Sentenza n. 23/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1975
dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, nel procedimento
penale a carico di Chizio Emilia, iscritta al n.421 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Chizio Emilia, imputata, in stato di carcerazione preventiva, del
delitto di omicidio aggravato in danno del proprio marito Sirena
Ettore, rendeva, nel corso dell'istruttoria formale avanti al giudice
istruttore del tribunale di Venezia, ampia confessione.
Eseguita perizia psichiatrica, risultava che la Chizio, al momento
del fatto, era in stato di totale incapacità di intendere e di volere
e che tale infermità perdurava nel corso del procedimento.
Con ordinanza in data 2 agosto 1975, il giudice istruttore,
rilevato che la confessione dell'imputata aveva costituito l'elemento
probatorio decisivo ai fini dell'emissione del provvedimento
restrittivo della libertà personale (prima di tale atto, infatti, la
realtà processuale aveva consentito di individuare a carico della
prevenuta l'esistenza di meri sospetti) e che tale confessione era
stata resa dalla Chizio in stato di totale incapacità di intendere e
di volere, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
88 c.p.p. nella parte in cui, secondo il costante indirizzo della
Corte di cassazione, non consente la sospensione del procedimento
penale nei casi di incapacità di intendere e di volere sussistente al
momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La violazione del principio di eguaglianza viene denunciata dal
giudice a quo in quanto una identica situazione di fatto emergente
durante il processo (quella dell'infermo di mente nunc e quella
dell'infermo di mente tunc et nunc: incapacità, in entrambe le
ipotesi, di comprendere convenientemente le contestazioni e di
replicare adeguatamente) viene diversamente regolata dalla legge che
consente solo nel caso di incapacità sopravvenuta la sospensione del
processo.
Il trattamento differenziato non potrebbe, peraltro, trovare
giustificazione in ragioni di cautela processuale, prevedendo la
disposizione di cui si denuncia l'incostituzionalità sufficienti
meccanismi cautelari nei confronti dell'incapace, come il ricovero in
un manicomio pubblico, anche giudiziario.
Al contrario, mentre conseguenza di una pronuncia di
proscioglimento per infermità di mente è, nelle ipotesi previste
dalla legge - e quindi, ineluttabilmente, nel caso di specie -
l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio
giudiziario, dall'applicazione dell'articolo 88 c.p.p. discende
l'eventualità del ricovero in un manicomio anche non giudiziario,
conseguenza questa di rilevante significato in relazione al diverso
tipo di struttura e alla diversa finalità dei due istituti.
Il contrasto con l'art. 24 viene denunciato dal giudice a quo sul
rilievo che il proscioglimento dell'imputato per infermità di mente,
con il conseguente ricovero - nei casi previsti dalla legge - in
manicomio giudiziario, potrebbe costituire la conseguenza della
valutazione di elementi probatori, come la confessione, offerti dallo
stesso imputato incapace, non posto in condizioni, come tale, di
apprestare una idonea difesa.
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto d'intervento depositato in data 26 novembre 1975, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
L'Avvocatura generale ha contestato la sussistenza delle denunciate
illegittimità deducendo, da un lato, la sostanziale identità di
disciplina, almeno con riguardo agli effetti sulla libertà personale
tra l'infermità di mente sopravvenuta e quella risalente al momento
del fatto e perdurante nel corso del procedimento (in entrambi i casi
il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente
giudiziario) e, dall'altro, l'insussistenza, nel nostro diritto
positivo, di una protezione del diritto dell'imputato a dire il falso a
proprio favore, fermo restando il dovere del giudice di valutare -
soprattutto in presenza di un infermo di mente - l'attendibilità
della confessione.
La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3 e
24 della Costituzione l'art. 88 c.p.p. nella parte in cui limita
l'operatività della sospensione del processo penale alla ipotesi di
incapacità sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui
l'infermità psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel
corso del procedimento.
Secondo il giudice a quo il principio di eguaglianza sarebbe
violato in quanto l'infermo di mente tunc et nunc e l'infermo di mente
soltanto nunc, pur trovandosi, sul piano processuale, in condizioni
identiche (in entrambi i casi, infatti, il giudizio si svolgerebbe nei
confronti di persona incapace di intendere e di volere), riceverebbero
un trattamento differenziato: nella prima ipotesi il giudice dovrebbe
pronunciare sentenza di proscioglimento per infermità di mente ed
applicare, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza; nella
seconda, invece, disporre la sospensione del processo fino a quando
l'imputato non riacquisti la sanità mentale.
La disparità di disciplina sarebbe ancor più ingiustificata in
quanto la disposizione di cui si denuncia l'illegittimità
costituzionale, prevedendo, ove occorra, il ricovero dell'incapace in
un manicomio giudiziario, potrebbe egualmente soddisfare le esigenze
cautelari e terapeutiche dell'infermo di mente tunc et nunc. L'art. 24
della Costituzione sarebbe vulnerato, invece, perché la norma
impugnata non consentirebbe all'infermo di mente tunc et nunc
l'esplicazione della necessaria autodifesa: il proscioglimento per
difetto di imputabilità ed il conseguente ricovero definitivo
dell'incapace in un manicomio giudiziario potrebbero infatti
costituire la risultante di elementi probatori (ad esempio: la
confessione) offerti dallo stesso imputato, privato - a causa delle sue
condizioni mentali - della possibilità di difendersi adeguatamente.
2. - Le questioni non sono fondate.
Appare, anzitutto, corretta l'interpretazione restrittiva della
norma impugnata proposta dal giudice a quo.
L'art. 88 c.p.p. contempla, infatti, esclusivamente la infermità
di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche la infermità di mente
sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del
procedimento: la diversità di disciplina, riservata, nel sistema della
legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica
della disposizione denunciata (infermità di mente sopravvenuta
dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del
processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di
proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere
e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258
c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli
infermi di mente tunc, preclude l'applicabilità a questi ultimi delle
misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo.
L'indicata diversità di disciplina non appare, tuttavia, in
contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione.
3. - Non sussiste violazione del principio di eguaglianza.
La sospensione del processo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 88
c.p.p., si rivela strumento indispensabile al fine di evitare che una
persona, sana di mente al tempas commissi delicli, venga sottoposta,
malgrado il suo attuale stato di incapacità di intendere e di volere,
ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna;
appare invece costitutiva di una ingiustificata stasi processuale nel
caso di infermità di mente sussistente al momento del fatto e
perdurante nel corso del procedimento perché a una tale condizione
psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non
ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di
proscioglimento per difetto di imputabilità.
Né l'eventuale applicazione di misure restrittive della libertà
personale, in entrambi i casi, consente di assimilare le due
situazioni, giacché mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 88 c.p.p.
potrà essere irrogata, una volta cessata la causa di sospensione, una
pena, nella fattispecie denunciata dal giudice a quo potrà derivare,
nei casi previsti dalla legge (art. 222 c.p.), soltanto l'applicazione
di una misura di sicurezza (ricovero in un manicomio giudiziario).
La Corte, al riguardo, ha già avuto occasione di affermare che il
regime delle misure di sicurezza diverge profondamente, nel sistema
della legge, da quello della pena: diversi sono, infatti i presupposti
e le esigenze teleologiche che presiedono alla irrogazione delle due
misure, diversa la disciplina normativa.
Presupposto delle misure di sicurezza è infatti la pericolosità
sociale del soggetto cui tali misure vengono applicate; a differenza
delle pene, irrogate a seguito di un giudizio di responsabilità, esse
non attuano una funzione punitiva ma di prevenzione e di difesa sociale
(sentenza 167/72), ed esplicano un compito curativo e precauzionale
(sentenza 96/70).
Un tale atteggiarsi delle misure in parola comporta una
fondamentale conseguenza sul piano della disciplina, che giustifica un
trattamento normativo distinto e, per molti versi, incompatibile con
quello della pena: basti pensare - oltre che al regime della norma
impugnata - al sistema della durata minima del ricovero in manicomio
giudiziario ed al corrispondente potere del giudice (sentenza
110/1974) di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il
termine corrispondente alla durata minima, ove sia accertata la
cessazione dello stato di pericolosità del prosciolto.
La diversità delle situazioni ora esaminate fa ritenere, quindi,
non irrazionale l'indicata disciplina differenziata e consente di
considerare non fondata la questione prospettata dal giudice a quo in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
4. - Anche il richiamo all'autodifesa ed al conseguente parametro
costituzionale offerto dall'art. 24 della Costituzione, benché più
pertinente (l'art. 88 c.p.p. circoscrive, infatti, l'operatività
della sospensione al processo di merito, escludendola nel giudizio di
cassazione nel corso del quale non è contemplata alcuna personale
partecipazione dell'imputato), non è fondato.
Ed infatti la paventata lesione dell'autodifesa che, secondo il
giudice a quo, potrebbe anche condurre ad atti di vero e proprio
autolesionismo processuale, come la confessione, determinata dallo
stato mentale dell'imputato, non ha ragione di prodursi.
La Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza 186/ 73)
come gli inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una
responsabile valutazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze
del suo comportamento processuale, trovino congruo rimedio
nell'assistenza del difensore che, anche se nominato d'ufficio, deve
essere informato degli atti riguardanti il suo assistito sì da poter
espletare in modo pieno e completo l'attività a lui demandata: non
escluso l'esercizio della potestà di impugnare la decisione di
proscioglimento (sentenza 174/76).
Il giudice, inoltre, dovrà sempre vagliare criticamente, secondo
il suo libero convincimento (art. 308 c.p.p.), la fondatezza delle
dichiarazioni rese dall'incapace di intendere e di volere (ed, in
genere, il materiale probatorio da lui offerto), assegnando ad esse un
valore processuale direttamente sull'ordinato alle condizioni psichiche
dell'imputato.
L'idoneità degli strumenti in parola ad assicurare una retta
attuazione della autodifesa emerge dal rilievo che - come si è detto
- risultando l'imputato incapace di intendere e di volere al momento
del fatto, il procedimento non potrà mai concludersi con una decisione
di condanna: la valutazione della fattispecie concreta compiuta dal
giudice, in tal caso, resta circoscritta ad una pronuncia di
proscioglimento cui potrà conseguire l'applicazione della misura di
sicurezza, irrogata proprio in vista delle condizioni psichiche del
prevenuto al momento del commesso reato e quindi in funzione di un
giudizio di non responsabilità.
Una tale disciplina non sarebbe invece sufficientemente adeguata a
garantire il diritto di difesa nei casi di infermità di mente
sopravvenuta: in questa ipotesi, infatti, poiché l'imputato non
versava in stato di incapacità di intendere e di volere al tempus
commissi delicli, potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio,
una sentenza di condanna con la conseguente applicazione della pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 88 c.p.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del
tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte