Sentenza n. 230/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564,
comma secondo, e 751 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa
il 12 ottobre 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra Rubeo Giovanni e Rubeo Margherita ed altri iscritta al n.
340 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 12 ottobre 1982 (n. 340 del reg. ord. 1983) la Corte
di cassazione sollevava in via incidentale questione di legittimità
costituzionale degli artt. 556 e 564, secondo comma, del codice civile,
per la parte in cui dette norme richiamano l'art. 751 dello stesso
codice, nonché dell'art. 751 suddetto per preteso contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata
nel senso che la riunione fittizia, la imputazione ex se e la
collazione relative a somme di denaro donate devono essere compiute
(artt. 556, 564, secondo comma, e 751 c.c.) in base al valore nominale,
si osserva che il principio nominalistico trova il suo normale ambito
di applicazione nei rapporti obbligatori.
La ratio di ciò va ravvisata nel brocardo "pacta sunt servanda"
nonché nell'esigenza che nei rapporti tra debitori e creditori vi sia
un comune e non opinabile punto di riferimento; d'altronde, la regola
è temperata dalla particolare previsione del risarcimento del danno ex
art. 1224, comma secondo, del codice civile.
Ribadito che le disposizioni sulla collazione configurano le
donazioni fatte dal de cuius a particolari categorie di eredi come
anticipazioni della successione e che la riunione fittizia e
l'imputazione ex se, pur avendo chiara autonomia, per il richiamo alle
norme sulla collazione, quanto alle operazioni contabili relative,
vengono ad essere attratte "nella medesima logica della anticipazione
della successione", si osserva che la detta configurazione è volta ad
assicurare pari trattamento anche ai legittimari da una parte e ai
beneficiari della disponibile dall'altra, sia che le attribuzioni
avvengano tutte al momento dell'apertura della successione, sia che
esse siano, in tutto o in parte, avvenute con anticipazioni.
Il bene donato viene in considerazione non come mezzo di
adempimento, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio
ereditario (valore accumulato) e pertanto, ove si tratti di denaro,
questo non adempie alla funzione di mezzo di pagamento.
La legge pone a base delle operazioni di riunione fittizia, di
imputazione ex se e di collazione il procedimento di valutazione dei
beni; ciò è evidente nelle prime due operazioni, ma vale anche per la
collazione in quanto questa anche nelle ipotesi in cui viene compiuta
in natura, comporta valutazione dei beni in quanto la formazione delle
quote concrete (all'atto della divisione) cui la collazione è
strumentale, non è concepibile al di fuori della valutazione stessa
tranne che per ipotesi marginali.
Si osserva ancora che se nella valutazione l'oggetto viene in
considerazione come ricchezza, id est come valore in esso accumulato,
questa considerazione non potrebbe venire meno quando oggetto della
valutazione sia una somma di denaro. Tutto ciò premesso l'estensione
del principio nominalistico anche a tali operazioni che si svolgono
nell'ambito successorio sarebbe in contrasto "con il canone di
razionalità di cui all'art. 3 Cost.".
Al riguardo si asserisce che il rilievo del contrasto è di per sé
sufficiente a sollevare la questione di costituzionalità non essendo
compito del giudice, ma del legislatore stabilire quale contenuto le
norme impugnate dovrebbero avere per eliminare il contrasto e
ristabilire la razionalità. Si suggerisce comunque "la possibilità
che la valutazione delle somme di denaro donate, da compiere con
riguardo al momento dell'apertura della successione, venga affidata al
prudente apprezzamento del giudice nei singoli casi, tenuto conto: a)
del potere di acquisto della moneta al momento della donazione; b)
dell'impiego della somma in concreto attuato; c) delle ragioni che
hanno indotto il donatario a preferire una determinata destinazione
della somma ad un'altra".
Per quanto attiene alla decisione di infondatezza pronunciata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 1981, di questioni di
costituzionalità afferenti agli artt. 747, 750 e 751, in relazione
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, il collegio ritiene che la
pronuncia de qua non comporti manifesta infondatezza della questione in
quanto:
a) non viene contestata la legittimità costituzionale del
principio nominalistico ma la estensione di questo alla particolare
materia in questione;
b) nei casi di riunione fittizia e di imputazione ex se la legge
prescinde dal conferimento in natura, sicché solo per la collazione
non si pone un problema di imputazione;
c) anche il conferimento in natura non eliminerebbe il problema
della valutazione del bene; pertanto "la supposizione di situazioni
differenti, quanto alla materia in esame, non appare giustificata".
La rilevanza della questione è ampiamente motivata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta
questione fosse dichiarata infondata.
Osserva al riguardo l'Avvocatura che tra i beni mobili ed immobili
e la moneta non esisterebbe omogeneità alcuna; se manca l'omogeneità
nei beni donati, si giustificherebbe pienamente un trattamento
diseguale.
Allorché nell'ordinanza si assume che nel caso di specie sarebbe
ingiustificata l'estensione del principio nominalistico della moneta e
non il principio in quanto tale, si sarebbe di fatto portata in
discussione l'insindacabilità del criterio nominalistico, confermato
dalla Corte costituzionale, che ha più volte affermato che l'ovviare
agli effetti del graduale deprezzamento della moneta comporta scelte
politiche riservate al legislatore e che, in linea di massima, sfuggono
al sindacato di costituzionalità. Considerato in diritto :
1. - Con la sua ordinanza riccamente motivata, riassunta in
narrativa, la Corte di cassazione, ricordata la costante giurisprudenza
in virtù della quale "la riunione fittizia, la imputazione 'ex sé e
la collazione relative a somme di denaro donato devono essere compiute,
applicando le prescrizioni degli artt. 556, 564, comma secondo, e 751
del codice civile, in base al valore delle somme medesime", cioè
secondo il principio nominalistico, ritiene che non sia razionale, e
violi perciò l'art. 3 della Costituzione, che tale principio,
legittimo "nel campo dei rapporti obbligatori", venga esteso "al
diverso campo delle operazioni previsto negli artt. 556, 564, comma
secondo, e 751 c.c.". Infatti, mentre nel campo dei rapporti
obbligatori il principio nominalistico è giustificato dal canone
"pacta sunt servanda" e dall'"esigenza di assicurare la certezza di
rapporti reciproci di entrata e di spesa" e, inoltre, è sorretto dal
"correttivo dell'art. 1224, comma secondo, c.c.", non è razionalmente
giustificabile che, anche alla moneta, come agli immobili e ai mobili,
si attribuisca il valore del "tempo dell'aperta successione" ogni
qualvolta debba procedersi a collazione o imputazione.
Insistendo, con argomentazioni varie, sull'affermata
differenziazione, la Cassazione ritiene di non porsi in contrasto con
la sentenza n. 107 del 1981, con la quale la Corte costituzionale
dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 751, 747 e 750 del codice civile sollevate da due tribunali in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, affermando quindi la
legittimità e razionalità dell'applicazione del principio
nominalistico anche nella materia regolata dai citati articoli del
codice civile, non incrinata "dal presupposto (privo di fondamento) che
chi abbia ricevuto una somma di denaro... l'abbia investita
nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque
trattato come se a tale acquisto sia addivenuto".
In sostanza, la Cassazione chiama la Corte a un riesame della
questione sulla base di considerazioni e distinzioni varie.
2. - Ma tale riesame non può essere ipotizzato, poiché la
questione è inammissibile, come risulta dalle stesse parole
dell'ordinanza di rimessione. "Il rilievo del contrasto (con l'art. 3
della Costituzione) - si legge nella ordinanza - è sufficiente per
sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in
esame, non essendo compito del giudice indicare, altresì, quale
contenuto la norma stessa dovrebbe avere per eliminare il contrasto.
Spetta infatti al legislatore, tra più soluzioni astrattamente
possibili, operare la scelta che sia conforme al principio di
razionalità".
Dunque, la norma impugnata non sarebbe illegittima perché
attribuisce anche al denaro (come ai mobili ed immobili) il valore del
momento dell'aperta successione anziché quello del momento della
donazione della somma; cioè la questione non sarebbe risolvibile con
una decisione additiva in tal senso ma solo scegliendo tra le
"soluzioni astrattamente possibili", la più vicina alla razionalità,
magari in relazione alle singole fattispecie, come la Cassazione
ipotizza.
Senonché la Corte non può operare scelte nell'ambito di soluzioni
"astrattamente possibili", né valutare essa la congruità di un
ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore (cfr. da ultimo
sentenze n. 214 del 1983, n. 232 del 1984, n. 134 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte
in cui richiamano l'art. 751 del codice civile, e dello stesso art. 751
del codice civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza (n. 340 del reg. ord.
1983) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte