Sentenza n. 231/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R.
30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari), in relazione al decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti
statali), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il
19 novembre 1971 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di
Leuzzi Salvatore contro il Ministero degli affari esteri, iscritta al
n. 175 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Visto l'atto di costituzione di Leuzzi Salvatore;
udito nell'udienza pubblica del 1; maggio 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 22 gennaio 1965, Salvatore Leuzzi, applicato di
r.a. in servizio di alunno d'ordine, impugnava, presso il Consiglio di
Stato, il provvedimento del 24 novembre 1964 del Ministero degli affari
esteri, con il quale gli veniva, fra l'altro, negata la corresponsione
della quota di aggiunta di famiglia per i fratelli a carico.
Nello stesso ricorso veniva contestata, in riferimento agli artt.
3,36 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art.
79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, per il quale i dipendenti
statali vengono esclusi dal beneficio degli assegni familiari per i
fratelli a carico, previsto, invece, per gli altri lavoratori
dipendenti, dall'art. 3, ultimo comma, della stessa legge.
La sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 19
novembre 1971, aderendo alla richiesta della difesa del Leuzzi, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del precitato
art. 79 del d.P.R. 195S, n. 797, in connessione con la normativa sulle
quote di aggiunta di famiglia di cui al d.l.lgt. 21 novembre 1945, n.
722, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
La non manifesta infondatezza della questione poggia, per il
Consiglio di Stato, su considerazioni così riassunte:
a) non sarebbe conforme al principio di eguaglianza, sancito
dall'art. 3 della Costituzione, il trattamento differenziato previsto
dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, tra lavoratori
dipendenti dello Stato e lavoratori da esso non dipendenti, poiché il
diritto agli assegni familiari, tanto nell'uno quanto nell'altro caso,
sarebbe correlativo ad identica situazione oggettiva e soggettiva:
l'esistenza, cioè, di un rapporto di lavoro dipendente e di fratelli a
carico;
b) qualora si dovessero considerare gli assegni familiari come
parte integrante della retribuzione, si avrebbe, altresì, una
violazione dell'art. 36 della Costituzione; infatti, l'omessa
corresponsione degli assegni per i fratelli a carico si risolverebbe,
per il dipendente statale, in una diminuita capacità a garantire alla
famiglia una esistenza libera e dignitosa, atteso l'obbligo agli
alimenti anche per i fratelli bisognosi, sancito dagli artt. 433, n. 6,
e 439 del codice civile.
Si è costituito il Salvatore Leuzzi presentando deduzioni conformi
alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Consiglio di Stato.
Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - La disposizione cui si riferisce la proposta questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, è quella contenuta nell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797: testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari.
Detto articolo prevede la non applicazione delle disposizioni del
testo unico: a) ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato; b) ai
dipendenti non di ruolo delle stesse amministrazioni ai quali sia
assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento
di famiglia; c) al personale delle provincie, dei comuni, delle
istituzioni pubbliche di beneficienza e degli altri enti pubblici il
cui trattamento di famiglia sia pur esso disciplinato per legge,
regolamento o atto amministrativo.
Si eccepisce, in relazione al caso specifico dal quale ha tratto
origine l'ordinanza di rimessione, che tale articolo avrebbe
determinato una non giustificabile diversità di trattamento, in tema
di assegni familiari, tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, non
rendendo possibile l'estensione ai primi delle quote di aggiunta di
famiglia per i fratelli a carico prevista, invece, a favore dei secondi
dall'art. 3, ultimo comma, del testo unico.
In effetti la corresponsione ai dipendenti della amministrazione
dello Stato delle quote di aggiunta di famiglia per i fratelli a carico
non è prevista né dal d.l. 21 novembre 1945, n. 722, concernente il
trattamento economico dei dipendenti statali, né dalle successive
modifiche apportate al decreto anche dopo l'entrata in vigore del
d.P.R. 797 del 1955.
La questione, esaminata nei limiti e nell'oggetto risultanti nella
ordinanza di rinvio, non è fondata.
2. - Nella specie non poteva essere censurato l'art. 79 del d.P.R.
30 maggio 1955, n. 797, ma eventualmente il decreto legislativo
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e i provvedimenti legislativi
ad esso successivi, nella parte in cui si determina una disparità di
trattamento in tema di aggiunta di famiglia tra prestatori di lavoro
privato e prestatori di lavoro pubblico.
Il d.P.R. 797 del 1955 ha riunito in un testo unico, con contorni
precisi, un complesso di norme che, nel quadro del diritto di lavoro,
prevedevano e disciplinavano variamente e settorialmente la
corresponsione degli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di
lavoro dipendente privato.
L'attuale ordinamento prevede una cassa unica per gli assegni
familiari che trae il suo finanziamento da speciali contributi,
variamente calcolati per i diversi settori produttivi e posti a carico
dei datori di lavoro. I fondi vengono amministrati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
La struttura del meccanismo, come risulta articolata nel testo
unico, presenta un aspetto tipicamente assicurativo.
La legge prevede, inoltre, particolari procedimenti amministrativi
contenziosi quale presupposto necessario alla tutela giurisdizionale
del diritto del lavoratore a percepire gli assegni. La vigilanza in
materia di applicazione delle norme è affidata al Ministero per il
lavoro e la previdenza sociale.
Questa succinta analisi del t.u. pone in sufficiente risalto il
contenuto e la portata delle norme in esso racchiuse anche in relazione
ai soggetti interessati. Trattasi, in sostanza, di un testo normativo
che ha una sua ben delineata e definita autonomia di contenuto e di
efficacia, e, quindi, un soggetto specifico ben circoscritto: fornire
una disciplina in materia degli assegni familiari nell'ambito del
lavoro dipendente privato. Tale disciplina si ricollega alle origini
dell'istituto, alla natura giuridica da esso assunta nel processo
evolutivo ed estensivo provocato sia da interventi legislativi
succedutisi nel tempo e sia, in modo determinante, dalle libere
pattuizioni inserite via via nei contratti collettivi stipulati dalle
varie categorie.
L'art. 79 del t.u. va visto, pertanto, come norma che esaurisce i
suoi effetti esclusivi nell'ambito e nella struttura della legge che lo
ha accolto e non esercita e non può esercitare nessun influsso su
altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto
autonoma settori di produzione di lavoro dipendente nell'ambito della
struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche.
Anche senza il richiamo delimitativo dell'art. 79, i dipendenti
dello Stato e degli Enti pubblici, nei cui confronti l'ordinamento
giuridico prevede uno status particolare che regola e disciplina in
modo a sé stante, tra l'altro, anche il trattamento economico in tutte
le sue componenti e, di conseguenza, la stessa corresponsione degli
assegni familiari - più precisamente chiamati quote di aggiunta di
famiglia - non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni più
favorevoli previste dal t.u. in esame per i lavoratori privati.
Consegue, da ciò, come premesso, che la proposta questione di
legittimità costituzionale per la diversità di trattamento
determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari,
tra dipendenti pubblici e dipendenti privati dalle rispettive autonomie
normative, avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici
del pubblico impiego che tale diversità statuiscono o comportano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle
norme concernenti gli assegni familiari) sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte