Art. 308 c.p.p.Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive. 274 278

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

274

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Successivamente la Corte Costituzionale

278

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Testo vigente dal 17 marzo 2020, tuttora in vigore · versione 265 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art308 · fonte su Normattiva