Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1975

Altra decisione · depositata il 17/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'ammissibilità del ricorso proposto dal tribunale di Milano

con ordinanza 16 aprile 1975, per conflitto di attribuzione nei

confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia, sorto a seguito della lettera del 26 marzo 1975, con

la quale la predetta Commissione parlamentare ha rifiutato la

trasmissione di documenti richiesti dallo stesso tribunale. (Reg. ric.

1975, n. 16).

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di Villani

Silvano, il tribunale di Milano, prima sezione penale, in sede di

istruzione dibattimentale - premesso di avere in precedenza più volte

richiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia (detta per brevità Commissione "antimafia") copia di

documenti ritenuti necessari ai fini del giudizio, senza riuscire ad

ottenerli - rinnovava, con ordinanza 12 febbraio 1975, la suddetta

richiesta, alla quale la Commissione rispondeva a sua volta, con nota

del 26 marzo successivo, ribadendo il proprio rifiuto.

Che a seguito di ciò, lo stesso tribunale, con ordinanza 16 aprile

1975, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della

Commissione "antimafia", chiedendo a questa Corte di affermare, a norma

degli artt. 24, 101 e seguenti Cost., il potere del tribunale medesimo

di acquisire presso la Commissione "antimafia" le prove ritenute

necessarie ai fini del giudizio di sua competenza.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a

deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la

pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre

nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed

eccezioni.

Che deve preliminarmente prendersi in esame, a tal fine,

l'idoneità formale dell'ordinanza emessa dalla prima sezione penale

del tribunale di Milano per una valida instaurazione del giudizio

dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 37 della legge citata,

che prevede, in termini generali, per la proposizione dei conflitti tra

poteri la forma del "ricorso".

Che, peraltro, nell'ordinanza in oggetto è dato ravvisare un

duplice contenuto, in relazione alla duplice funzione cui essa è

diretta: per una parte, provvedendo in ordine al processo in corso, del

quale dispone la trasmissione degli atti a questa Corte; per l'altra e

contestualmente, denunciando l'insorto conflitto e chiedendone la

risoluzione.

Che, perciò, tenendo anche presente il principio della tipicità

dei provvedimenti del giudice (art. 148 cod. proc. pen.), certamente

applicabile in parte qua all'ordinanza del tribunale di Milano, la

forma da questo complessivamente prescelta può ritenersi adeguata.

Che per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui

risoluzione spetti alla competenza della Corte, secondo la dizione,

sopra riferita, del quarto comma dell'art. 37, deve ulteriormente

accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i

requisiti, così di ordine soggettivo come di ordine oggettivo,

necessari, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri

dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della

Costituzione. E cioè: A) se il conflitto sorge "tra organi competenti

a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e

B) "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i

vari poteri, da norme costituzionali".

Che, dal punto di vista soggettivo (A), il primo comma dell'art. 37

della legge (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono

tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in

considerazione nella specie) designa gli organi legittimati ad essere

parti di conflitti ex art. 134 Cost. valendosi di una perifrasi, con la

quale si allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a

configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri

rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun

potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro

sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando

la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.

Che, dunque, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare

definitivamente" la volontà del potere cui appartengono è più larga

di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto

strutturalmente collocati al vertice di un potere (ed è significativo

che l'art. 37 non si avvalga di tale locuzione, che pure è di uso

corrente nella prassi e nella dottrina), e deve essere individuato caso

per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e

della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi

che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a

dichiararne definitivamente la volontà.

Che, in applicazione dei sopra esposti criteri, i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare

legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti

di attribuzione, prescindendo dalla proponibilità di gravami

predisposti a tutela di interessi diversi: com'è confermato, per

argomento a contrario, dallo stesso art. 37, che, nel secondo comma,

per le "questioni di giurisdizione", comprensive dei tradizionali

conflitti tra il potere esecutivo e il potere giurisdizionale, mantiene

ferme "le norme vigenti", proprio perché, in tali ipotesi, il primo,

che contesti la sussistenza della giurisdizione nei confronti di un suo

atto, è in grado di tutelare i propri interessi con i mezzi

processuali esperibili all'interno del giudizio, nella sua qualità di

parte di questo (come di solito avviene) od anche, eccezionalmente,

valendosi dell'istituto di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc.

civ., salva - ulteriormente - la possibilità di sollevare il conflitto

ex art. 134 Cost. dinanzi a questa Corte.

Che, in conseguenza di queste premesse, il tribunale di Milano

appare legittimato a proporre il conflitto in oggetto.

Che a conclusioni analoghe si perviene per quanto concerne la

Commissione parlamentare "antimafia", oltre e prima ancora che per

l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla

avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine più

generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle

Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è

esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni

a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che,

nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope

constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò

"definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.

Che, dal punto di vista oggettivo (B), il sollevato conflitto

involge l'applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione,

assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla

Commissione "antimafia" alla richiesta di documenti, da esso ritenuti

necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione

della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere

giurisdizionale, ed in concreto esplicata dal tribunale di Milano per

la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle

conseguenti valutazioni di sua competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal tribunale di Milano - prima sezione penale - nei confronti

della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in

Sicilia, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente odinanza; b) che, a cura del

ricorrente (prima sezione penale del tribunale di Milano), il ricorso e

la presente ordinanza siano notificati alla Commissione predetta, in

persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla

data della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte