Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 24d.l. 104/1974
  • art. 111d.l. 104/1974
  • art. 7legge 724/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17

luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), e 3

gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907

sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940,

n. 1424 (legge doganale), dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929,

n. 4 (norme generali per la repressione della violazione delle leggi

finanziarie), e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538

del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse:

1) dalla Corte suprema di cassazione il 4 giugno e il 4 luglio 1975

e dal tribunale di Ferrara il 30 settembre 1975, iscritte ai nn. 437,

492 e 628 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 306 e 320 dell'anno 1975 e n. 58

dell'anno 1976;

2) dal tribunale di Como il 26 novembre ed il 1 ottobre 1975 e dal

tribunale di Locri il 19 ed il 21 novembre 1975, iscritte ai nn. da 8 a

34, da 59 a 79, 94, 95, da 107 a 112, 118, 121, 122, 134, 135, 139,

140, da 164 a 172, da 215 a 225, da 238 a 250, da 252 a 259 del

registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 65, 72, 78, 85, 118 e 132 dell'anno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri nel giudizio promosso con l'ordinanza del tribunale di Como

emessa il 26 novembre 1975 ed iscritta al n. 95 del registro ordinanze

1976.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:

a) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e

seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche

contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in riferimento agli artt.

41 e 43 della Costituzione;

b) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 148

della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 66 della legge n. 907 del

1942, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione;

c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale,

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

d) la questione di legittimità costituzionale del d.l. 20 aprile

1974, n. 104, in riferimento agli artt. 111, comma secondo, 102, comma

primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità

della prima questione per difetto di rilevanza, stante che il giudice a

quo ha omesso del tutto di motivare al riguardo, ed a seguito

dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, ed in

dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo)

dell'art. 7 di detta legge; ed ha chiesto che la questione fosse

dichiarata non fondata;

che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse

questioni, possono essere riuniti.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724

del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge

si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato le prime due

questioni accertino se sussista tuttora la rilevanza delle stesse;

che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le

sentenze nn. 164 e 184 del 1974 le ha ritenute non fondate (e con le

ordinanze nn. 279 del 1974, 89, 144, 182, 245 e 249 del 1975 e 62 del

1976 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza) e che nelle ordinanze

sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi

profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso;

che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute

manifestamente infondate la terza e la quarta delle indicate questioni;

e che del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi (in cui sono

sollevate le prime due questioni) debbono essere istituiti ai giudici a

quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n.

4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi

finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in

epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di Locri e della Corte

suprema di cassazione; b) della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del d.l. 20 aprile 1974, n. 104

(modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111,

comma secondo, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe

del tribunale di Ferrara;

ordina che gli atti relativi alle dette ordinanze vengano

restituiti ai tribunali di Ferrara, di Como e di Locri ed alla Corte

suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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