Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3,

n. 1 del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona,

iscritti rispettivamente ai nn. 90, 105 e 143 del registro ordinanze

1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 9, 10

e 11, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due processi penali a carico di persone

imputate del reato di bancarotta fraudolenta, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, risultando la

pendenza del giudizio civile di opposizione alla dichiarazione di

fallimento, ha sollevato, in esito all'udienza preliminare, con

ordinanze in data 2 e 29 ottobre 1990 (R.O. 143/1991, 90/1991),

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del

nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono

la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della

sentenza civile o amministrativa che definisce una questione

pregiudiziale di stato diversa da quelle concernenti lo stato di

famiglia o di cittadinanza;

che lo stesso giudice - investito della richiesta di

archiviazione formulata dal pubblico ministero in un procedimento

avviato su querela di una persona ritenutasi diffamata da enunciative

di fatti contenute nella motivazione di un provvedimento impugnato

davanti al tribunale amministrativo regionale - ha sollevato, con

ordinanza in data 30 novembre 1990 (R.O. 105/1991), analoga questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del codice

predetto, in quanto non gli consente di sospendere il procedimento,

soprassedendo alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero,

fino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice

amministrativo;

che la violazione dei parametri costituzionali richiamati è

fondata sul confronto della norma denunciata con l'art. 479

cod.proc.pen., il quale autorizza il giudice del dibattimento a

sospendere il processo pur quando insorgano questioni pregiudiziali

alla decisione sull'esistenza del reato diverse da quelle indicate

nell'art. 3, e quindi anche in caso di controversia sulla qualità di

fallito in pendenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di

fallimento;

che, oltre alla violazione del principio di eguaglianza, è

ravvisato un contrasto col principio di razionalità, perché

"potrebbe configurarsi un eventuale conflitto fra sentenza del

dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a giudizio) e giudicato

civile ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. e

giudicato civile che dovesse respingere l'opposizione al fallimento",

nonché con l'art. 2 Cost.;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che i giudizi incidentali promossi dalle tre ordinanze

hanno per oggetto la medesima questione, per cui si rende opportuno

disporne la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;

che nessuna motivazione è addotta dal giudice a quo a

fondamento dell'asserito contrasto delle norme impugnate con l'art. 2

Cost.;

che nel nuovo sistema processuale non possono essere messe

validamente a confronto, ai fini dell'art. 3 Cost., la disciplina

della fase preliminare e la disciplina della fase del dibattimento,

la prima essendo "stata congegnata, nel suo regime ordinario, come un

procedimento allo stato degli atti" (sentenza n. 64 del 1991);

che con tale impostazione appare coerente il carattere

eccezionale del potere del giudice di sospendere il processo per

ragioni di pregiudizialità, così come, per una ratio analoga, è

eccezionale la facoltà di promuovere il supplemento istruttorio

previsto dall'art. 422;

che la limitazione del potere del giudice per le indagini

preliminari ai casi indicati nell'art. 3, n. 1, si giustifica anche

alla stregua di un altro criterio-guida della riforma del processo

penale, cioè l'attenuazione dell'interdipendenza tra giudizio penale

e giudizio civile o amministrativo, onde la sospensione del processo

nei casi previsti dalla legge è sempre una facoltà del giudice e

mai un obbligo, diversamente da quanto disponeva l'art. 19 del codice

del 1930;

che la decisione del giudice penale che risolve una questione

civile o amministrativa non ha efficacia vincolante in nessun altro

processo (art. 2, secondo comma, cod. proc. pen.);

che nel caso della terza ordinanza (R.O. 105/1991) la questione

è irrilevante, essendo stata sollevata prima che avesse inizio

l'azione penale e quindi in assenza di una imputazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 1, del

nuovo codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in

epigrafe, iscritte nel R.O. nn. 90 e 143/1991;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del nuovo codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, dal Giudice sopra nominato con l'ordinanza in epigrafe,

iscritta nel R.O. n. 105/1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte