Sentenza n. 232/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio
1991 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale - sul
ricorso proposto da Della Gatta Maria, iscritta al n. 733 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 febbraio 1991, la Corte dei conti -
sezione III giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che al titolare di pensione
o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle dipendenze
dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, non
compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui ha prestato
detta opera retribuita.
La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale della
norma sulla base dei seguenti argomenti:
a) la tredicesima mensilità ha natura retributiva, attenendo
strettamente allo stipendio;
b) in quanto tale, essa non potrebbe non essere trasfusa nella
pensione (o nelle più pensioni godute dal medesimo titolare);
c) il mancato computo comporterebbe il "vulnus" degli artt. 3 e
36 della Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento
fra dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla
medesima voce pensionabile, e per mancata proporzionalità della
pensione, in quanto retribuzione differita, alla quantità - qualità
del lavoro prestato.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
La determinazione del quantum del trattamento di quiescenza -
osserva l'Avvocatura - è problema di politica legislativa,
censurabile solo se inficiata da un manifesto difetto di criteri di
ragionevolezza.
Non sembra irragionevole, peraltro, il trattamento differenziato
fra il pensionato statale, che, non svolgendo altre attività
lavorative alle dipendenze dello Stato, percepisce la tredicesima
mensilità sul trattamento pensionistico e il pensionato statale che,
pur essendo collocato a riposo, presta la propria attività
lavorativa come dipendente pubblico e non percepisce la tredicesima
mensilità sulla pensione, percependola invece sul trattamento
retributivo in atto.
La diversa situazione nelle due fattispecie giustifica il
trattamento differenziato, che, del resto, appare del tutto
ragionevole anche in considerazione della ratio della norma, che è
quella di limitare gli esborsi dello Stato, di amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici, in relazione ad una prestazione che non
trova giustificazione nel fine previdenziale cui è destinata.
Altrettanto inconsistente sarebbe la pretesa violazione dell'art.
36 della Costituzione;
L'adeguatezza della retribuzione va valutata infatti con
riferimento all'intero trattamento economico e non alle singole fonti
della retribuzione o alle prestazioni accessorie. Non può dunque
ritenersi che il trattamento pensionistico, pur decurtato del
tredicesimo rateo ed in presenza di una ulteriore retribuzione in
atto, sempre a carico dello Stato o di altra pubblica
amministrazione, non sia adeguato alle prescrizioni del primo comma
dell'art. 36 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - L'art. 97, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
è stato impugnato nella parte in cui dispone che al titolare di
pensione o di assegno rinnovabile, che presta opera retribuita alle
dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui
ha prestato detta opera retribuita.
La previsione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione, rispettivamente per disparità di trattamento fra
dipendenti in servizio ed in quiescenza, con riguardo alla medesima
base pensionabile, e per mancata proporzionalità della pensione alla
quantità e qualità del lavoro prestato.
La questione si è posta nel corso del giudizio promosso avverso
il provvedimento di recupero di un credito erariale relativo a somme
indebitamente erogate a titolo di indennità integrativa speciale e
tredicesima mensilità. Il giudice remittente, sulla base di quanto
statuito da questa Corte con sentenza n. 566 del 1989, disponeva
istruttoria con riferimento alla effettiva percezione dell'indennità
integrativa speciale; sollevava invece incidente di costituzionalità
per quanto concerne la tredicesima mensilità.
2. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 566 del 1989, questa Corte ha affermato che, in
caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, è
ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di
compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e,
dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del
trattamento pensionistico complessivo.
Tuttavia, tale riduzione può essere giustificata e risultare
quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma,
della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione
della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura.
Di conseguenza, sono illegittime le norme che "implicano una
sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico,
senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività
esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa
operante".
Analoghe enunciazioni sono state poste a fondamento della sentenza
n. 204 del 1992, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e
15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non
determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano
operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa
speciale.
La questione ora all'esame non si sottrae alle stesse rationes
decidendi. Mentre è ragionevole infatti che il legislatore tenga
conto del maggior introito percepito dalla persona titolare di
pensione che presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento
pensionistico complessivo non può essere disposta, senza stabilire
il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il
quale la decurtazione diventa operante. La determinazione del limite
e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la
decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da
salvaguardare il precetto dall'art. 36, primo comma, della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 97, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), nella parte in cui non determina la misura
della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima
mensilità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte