Sentenza n. 23/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/01/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale
promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1991 dalla Corte di Assise
di Genova nel procedimento penale a carico di Costa Elio iscritta al
n. 387 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Elio Costa
imputato del reato di omicidio aggravato commesso in danno della
moglie, la Corte di assise di Genova, nella fase degli atti
introduttivi al dibattimento, ha sollevato (con ordinanza in data 29
marzo 1991), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte
in cui non consente al giudice del dibattimento, di concedere,
all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442
del codice di procedura penale, qualora ritenga ingiustificata o
comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini
preliminari, nonostante il consenso del pubblico ministero, rigetta
la richiesta di giudizio abbreviato.
In ordine alla rilevanza della questione, la Corte rimettente
osserva che, nonostante il procedimento fosse in realtà definibile
allo stato degli atti, l'impossibilità di un controllo sul
provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari le
impedisce di riconoscere, all'esito del dibattimento, il diritto
dell'imputato ad ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 442
del codice di procedura penale.
La circostanza che un tale diritto possa essere posto nel nulla da
un provvedimento del giudice sottratto a qualsiasi controllo
risulterebbe del tutto irragionevole. E difatti, perplessità al
riguardo - ed anche in relazione all'impossibilità di riesaminare il
dissenso del pubblico ministero - furono sollevate nel corso dei
lavori parlamentari e di esse si troverebbe traccia nella relazione
ministeriale al codice, dove si pone, peraltro, in evidenza la
difficoltà di configurare un riesame sia della decisione del giudice
che del dissenso del pubblico ministero. Per quanto attiene a
quest'ultimo, però, la recente sentenza della Corte n. 81 del 1991,
avrebbe dimostrato come le prospettate difficoltà erano superabili e
come, ad avviso del giudice a quo, lo siano anche per ciò che
riguarda il provvedimento negativo del giudice per le indagini
preliminari.
La differenza esistente fra le due fattispecie (valutazione
negativa di una parte - il p.m. - e valutazione negativa di un
giudice) potrebbe essere agevolmente superata dalla considerazione
del preponderante rilievo che il consenso delle parti assume in tale
tipo di procedimento.
I principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.)
e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato
contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo
diritto, imporrebbero, secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di
rinvio, di affidare al giudice del dibattimento il riesame del
provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, con
soluzione analoga a quella adottata nella citata sentenza n. 81 del
1991.
Si osserva infine che, dopo quest'ultima decisione, si sarebbe
venuta a creare una disparità di trattamento tra l'imputato che, pur
avendo ottenuto il consenso del pubblico ministero, si vede negare il
giudizio abbreviato e, quindi, l'eventuale riduzione della pena e
l'imputato che, invece, nonostante il dissenso espresso dal pubblico
ministero tale beneficio può ancora ottenere in sede dibattimentale.
2. - Nel giudizio così promosso ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato limitandosi a chiedere che la
questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui
non consentono che il giudice del dibattimento, - ritenuto
ingiustificato, o comunque erroneo, il provvedimento con cui il
giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio
abbreviato, avanzata con il consenso del pubblico ministero - possa
applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, del codice di procedura penale.
2. - La questione è fondata.
Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice
di procedura penale ha già formato oggetto di scrutinio di
costituzionalità con la sentenza n. 81 del 1991, che ne ha
dichiarato l'illegittimità nelle parti in cui nella formulazione
originaria non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni e che il giudice
all'esito del dibattimento, quando ritenesse ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, non potesse applicare all'imputato
la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice.
Ai fini di tale pronuncia la Corte mosse dalla considerazione che,
in caso di disaccordo in ordine alla richiesta di applicazione del
rito abbreviato, il cui svolgimento comporta la riduzione della pena
come previsto dall'art. 442, secondo comma, del codice, l'organo
competente ad applicare tale riduzione - verificandone la sussistenza
dei presupposti - dovesse essere il giudice del dibattimento, non
potendo "il controllo sulla motivazione del diniego (del pubblico
ministero) .. trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e,
quindi, .. venire affidato al giudice preposto ad essa, perché ciò
significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione
del pubblico ministero".
Pur dovendosi considerare la diversità del caso oggetto della
questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla
precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, perché
essa non è stata generata dal dissenso del pubblico ministero
rispetto alla richiesta dell'imputato, bensì dalla pronuncia del
giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto che il processo
non potesse essere deciso allo stato degli atti, tuttavia è da
rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello già
deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di
carattere sostanziale, perché dall'ammissione al rito abbreviato
deriva la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente
riduzione della pena.
È per questa stessa ragione che - come nel caso di conflitto tra
imputato e pubblico ministero circa l'ammissibilità del rito
abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla
pretesa dell'imputato non potesse essere definita "all'interno della
udienza preliminare" - deve ritenersi che, qualora nonostante
l'adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga
soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa
spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla
decidibilità allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza
possibilità di controllo, incide sulla misura della pena. Ciò
soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e
strettamente consequenziali ad una situazione processuale
prevalentemente rimessa alla disponibilità delle parti.
E poiché sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze
sull'entità della pena, risulta lesiva della relativa posizione
sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al
giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso
negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo.
Dato che "nessuna disposizione del codice medesimo consente al
giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice
per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito
abbreviato" (vedi ord. n. 101 del 1991), sottrarre al primo un
controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della
decidibilità allo stato degli atti, limiterebbe in modo
irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore
svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.
3. - Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la declaratoria di illegittimità costituzionale va estesa negli
stessi termini, analogamente a quanto disposto nella sentenza n. 81
del 1991, sia all'art. 458, primo e secondo comma, con riguardo alla
richiesta di trasformazione del giudizio immediato in giudizio
abbreviato, sia all'art. 464, primo comma, che attiene alla richiesta
di giudizio abbreviato in sede di opposizione al decreto penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli
atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice;
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo
e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che
il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice
per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena
prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo
comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo
poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le
indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1992.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1992:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte