Art. 97Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. 31 Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'"

Testo vigente dal 4 giugno 1992, tuttora in vigore · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art97 · fonte su Normattiva