Sentenza n. 230/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 836/1965
citata
- art. 102r.d. 2701/1865
- art. 103r.d. 2701/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13
luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni
chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici,
periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia
penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione
promosso da Pellicciari Enrichetta nel procedimento penale contro
Mebus Karl, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
2. - Ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione
promosso da Casadio Romano nel procedimento penale relativo al
decesso di Lombardi Elena, iscritta al n. 618 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
3. - Ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento camerale sorto a seguito di incidente di esecuzione
promosso dalla Nuova Centercar s.r.l. nel procedimento penale contro
Pellati Elena, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bologna, con tre ordinanze analoghe nel
contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 recante: Aumento delle
indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia
civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria ed ai custodi in materia penale (in riferimento all'art.
103 della Tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre
1865, n. 2701), in quanto la previsione ivi contenuta del compenso
per le incombenze di custodia ha contenuti quantitativi irrisori, e
pertanto la disposizione risulterebbe in contrasto con gli artt. 3,
36 e 42 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che, proprio per ovviare alla palese
insufficienza dei compensi previsti nelle disposizioni impugnate, è
invalsa la prassi di autorizzare de plano le spese di conservazione
previste dall'art. 104 della tariffa penale, che fa richiamo agli usi
locali, onde tentare di compensare adeguatamente il custode.
Ciò posto, viene ritenuto ravvisabile un contrasto con l'art. 3
Cost. per essere la stessa prestazione diversamente regolata a
seconda che si tratti di sequestro amministrativo, eseguito ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e disciplinato
dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, che
prevede la liquidazione in base alle tariffe vigenti e agli usi
locali, o di sequestro penale nel quale trova applicazione la norma
impugnata.
Il contrasto con l'art. 36 Cost. si avrebbe poi in quanto l'opera
del custode, che si sostanzia in una vera e propria attività
lavorativa, non verrebbe remunerata in proporzione alla sua qualità
e quantità.
Circa il preteso contrasto con l'art. 42 Cost. (profilo sollevato
solo in una delle tre ordinanze), il giudice a quo osserva che il
provvedimento della Polizia giudiziaria con cui è stata disposta la
custodia in autorimessa di un'autovettura in sequestro penale e la
contestuale nomina del gestore a custode, ha determinato un
sacrificio parziale della utilizzazione del bene; poiché quindi la
legge prevede un compenso palesemente irrisorio rispetto al valore
effettivo che l'utilizzazione completa del bene avrebbe prodotto,
verrebbe meno il requisito del "serio ristoro", posto a base di più
sentenze della Corte costituzionale ed in particolare della sentenza
n. 5 del 1980.
2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità della questione poiché, nella specie,
troverebbe applicazione proprio quell'art. 104 della Tariffa Penale
che il giudice a quo considera invece applicato a torto.
In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, sarebbe inconferente il
richiamo all'art. 36 Cost. in quanto il compenso spettante al custode
attiene ad un incarico di natura pubblicistica che non può essere
assimilato ad un'attività lavorativa in senso proprio.
Né sarebbe fondato il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto la
misura delle spese previste dal citato art. 104 renderebbe
equivalenti i compensi previsti per il caso di sequestro
amministrativo e per quello di sequestro penale.
Il riferimento all'art. 42 Cost., infine, che postula
un'inammissibile ricostruzione dell'incarico di custode come
requisizione in uso dei locali in cui le cose sequestrate sono
depositate, presuppone la proprietà in capo al custode dei locali
medesimi e sarebbe comunque da superarsi in ragione della dedotta
applicabilità dell'art. 104 della tariffa penale. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in esame sollevano questione di legittimità
costituzionale della medesima norma; i relativi giudizi possono
pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente.
2. - Il Tribunale di Bologna, in tre distinti procedimenti
camerali sorti a seguito di incidente di esecuzione promosso da
custodi di beni in sequestro penale avverso la liquidazione del
compenso loro spettante per l'attività svolta, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
3, 36 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 13 luglio 1965 n. 836, che
determina in lire 300 l'indennità giornaliera spettante ai custodi
indicati negli artt. 102 e 103 della tariffa penale approvata con
regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2701.
In ordine al primo dei profili indicati, il giudice remittente,
dopo aver dato atto che il custode lamenta, oltre alla mancata
liquidazione delle spese di recupero e di conservazione dei beni,
anche la irrisorietà del compenso liquidato per la propria
attività, osserva che il sequestro penale è, sul punto,
disciplinato in maniera differente rispetto al cosiddetto sequestro
amministrativo eseguito ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del
24 novembre 1981, in relazione al quale l'art. 12, terzo comma, del
d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 stabilisce che la liquidazione delle
somme dovute al custode: "è effettuata dalle autorità... tenuto
conto delle tariffe vigenti e degli usi locali...".
Se quindi, prosegue il giudice a quo, una differenza di
trattamento fra chi esercita l'attività di custodia in virtù di un
contratto privato ed il custode di un bene sottoposto a sequestro
penale potrebbe giustificarsi considerando che quest'ultimo svolge un
servizio di interesse preminentemente pubblico, analoga ragione non
può addursi in ordine a disparità di trattamento fra custodi di
beni sottoposti a sequestro penale e custodi di beni sottoposti a
sequestro amministrativo, entrambi svolgendo un servizio che
interessa la comunità intera.
3. - Sotto questo profilo la questione è fondata.
Occorre rammentare che nella richiamata tariffa penale i custodi
sono menzionati agli artt. 102 e 103, con riguardo rispettivamente al
"custode ai sigilli" ed al "custode agli oggetti" indicati nell'art.
605 del codice di procedura penale allora vigente (ora art. 344 del
codice di procedura penale del 1930; v. pure l'art. 259 del nuovo
codice di procedura penale del 1988), e con previsione in favore
degli stessi di un'indennità giornaliera decrescente in funzione
della durata dell'incarico, oltre che del rimborso delle spese di
conservazione, da liquidarsi in conformità alle tariffe vigenti ed
agli usi locali, ai sensi dell'art. 104 della citata tariffa penale.
Le predette voci della tariffa hanno quindi evidentemente riguardo
ad entrambe le funzioni in cui si sostanzia la custodia in senso
stretto e cioè un'attività di vigilanza, da un lato, e di
conservazione in senso materiale, dall'altro, di stati di fatto o di
cose mobili in sequestro per le esigenze proprie del procedimento
penale.
Ciò del resto in conformità all'art. 626 del codice di procedura
penale (ed all'art. 48 delle relative disposizioni di attuazione) che
testualmente si riferisce a spese "per la conservazione e per la
custodia" con espressione che vale ad esplicitare i diversi titoli
degli oneri relativi.
In altri termini, come esattamente rileva l'Avvocatura dello
Stato, il compenso spettante al custode ex artt. 102 e 103 della
tariffa penale va distinto dalle spese di conservazione della cosa
sequestrata, anch'esse da rimborsare ai sensi dell'art. 104 della
tariffa medesima.
Non per questo però viene meno la rilevanza della questione nei
giudizi a quibus, in quanto, una volta che il legislatore abbia
stabilito il riconoscimento di un'indennità di custodia distinta dal
rimborso delle spese di conservazione, e quindi finalizzata a
compensare l'attività propria del custode quale incaricato
dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di
responsabilità, sia civile che penale, verso le parti private e
sopratutto verso l'autorità giudiziaria che lo ha nominato, rimane
comunque ferma l'esigenza, sotto il profilo della ragionevolezza
della norma e quindi della sua legittimità costituzionale, di non
assegnare alla stessa un contenuto del tutto irrisorio e puramente
simbolico, oltreché ingiustificatamente diverso da altre situazioni
sostanzialmente analoghe.
In particolare, tra l'attività del custode di un bene sottoposto
a sequestro penale e quella del custode di un bene sottoposto a
sequestro amministrativo non è dato riscontrare alcun ragionevole
motivo che possa giustificare il diverso regime oggi esistente,
essendo l'attività, in sé e per sé considerata, ontologicamente
identica in entrambe le ipotesi.
Può semmai ulteriormente notarsi che l'incarico in questione non
solo dà luogo a responsabilità civile e penale, come prima
ricordato, ma può anche essere imposto, e l'eventuale rifiuto di
assumerne le funzioni dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 366
c.p.; il che rende maggiormente irragionevole la rilevata disparità
di trattamento.
4. - Riconosciuta fondata la questione con riferimento all'art. 3
della Costituzione diviene superfluo l'esame degli altri parametri
invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai
testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai
consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in
materia penale) nella parte in cui prevede la liquidazione
dell'indennità giornaliera dovuta ai custodi indicati negli artt.
102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23
dicembre 1865 n. 2701, in lire 300, e successive variazioni, anziché
con riferimento alle tariffe vigenti ed agli usi locali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte