Art. 79
[2]Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
- a)al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- b)al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
- c)al personale delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva