Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, 445,

446, 447 e 448 del codice di procedura penale e dell'art. 2 n. 45

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal Pretore

di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Battocchio

Marcello, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa dubita della

legittimità costituzionale del rito alternativo dell'applicazione

della pena su richiesta delle parti, nella sua interezza, previsto

dall'art. 2, direttiva n. 45, della legge di delega 16 febbraio 1987,

n. 81, nonché dagli artt. da 444 a 448 del codice di procedura

penale;

che, in sostanza, da quanto è dato evincere nel complesso iter

argomentativo esposto dal remittente, le norme impugnate, in quanto

consentono di irrogare una pena "incongrua", perché diminuita di un

terzo rispetto a quella applicabile in un ordinario dibattimento,

contrasterebbero:

con l'art. 27, primo, secondo e terzo comma, della

Costituzione: per la detta "incongruità" della pena, e perché la

medesima verrebbe irrogata senza una vera sentenza di condanna, con

l'ulteriore conseguenza che la finalità rieducativa della sanzione

non risulterebbe effettivamente perseguibile;

con l'art. 3 della Costituzione: per la manifesta

irragionevolezza della disciplina nel suo complesso;

con l'art. 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione: perché i diritti alla libertà personale ed alla

difesa sono indisponibili;

con l'art. 111, primo comma, della Costituzione: perché nella

motivazione della sentenza sono esposte come "prove" del reato i soli

elementi di prova contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

con l'art. 112 della Costituzione: perché l'azione penale non

può dirsi effettivamente esercitata se la richiesta di

patteggiamento è presentata nel corso delle indagini preliminari;

con l'art. 76 della Costituzione (censura rivolta solo verso le

disposizioni del codice di rito): per violazione dell'art. 2, prima

parte, della legge di delega, statuente l'obbligo del rispetto delle

Convenzioni internazionali (nella specie sarebbe violato l'art. 5,

secondo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale vieta l'irrogazione

di pene senza una sentenza di condanna);

Considerato che, con sentenza n. 313 del 1990, questa Corte, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2,

del codice di procedura penale ("nella parte in cui non prevede che,

ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena

indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di

sfavorevole valutazione") ha già esaminato censure analoghe a quelle

sollevate dal Pretore di Bassano dichiarandole non fondate;

che, in particolare, nella citata decisione si è chiaramente

precisato che il controllo del giudice deve essere esercitato sulla

congruità della pena in concreto, quale indicata nella richiesta

consensuale delle parti (v. cit. sent. n. 313 del 1990, paragrafo n.

8) e non su quella astrattamente comminabile in assenza della

riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art.

444;

che tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche

all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e

gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione

sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua

pregnante finalità;

che, in ordine ai profili generali che delineano l'istituto del

"patteggiamento", questa Corte ha ulteriormente affermato (v.

sentenze cit. nn. 116 del 1992 e 313 del 1990): che nella sentenza

resa ex art. 444 sussiste pur sempre una indispensabile motivazione

che esprime il convincimento del giudice, sia sull'esclusione di

elementi acquisiti agli atti che neghino la responsabilità o la

punibilità, sia sulla correttezza o meno della definizione giuridica

del fatto che scaturisce dalle risultanze e dalla valutazione delle

circostanze; che la richiesta di applicazione della pena formulata

dall'imputato costituisce essa stessa una modalità di esercizio del

diritto di difesa; che il fatto che il giudice conservi comunque, pur

in presenza dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare

sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di

procedura penale, è espressione di un principio generale posto

evidentemente a garanzia dello stesso imputato; che non può

ravvisarsi, nell'istituto in esame, alcuna "disponibilità" da parte

dell'imputato dei diritti alla libertà personale ed alla difesa, in

quanto la Costituzione garantisce le condizioni affinché tali

diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime

facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come

obbligatorio;

che, sul piano sistematico, ed ai fini che qui interessano, lo

stesso diritto vivente identifica nella sentenza di applicazione

della pena su richiesta una pronuncia di condanna;

che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate, ad eccezione di quella sollevata, sulle

medesime disposizioni, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, che va dichiarata manifestamente inammissibile, per

irrilevanza, in quanto risulta che nel giudizio a quo la richiesta di

patteggiamento non è stata presentata durante le indagini

preliminari, bensì in limine al dibattimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n.

81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione

del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 444, 445, 446,

447 e 448 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di

Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento

all'art. 112 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte