Sentenza n. 229/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 252, ultimo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile
1977 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da
Volpi Odette nell'interesse del minore Angiolini Andrea, iscritta al
n. 412 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso di Volpi Odette
nell'interesse del minore Angiolini Andrea, il Tribunale per i
minorenni di Firenze, con ordinanza del 22 aprile 1977, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2,
3 e 30 della Costituzione, dell'art. 252, ultimo comma, del codice
civile, che richiede, ai fini dell'inserimento del figlio naturale
nella famiglia legittima di uno dei genitori naturali, il consenso
dell'altro genitore.
2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
generale dello Stato assume l'infondatezza della questione proposta,
prospettando l'erroneità della tesi, sostenuta dal giudice a quo,
della "rigidità" della norma denunciata, che non consentirebbe al
giudice di valutare i motivi del rifiuto del consenso di uno o di
entrambi i genitori; viceversa, secondo l'Avvocatura, oltre al
generale potere di intervento ex art. 145 del codice civile, il
giudice, in base agli artt. 316 e 317 bis del codice civile, può,
nell'esclusivo interesse del figlio, disporre diversamente e persino
"escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore"; a maggior ragione, il giudice
può e deve consentire l'inserimento del minore nella famiglia
legittima di uno dei genitori naturali qualora "l'esclusivo interesse
del minore" lo richieda. Considerato in diritto :
Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 22
aprile 1977, solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 252. ultimo comma, del codice civile, in relazione agli
artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.
Ritiene il Tribunale remittente che la norma censurata, non
consentendo al giudice di valutare i motivi del rifiuto del genitore
naturale a prestare consenso all'inserimento del figlio riconosciuto
nella famiglia legittima dell'altro genitore, fa dipendere
rigidamente da tale consenso la crescita della personalità del
figlio in quella formazione sociale primaria che è la famiglia, in
violazione del valore costituzionale garantito dall'art. 2 della
Costituzione; nonché il ricevere mantenimento, istruzione ed
educazione da parte del figlio nato fuori del matrimonio insieme ai
figli legittimi, secondo il precetto dell'art. 30 della Costituzione;
un diverso e deteriore trattamento del figlio naturale riconosciuto
di cui si chieda l'inserimento nella propria famiglia legittima,
rispetto al figlio naturale già riconosciuto infrasedicenne, di cui
si chieda la legittimazione ex art. 284, n. 4 del codice civile,
senza che occorra consenso dell'altro genitore, con lesione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Così come prospettata, la questione è infondata.
La norma impugnata recita: "È altresì richiesto il consenso
dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".
Una sua lettura sistematica chiarisce: a) che al genitore che ha
riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui, ex art.
317 bis del codice civile; b) che il consenso su vicende essenziali
per l'avvenire del figlio ricade nell'esercizio della potestà; c)
che, nell'esclusivo interesse del figlio, a tale esercizio è
sovraordinato il potere del giudice, che può escluderne il genitore,
o entrambi i genitori, ex art. 317 bis del codice civile, già
richiamato.
Pertanto, qualora il rifiuto di consenso di cui all'art. 252,
ultimo comma, del codice civile, risulti contrario all'interesse del
figlio, il giudice non ne sarà impedito nell'autorizzare
l'affidamento e l'inserimento del minore nella famiglia legittima
dell'altro genitore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 252, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal
Tribunale per i minorenni di Firenze con ordinanza del 22 aprile
1977, reg. ord. n. 412 del 1980, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
ECLI:IT:COST:1987:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte