale in questione, infatti, ripete la
terminologia usata nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e nella
legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamando tutte le garanzie normative
relative al licenziamento dei lavoratori, le quali non sono
applicabili al licenziamento dei dirigenti. Per questi ultimi,
infatti, la Corte di cassazione ha escluso, in numerose pronunce, che
il concetto di "giustificatezza del licenziamento" sia assimilabile a
quello di "giusta causa" o di "giustificato motivo".
Ritenendo, dunque, che l'indennità in questione non possa
rientrare in alcuna delle ipotesi di credito privilegiato previste
dalla norma impugnata, il tribunale di Milano ravvisa in siffatta
esclusione una violazione del principîo di eguaglianza, tale da
determinare una disparità di trattamento tra crediti sostanzialmente
omogenei. Il dirigente, infatti, estraneo ai meccanismi di tutela
reale del posto di lavoro, gode di un credito risarcitorio
assimilabile a quello previsto per i lavoratori dall'art. 8 della
legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 Stat. lav., in relazione al
quale la collocazione chirografaria si traduce in un "drastico
ridimensionamento della probabilità che, in tutte le situazioni in
cui si abbia una pluralità di creditori concorrenti, il diritto
trovi effettiva soddisfazione". D'altra parte, anche per il dirigente
la perdita del posto di lavoro costituisce spesso fonte di gravi
problemi, sicché la denunciata disparità creata dalla norma
impugnata esige un intervento correttivo da parte della Corte
costituzionale.
Il tribunale di Milano, pertanto, solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 1), cod. civ.,
nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito
del dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi
delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la prospettata questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Osserva la difesa erariale che in materia di privilegi
l'eventuale violazione del principîo costituzionalei eguaglianza va
accertata tenendo presente che detta causa di prelazione costituisce
una deroga alla paritadi posizione tra i creditori, sicché la Corte
è chiamata soltanto a verificare l'omogeneità dei crediti ammessi
atale beneficio.
Nel caso in esame, il privilegio riconosciuto dalla norma
impugnata ai crediti di lavoro trova il propriorazionale fondamento
nella posizione di tradizionale debolezza del lavoratore, che non ha
riscontro in quelladel dirigente.
Per quest'ultimo, infatti, il vincolo di subordinazione assume
connotati del tutto peculiari, tanto che la giurisprudenza è
concorde nell'escludere che al licenziamento del dirigente si
applichino le norme sulla giusta causa e sul giustificato motivo. La
radicale diversità, oggettivamente esistente, tra dirigente e
semplice lavoratore subordinato fa sì che l'attribuzione del
privilegio ai soli crediti del secondo abbia un fondamento di sicura
razionalità, sicché non può essere invocata alcuna violazione del
principîo di eguaglianza. Considerato in diritto
1.- Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero
1), del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte
in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del
dirigente conseguente ad un licenziamento ingiustificato ai sensi
delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.
In particolare il rimettente, muovendo dalla premessa per cui
detto credito (nella specie, a titolo di indennità supplementare
prevista dal contratto collettivo per licenziamento ingiustificato)
non rientra in alcuna delle ipotesi regolate dalla norma impugnata,
ritiene irrazionale siffatta esclusione per la diversità di
trattamento rispetto al credito riconosciuto al lavoratore
subordinato a titolo di risarcimento danni per licenziamento
inefficace, nullo o annullabile.
2.- La questione è infondata, essendo erroneo il presupposto
interpretativo dal quale muove il giudice rimettente.
È indubbio che il dirigente rientri, per espressa previsione
dell'art. 2095 cod. civ., nella categoria dei prestatori di lavoro
subordinato, nel cui ambito, peraltro, egli si caratterizza per
alcune significative diversità rispetto alle altre figure dei
quadri, impiegati ed operai. Tale rilievo è così evidente che lo
stesso legislatore, nel dettare la normativa sui licenziamenti
individuali, ha espressamente escluso che al dirigente si applichino
le norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, relative alla giusta
causa ed al giustificato motivo di licenziamento (v. art. 10 della
legge ora citata); esclusione della cui legittimità costituzionale
questa Corte si è già occupata, pervenendo sempre a pronunce di
rigetto delle relative questioni (v. sentenze n. 309 del 1992 e
n. 121 del 1972, nonché ordinanza n. 404 del 1992).
Sotto quest'aspetto, quindi, è corretto il richiamo fatto dal
tribunale di Milano al costante orientamento giurisprudenziale, anche
recentemente ribadito, in base al quale il licenziamento del
dirigente non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri
lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell'area della
completa discrezionalità dell'imprenditore.
Tuttavia il rimettente non perviene alla corretta conclusione in
ordine alla possibilità di ricomprendere nel privilegio generale di
cui all'art. 2751-bis cod. civ. anche le somme spettanti al dirigente
a titolo di indennità supplementare per licenziamento
ingiustificato.
Il fatto che le norme escludano tale figura di lavoratore
subordinato dal regime generale dei licenziamenti, non comporta
automaticamente che siffatta diversità sia estensibile anche ad
altri settori del sistema, ove manchi un'espressa previsione in tal
senso. Appare arbitrario, in altre parole, ritenere - come fa il
giudice a quo - che il credito del dirigente per licenziamento
ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi previste
dalla norma impugnata.
È ben vero che le cause di privilegio previste dalla legge sono
tassative, ma nel caso specifico non si tratta di creare in via
interpretativa una nuova figura di privilegio, perché l'ampiezza
della formula usata dal legislatore ("tutte le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro") è tale da non
essere di ostacolo - tanto più in assenza di un contrario diritto
vivente - ad una lettura che ricomprenda in simile ipotesi anche il
credito del dirigente per indennità supplementare conseguente ad
ingiustificato licenziamento. Riferire l'espressione normativa ora
richiamata non - come dice la legge - a "tutte le indennità"
conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma, secondo il
rimettente, solo a quelle "con carattere di normalità", si
risolverebbe in un'indebita restrizione, che potrebbe condurre,
peraltro, a trattamenti differenziati di situazioni sostanzialmente
coincidenti e richiedenti, perciò, una ratio legis comune.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza della prospettata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis; numero 1), del codice civile, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano,
in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte