Sentenza n. 23/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 798/1965
- art. 4legge 798/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1966 dal pretore di Varese nel
procedimento penale a carico di Cassani Mario Giuseppe, iscritta al n.
101 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;
2) ordinanza emessa il 22 novembre 1966 dal Tribunale di Aosta
sull'istanza di Cordone Maria, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del
25 febbraio 1967;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1967 dal pretore di Avezzano
sull'istanza di Ciangoli Antonio, iscritta al n. 27 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 77 del 25 marzo 1967;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto penale del 31 agosto 1965 il pretore di Varese ha
condannato Mario Giuseppe Cassani alla pena di lire quattromila di
ammenda per contravvenzione all'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393. Avverso detto decreto ha proposto opposizione il Cassani,
deducendo come motivo l'incostituzionalità della norma, in
applicazione della quale gli era stato intimato anche il pagamento
della somma di lire duemila, quale contributo dovuto alla Cassa
nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e del
procuratori, e precisando di non essersi avvalso dell'opera di alcun
legale. Il pretore, con ordinanza del 15 febbraio 1966, in accoglimento
dell'eccezione dell'opponente, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 5 luglio 1965, n.
798, recante modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio
1963, n. 289 (nonché degli artt. 17, n. 3, e 2 della citata legge
1952, n. 6, e degli artt. 2 e 4 della citata legge 1963, n. 289), in
riferimento agli artt. 3, 23, 38 e 53 della Costituzione. Le norme
indicate, secondo il pretore, determinerebbero "nel livellamento
contributivo, una disparità di trattamento del cittadini per effetto
degli obblighi contributivi per il mantenimento" della Cassa,
considerata "la finalità circoscritta di detta Cassa, la quale non
può assurgere ad organo inteso al diretto soddisfacimento di un
servizio generale dello Stato". Le anzidette norme, inoltre, sempre
secondo il pretore, sarebbero in potenziale contrasto con l'art. 23
della Costituzione in quanto mancherebbe nella legge l'indicazione dei
criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore e
l'imposizione non avrebbe riguardo ad una effettiva pertinenza di
servizi od interessi, capace di giustificarla. Un ulteriore motivo di
illegittimità si riscontrerebbe in relazione all'art. 38 della
Costituzione, "in quanto l'attività previdenziale si ritenga onere del
lavoratori che ne beneficiano e del datori di lavoro del medesimi",
nella mancata esclusione del cittadini privi di codesta legittimazione
contributiva. Ed infine il più evidente motivo di illegittimità
costituzionale sussisterebbe in riferimento all'art. 53 della
Costituzione, "il quale - affermando l'obbligo di tutti i cittadini di
concorrere alle spese pubbliche - ribadisce il criterio di una
corrispondenza effettiva tra i contributi ed il carattere pubblico
delle spese che essi sono destinati a sopperire, laddove il carattere
pubblico sottintende precisamente un interesse collettivo non
circoscritto ad un determinato ente ed a una determinata categoria di
persone, quale che ne sia la funzione sociale".
2. - Con ordinanza del 25 gennaio 1967, il pretore di Avezzano, al
quale era stato chiesto da Antonio Ciangoli lo svincolo di una
indennità di espropriazione, ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale del succitato art. 3 della legge 1965, n.
798, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 42 e 53 della Costituzione.
Il pretore, dichiarata la propria legittimazione a sollevare la
questione, ha ritenuto manifesta "la ingiustizia della imposizione di
un contributo a favore della Cassa di previdenza ed assistenza degli
avvocati e del procuratori ed a carico del proprietario espropriato".
Il contributo dovuto - secondo il pretore - non potrebbe essere
considerato quale imposta, perché, a tacer d'altro, "i relativi
proventi non sono destinati alle spese generali dello Stato, sebbene a
fini di assistenza e di previdenza per gli avvocati e procuratori" e si
prescinde "dalla capacità contributiva dell'obbligato". D'altra parte
non si tratterebbe di un contributo in senso proprio "non
corrispondendo a servizi pubblici che aggiungono all'utilità generale
di tutti un vantaggio particolare per determinate persone". Detto
contributo rientrerebbe nella categoria delle tasse (per altro non
sarebbe una tassa giudiziaria) "essendo una prestazione in danaro
dovuta ad un ente pubblico per il godimento di una parte di un pubblico
servizio per natura divisibile". Il pretore, infine, ha osservato che
la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
ma non anche dovere costituzionalmente sancito e che quindi
l'imposizione del contributo non potrebbe essere giustificata della
mera possibilità di avvalersi dell'opera di professionisti legali.
Conseguentemente, la norma denunciata violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, in quanto il tributo sarebbe imposto indipendentemente
dal vantaggio che il singolo cittadino avrebbe tratto dall'opera
professionale degli avvocati e procuratori, e per ciò discriminerebbe
tra cittadini abbienti e non abbienti. Per i motivi ora ricordati,
sarebbero del pari violati gli artt. 24, comma secondo, e 53, comma
primo, della Costituzione. La norma denunciata sarebbe, infine, in
contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in quanto l'imposizione di
cui si tratta denuncerebbe un'evidente sproporzione tra le finalità in
concreto perseguite ed i mezzi impiegati e sarebbe per ciò arbitraria;
e con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, in quanto
l'indennità di espropriazione dovuta in applicazione di tale norma non
può essere soggetta ad ulteriori sacrifici di natura economica.
3. - Con una terza ordinanza - del 22 novembre 1966 del Tribunale
di Aosta - è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 lett. b (recte: lett. a) della citata legge
1965 n. 798. Secondo il Tribunale di Aosta che ha provveduto in sede di
incidente di esecuzione a seguito del rifiuto di Maria Cordone di
pagare il contributo previsto dalla norma denunciata per il rilascio di
un certificato del casellario giudiziale, e che, sul punto, ha accolto
l'istanza della Cordone, l'art. 4, lett. a, che pone a carico del
cittadini che richiedono un certificato penale un contributo in favore
della Cassa di previdenza ed assistenza forense, sarebbe in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione, "il quale, prevedendo l'obbligo per
tutti di concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro
capacità contributiva, per converso esclude che lo Stato possa creare
ed imporre un tributo a favore di una Cassa avente proprie finalità ed
amministrazione autonoma". Aderendo all'interpretazione prospettata
dall'istante Cordone, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che dalla norma
impugnata non si poteva dedurre che "l'imposizione fosse limitata
all'ipotesi di richiesta di certificati eseguita a mezzo di avvocati e
procuratori" o che "il tributo fosse dovuto allo Stato ai fini di
assicurare la copertura di spese erogate dallo Stato stesso per
provvedere a determinate provvidenze a favore della classe forense". Ed
ha concluso che in quelle ipotesi l'incostituzionalità della norma
potrebbe apparire evidente, ma che ben più evidente ricorresse nella
specie "in quanto (si) crea un tributo da imporsi indiscriminatamente
alla collettività, non in favore dello Stato e per una spesa pubblica,
ma perché venga introitato da una Cassa a carattere privato, che
amministra ed eroga i fondi relativi con criteri e modalità proprie ed
autonome".
4. - Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
rispettivamente del dì 25 giugno 1966 (n. 156), 25 marzo 1967 (n. 77)
e 25 febbraio 1967 (n. 51) e iscritte rispettivamente al n. 101 del
Registro ordinanze 1966 ed ai nn. 27 e 13 del Registro ordinanze 1967.
Nei tre provvedimenti non si è costituita nessuna delle parti
private. È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con gli atti d'intervento e deduzioni, depositati rispettivamente
il 6 luglio 1966, il 25 marzo 1967 ed il 17 marzo 1967 e con la memoria
(unica) depositata il 15 febbraio 1968 l'Avvocatura generale ha chiesto
che fossero dichiarate infondate le dedotte questioni di illegittimità
costituzionale: per quella messa avanti dal Tribunale di Aosta, ne ha
prospettato, preliminarmente, l'inammissibilità. Per l'Avvocatura, a
proposito di quest'ultima questione, potrebbero non ricorrere gli
estremi della rilevanza ai fini del decidere, trattandosi di questione
sorta nel corso di un incidente d'esecuzione.
Nel merito, considerando complessivamente le norme denunciate, non
ricorrerebbero le pretese violazioni degli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53
della Costituzione, per vari motivi e precisamente perché: l'obbligo
di versamento del contributi de quibus non determina arbitrarie
differenziazioni tra cittadini, bensì è collegato alla prestazione
del servizio giudiziario; l'art. 23 della Costituzione è diretto alla
tutela della libertà e proprietà individuale, col divieto che siano
rimesse alla pubblica amministrazione l'imposizione e la determinazione
di prestazioni personali o patrimoniali, e nei casi esaminati la
determinazione del contributo è effettuata direttamente dalla legge;
l'imposizione dei contributi non interferisce con il principio del
diritto di difesa; l'art. 38 della Costituzione concerne materia del
tutto diversa e non attinente alla legittimazione contributiva; non è
consentito vedere, nell'art. 42, comma terzo, della Costituzione, un
divieto di subordinare lo svincolo dell'indennità di espropriazione al
versamento del contributo di cui all'art. 3 lett. i della legge 1965 n.
798; ed infine, l'art. 53 della Costituzione, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, non è applicabile ai tributi
giudiziari.
A fondamento del dedotti rilievi, l'Avvocatura generale ha
proceduto all'analisi della natura del contributi dovuti in base agli
artt. 3 e 4 della citata legge.
Negli atti di intervento ha affermato che detti contributi vanno
distinti da quelli previsti dall'art. 2 della ripetuta legge, che
gravano direttamente sull'esercente la professione forense. I
contributi in parola, dovuti impersonalmente od oggettivamente e posti
a carico del soggetto tenuto alla registrazione del provvedimento o di
chi richieda la prima copia di un provvedimento o di un atto ovvero il
rilascio di certificazioni o atti notori, avrebbero carattere
genericamente di tributi (e specificamente di tasse) collegati al
servizio giudiziario. In quanto tali, per le norme che li prevedono non
sarebbe fondata la questione di legittimità costituzionale.
Nella memoria l'Avvocatura generale, approfondendo ulteriormente il
problema della natura di codesti contributi, ha ritenuto di dover
mettere in evidenza l'esistenza, nella specie, di una spesa pubblica
assunta in quanto tale dallo Stato e la correlativa previsione delle
imposizioni proprio in funzione di quella spesa. E pertanto tali
contributi avrebbero natura di imposta, e, in particolare, di imposta
lato senso giudiziaria. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del pretore di Varese, del pretore di Avezzano e
del Tribunale di Aosta denunciano l'illegittimità costituzionale degli
artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, in riferimento a
varie-ed in parte differenti-disposizioni della Costituzione. Le tre
cause, avendo ad oggetto questioni parzialmente identiche e comunque
connesse, possono essere riunite e decise con un'unica sentenza.
2. - Nel procedimento promosso dal Tribunale di Aosta, l'Avvocatura
generale dello Stato ha prospettato l'eventuale inammissibilità della
dedotta questione, rimettendone ogni valutazione all'esame della Corte.
Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrebbe dubitarsi
della prospettabilità della questione in sede d'incidente d'esecuzione
e circa la necessaria rilevanza, anche alla luce della sentenza n. 82
del 1966 di questa Corte.
Senonché codesti rilievi e dubbi non sembrano fondati.
Come risulta dalla esposizione dei fatti che precede, a seguito del
rigetto dell'istanza di rilascio di un certificato del casellario
giudiziale, avanzata col rifiuto da parte della richiedente di versare
il contributo di cui all'art. 4, lett. b (recto, come si è detto,
lett. a) della citata legge 1965, n. 798, è stato sollevato incidente
di esecuzione a sensi degli artt. 610, ultimo comma, e 628 del Codice
di procedura penale, proponendosi ricorso al Tribunale di Aosta avverso
il provvedimento (di rigetto della istanza) adottato dal Procuratore
della Repubblica di quella città. Appare, per ciò, chiaro che la
questione di legittimità è stata proposta nel corso di un giudizio
davanti ad una autorità giurisdizionale.
Non può, d'altra parte, dubitarsi circa la rilevanza. Pur mancando
nell'ordinanza ogni motivazione al riguardo, è evidente che il
Tribunale non avrebbe potuto decidere nel merito senza l'espresso o
implicito riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme
denunciate.
Né, infine, avrebbe potuto essere di ostacolo alla proposizione
della questione, come sembrerebbe invece prospettare l'Avvocatura
generale dello Stato, la sentenza di questa Corte n. 82 del 1966,
perché con detta decisione si è fatta espressa salvezza (e quindi la
Corte si è astenuta dal pronunciarsi) a proposito dei provvedimenti
dei cancellieri relativi agli atti di cui al ripetuto art. 4.
3. - Considerato nel loro insieme le questioni come sopra
sollevate, va osservato che, pur riferendosi le asserite illegittimità
costituzionali specificamente alle disposizioni di cui all'art. 4,
lett. a, e all'art. 3 lett. b ed i della citata legge 1965 n. 798,
nelle tre ipotesi normative ricorre un dato o profilo comune,
rappresentato dal fatto che a concorrere, con la corresponsione di
contributi predeterminati, alle entrate della Cassa nazionale di
previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
legali, sono tenuti soggetti diversi dagli esercenti la professione di
avvocato e procuratore o professionisti legali indipendentemente da
tale qualità. Si è, in tal modo, in presenza di imposizioni,
destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto
prestazioni patrimoniali.
Secondo i pretori di Varese e di Avezzano, che denunziano
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1965 in
relazione all'art. 23 della Costituzione, pur dandosi atto che, nelle
specie considerate, le relative imposizioni patrimoniali discendono
direttamente dalla legge, dovrebbe aver rilievo la mancanza di una
"effettiva pertinenza di servizi o di interessi", capace di
giustificarle ovvero l'arbitrarietà di esse discendente dalla evidente
"sproporzione tra le finalità in concreto perseguite ed i mezzi
impiegati".
L'osservazione non ha però pregio. Della effettività, pertinenza
e proporzione si potrebbe dubitare se si dovesse mettere a raffronto il
singolo fatto del servizio giudiziario e la singola e rispettiva
prestazione patrimoniale. Non è consentito farlo, invece, qualora si
proceda, come sembra necessario, ad una valutazione dei modi di essere
di detto servizio, nel loro complesso, e della indiscutibile
correlazione delle prestazioni imposte e del servizio di assistenza
legale con l'esercizio della funzione giudiziaria. Anzi, così
facendosi, si constata che la imposizione, per legge, difetta di ogni
arbitrarietà ed appare affatto ragionevole.
4. - Non sembra, altresì, possibile vedere, a proposito delle
disposizioni denunciate, la violazione del principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione. Per effetto degli obblighi
contributivi per il mantenimento della Cassa, non si determina, nel
livellamento contributivo, una disparità di trattamento (come invece
sostiene il pretore di Varese), perché, se nell'ipotesi di cui
all'art. 2 della legge 1965 può giocare la possibilità di far ricorso
all'opera del professionista legale - ed in quelle di cui al successivo
art. 3 codesta possibilità non ricorre o comunque non rileva - , non
sussiste l'asserita disparità di trattamento, stante che l'imposizione
della prestazione in favore della Cassa opera egualmente nei confronti
di quanti (si avvalgano o meno, e si possano o meno avvalere dell'opera
del legale) si giovano, divisibilmente, del servizio giudiziario e non
possono essere indifferenti di fronte all'esigenza della previdenza
degli esercenti la professione forense, i quali, oltre a essere
collaboratori essenziali degli organi della giurisdizione, sono anche
tenuti a svolgere gratuitamente talune delle loro attività
nell'interesse della comunità. E del pari, non è ravvisabile, in
relazione sempre al denunciato art. 3 della legge 1965, una arbitraria
discriminazione (come invece vorrebbe il pretore di Avezzano) tra
coloro che siano in grado di pagare il contributo in favore della Cassa
e coloro che non ne abbiano la capacità economica, perché una
discriminazione del genere, che per altro non ricorre, non sarebbe
nella legge, ma tutt'al più rileverebbe, come eventualità successiva
e accidentale in fatto ed in quanto tale insuscettibile d'essere
assunta a presupposto o contenuto della previsione normativa.
5. - Rilievi di maggiore impegno, sulla legittimità degli artt. 3
e 4 della legge 1965, sono mossi in relazione agli artt. 38 e 53 della
Costituzione. La peculiarità del fenomeno e della disciplina
legislativa di esso, comporta che di codesti rilievi si debba dire
contestualmente. Si è, infatti, in presenza di norme che da un lato
prevedono l'imposizione e la riscossione di contributi per il
compimento o in dipendenza del compimento di atti o attività nei
confronti o da parte di organi o uffici facenti parte
dell'organizzazione giudiziaria, e che dall'altro prevedono la
destinazione del contributi, così imposti e riscossi, alla
realizzazione della previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e
del procuratori legali. La funzionalizzazione delle entrate, in tal
modo attuata, non urta contro le norme ed i principi costituzionali
indicati nelle ordinanze del giudici di merito. Ad avviso della Corte,
non può vedersi la prospettata violazione dell'art. 53 della
Costituzione, perché essenzialmente le prestazioni patrimoniali
imposte con gli artt. 3 e 4 denunciati, sono da considerare tributi
lato sensu giudiziari ed in quanto tali, estranei all'ambito di
applicazione dell'art. 53 della Costituzione. Come, infatti, la Corte
ha avuto modo di precisare (sentenza n. 30 del 1964) l'art. 53 della
Costituzione non si riferisce ai tributi giudiziari, e ciò perché col
richiamo "alla capacità contributiva e alla progressività
rispettivamente come indice di imponibilità e come criterio di
imposizione", tale disposizione "ha avuto riguardo soltanto a
prestazioni di servizi il cui costo non si può determinare
divisibilmente". A proposito della progressività, inoltre, nella
stessa decisione si è precisato che codesto principio ha ragione di
essere solo in rapporto al sistema fiscale nel suo complesso e non già
in relazione ai singoli tributi, con la conseguenza che sono certamente
consentite imposizioni ispirate a principi diversi. Ulteriore
conseguenza di ciò è stata ravvisata nella possibilità che "la spesa
per i servizi generali sia coperta da imposte dirette o da entrate che
siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio
organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività".
Da ciò consegue che non è pertinente la indagine diretta a
determinare, in modo più approfondito, la natura del contributi di cui
si tratta. Basta, al riguardo, ribadire che detti contributi sono
imposti e riscossi non soltanto in occasione della prestazione del
servizio giudiziario ma anche e soprattutto al fine di conseguire atti
o attività propri di quel servizio.
E siffatto collegamento non puramente estrinseco o occasionale, dà
adeguato fondamento e giustificazione alla qualificazione del
contributi come tributi giudiziari in senso lato.
6. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere
legittime le norme relative alla imposizione e alla riscossione del
contributi in oggetto. L'imposizione non è né arbitraria né
ingiusta, e si fonda sulla necessità discrezionalmente ma
ragionevolmente avvertita dal legislatore di far gravare oneri di
carattere patrimoniale sopra oggetti che godono divisibilmente del
servizio giudiziario. Alla imposizione è strettamente connessa la
destinazione delle somme che di conseguenza vengono riscosse.
Rimanendo entro l'ambito segnato dall'art. 53 della Costituzione,
non sembra alla Corte contestabile il carattere pubblico della spesa.
La semplice constatazione che i contributi, attraverso il particolare
sistema di riscossione e versamento previsto dalla legge 8 gennaio
1952, n. 6, e successive modificazioni, affluiscono alle casse
dell'ente di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e
procuratori, non autorizza a ritenere che la destinazione (e quindi la
spesa) non risponda alla tutela di un interesse pubblico.
Ma codesto carattere della spesa risulta ancor meglio, solo che ci
si rivolga all'esame dell'asserita illegittimità delle norme
denunciate in relazione all'art. 38 della Costituzione.
A quest'ultimo riguardo, va precisato che non si ha violazione
dell'art. 38 qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per
l'assolvimento del compiti previsti dal quarto comma, siano poste a
carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una
comunanza, specifica o generica, di interessi o di un collegamento,
diretto o indiretto, tra la causa dell'imposizione e le finalità da
conseguire. Non rileva, sopra codesto piano, che il perseguimento di
dette finalità anziché avvenire mediante erogazioni poste
direttamente a carico dello Stato o con gli ordinari strumenti, si
attui con mezzi diversi ed in particolare con l'imposizione, da parte
di leggi dello Stato, di "prestazioni patrimoniali nella forma del
contributi" (sentenza n. 70 del 1960). In tutti questi casi, se la
finalità da perseguire risponde alla tutela di un interesse pubblico,
codesto interesse non viene meno né viene snaturato solo che alla sua
realizzazione si tenda in uno o in altro dei modi consentiti
dall'ordinamento giuridico.
Orbene, nella specie, è vero che la riscossione dei contributi
previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 1965 avviene a mezzo di organi o
uffici giudiziari o amministrativi dello Stato, ma a favore della Cassa
e che le somme in tal modo riscosse vengono a far parte delle entrate
della Cassa stessa. Ma da tale circostanza non può farsi derivare
alcun contrasto tra le norme denunciate e l'art. 38 della Costituzione.
Al riguardo, giova anzitutto considerare che il precetto costituzionale
non impone che alla previdenza e assistenza debba provvedere
direttamente lo Stato attraverso i suoi organi. A codesti compiti
possono legittimamente attendere "organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato". Il sistema previdenziale e assistenziale può
articolarsi in vario modo. Ed uno dei modi consentiti è rappresentato
da quello previsto per gli avvocati ed i procuratori legali, il quale
poggia sulla Cassa nazionale cui sono iscritti di ufficio gli avvocati
ed i procuratori che esercitano la libera professione con carattere di
continuità. Giova, altresì, chiarire che agli oneri previdenziali e
assistenziali non si deve necessariamente far fronte con contributi che
facciano carico ai soggetti, che siano parti nel rapporto di lavoro
subordinato ovvero ai lavoratori autonomi, ma si può far fronte, e si
tende sempre più a far fronte anche attraverso varie forme di
intervento del pubblici poteri, anche con il concorso finanziario dello
Stato. E quest'ultima forma può atteggiarsi o in maniera tipica, con
un diretto esborso di somme da parte dello Stato o in maniera atipica
(come appunto avviene nella specie).
Nel sistema previsto per i professionisti legali, i fini
istituzionali della Cassa nazionale sono conformi al dettato
costituzionale, perché inservienti alla tutela previdenziale di una
categoria dei lavoratori, e quindi di un interesse pubblico. E lo sono
anche gli strumenti predisposti per consentire alla Cassa la
realizzazione di quei fini.
Sono entrate della Cassa, oltre i beni non facenti parte del
patrimonio ed i redditi del patrimonio, i contributi direttamente e
definitivamente a carico degli iscritti (art. 1 nn. 5 e 6 legge 1965)
ed i contributi che la legge dello Stato - realizzando il sistema di
intervento per via indiretta di cui si è detto - pone a carico dei
soggetti della comunità statale che, con o senza l'ausilio di un
professionista legale, si giovano del servizio giudiziario e
dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 nn. 3 e 4 cit. legge). E vi
concorre, infine, lo Stato, direttamente attraverso l'attribuzione per
legge alla Cassa del residui del depositi del valori bollati e delle
somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle
leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65. In tal
modo, il sistema previdenziale ed assistenziale in oggetto, per quanto
attiene al reperimento del fondi operato con le norme denunciate,
appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 38 della
Costituzione.
7. - Secondo il pretore di Avezzano, l'obbligo di pagare il
contributo a favore della Cassa potrebbe essere giustificato solo nei
procedimenti in cui, per volontà espressa della legge, fosse
obbligatoria l'assistenza del professionisti legali, e non nella specie
sottoposta al suo esame, riguardante l'art. 3 della legge 1965, dato
che "non risulta obbligatoria l'assistenza di professionisti legali".
Per spiegare quell'obbligo, si dovrebbe ammettere un'implicita
obbligatorietà, nella specie, dell'assistenza a mezzo di legale: e
ciò comporterebbe una compressione o menomazione del diritto di difesa
(con la violazione dell'art. 24 Cost.).
La questione così prospettata non ha fondamento. In altra
occasione, la Corte, proprio in relazione all'art. 24 della
Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (che ha aggiunto quattro commi
all'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6) limitatamente agli atti
previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954 (sentenza
n. 82 del 1966), precisando però che la dichiarazione di
incostituzionalità derivava dalla preclusione che quelle disposizioni
facevano discendere per la difesa in giudizio e andava circoscritta
entro i limiti segnati dagli atti di parte non ricevibili dai
competenti uffici. Il diritto, costituzionalmente garantito alla
difesa, non è né può essere compromesso e ostacolato, invece, nel
caso in esame, perché l'obbligo di corresponsione del contributo e
più specificamente la mancata corresponsione non si ripercuote in
alcun modo sul libero esercizio di quel diritto. In particolare, nella
specie sottoposta all'esame del pretore di Avezzano, il cittadino che
ha subito l'espropriazione per pubblica utilità può liberamente
chiedere ed ottenere il provvedimento di autorizzazione al pagamento
della indennità spettantegli. La corresponsione del contributo
condiziona solo il rilascio della prima copia di tale provvedimento da
parte della cancelleria. Quindi nel relativo procedimento il pieno e
libero esercizio del diritto alla difesa non viene toccato.
8. - Ed infine, ad avviso della Corte, non sussiste
l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 3 della legge 1965
(sollevata anche questa, dal pretore di Avezzano) in relazione all'art.
42, comma terzo, della Costituzione. Non vi è alcuna riduzione,
diretta o indiretta, dell'indennizzo dovuto in dipendenza
dell'espropriazione; né si ha una prestazione patrimoniale che possa
porsi accanto o sullo stesso piano dell'espropriazione. È di tutta
evidenza, infatti, che nelle due ipotesi giocano interessi ed esigenze
di differente natura e che quelli posti a fondamento dell'imposizione
della prestazione patrimoniale de qua non operano né incidono sul
terreno della proprietà privata garantita (anche) dall'art. 42, comma
terzo, della Costituzione.
9. - La Corte, conclusivamente, ritiene non fondate le questioni di
legittimità costituzionale relative agli artt. 3 e 4 della legge 1965,
n. 798, sottoposte al suo esame. Di conseguenza, non è necessario
prendere in considerazione le denunce, avanzate dal pretore di Varese,
a proposito degli artt. 17, n. 3, e 22 della legge 8 gennaio 1952, n.
6, e 2 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modificati dai detti
artt. 3 e 4 della legge 1965) concernenti e disciplinanti la stessa
materia con identici criteri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze
indicate in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4
della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense),
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte