Sentenza n. 233/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 378,
381, u.p. e 384 codice di procedura penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1981 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di
Nicolosi Salvatore ed altri iscritta al n. 423 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297
dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di
Giacalone Nicolò iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno
1982;
3) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di
Alma Gaetana, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno
1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 18 febbraio 1981 (r.o. 423/81) il Giudice
istruttore presso il Tribunale di Catania - premesso che Barbagallo
Giuseppe, imputato di tentato furto aggravato, avrebbe dovuto essere
prosciolto perché riconosciuto affetto, al momento del fatto, da
totale infermità psichica e conseguentemente (ex art. 222 c.p.)
ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non
inferiore a due anni - osservava che l'automatica applicazione di tale
misura di sicurezza sulla base della pena edittale pone l'imputato che
sia prosciolto per vizio totale di mente in istruttoria in posizione
deteriore rispetto a chi sia, per lo stesso motivo, assolto dal
medesimo reato in dibattimento.
Secondo l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione al
disposto dell'art. 384, n. 2 c.p.p., infatti, il G.I. non può, a
differenza del giudice del dibattimento, tener conto di eventuali
circostanze attenuanti, né effettuare il giudizio di comparazione tra
queste e le contestate aggravanti.
Il giudice a quo sollevava perciò, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 384, n.
2 c.p.p.; osservando, in punto di rilevanza, che nella specie avrebbero
potuto essere riconosciute al prevenuto le attenuanti generiche,
equivalenti alle contestate aggravanti, sì da qualificare il reato
come tentato furto semplice (punito con la reclusione non superiore nel
massimo a due anni) e da evitare così l'automatica applicazione della
predetta misura di sicurezza.
2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale, sempre in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., veniva proposta dal G.I.
presso il Tribunale di Trapani con ordinanza del 22 dicembre 1981
(r.o. 132/82) emessa in sede di esame della richiesta del P.M. di
proscioglimento per totale infermità psichica dell'imputato Giacalone
Nicolò e di ricovero del medesimo in un ospedale psichiatrico
giudiziario per un tempo non inferiore ad anni due, in considerazione
dell'entità della pena edittale prevista per il delitto di lesione
personale grave (da tre a sette anni).
In tale occasione venivano peraltro impugnati non il solo art. 384
n. 2 c.p.p., bensì "gli artt. 378 e 384 c.p.p., in relazione agli
artt. 88 e 222, prima parte, c.p." "nella parte in cui non prevedono
che il giudice istruttore possa applicare circostanze attenuanti e
procedere eventualmente al relativo giudizio di comparazione ex art. 69
al fine di determinare la pena in concreto irrogabile per il
fatto-reato, alla cui misura l'art. 222 ricollega l'obbligatoria
applicazione o meno della misura di sicurezza dell'ospedale
psichiatrico giudiziario".
Dopo aver osservato che tali possibilità sono, invece, concesse al
giudice del dibattimento - il quale, in forza dei predetti meccanismi
(attenuanti e giudizio di comparazione), può non applicare la misura
di sicurezza anche ove il riconoscimento della totale infermità
psichica avvenga per la prima volta in dibattimento lo segua una
valutazione di seminfermità effettuata in istruttoria - il G.I.
precisava, in punto di rilevanza, che nel caso di specie ad analogo
risultato si sarebbe potuti pervenire escludendo la contestata
aggravante dei motivi futili (incompatibile col vizio totale di mente)
e concedendo le attenuanti generiche - equivalenti o prevalenti
rispetto all'aggravante di cui all'art. 583, primo comma, n. 2 c.p. -
sì da rendere irrogabile la pena prevista per le lesioni semplici
(reclusione da tre mesi a 3 anni). È vero - riconosceva il G.I. - che
ciò presuppone che "ai fini della determinazione della pena ai sensi
dell'art. 222 c.p. si faccia riferimento a quella in concreto
irrogabile", laddove la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che a
tal fine debba farsi riferimento "alla pena massima applicabile in
astratto quale risulta dalla misura massima prevista per l'ipotesi
semplice, aumentata fino al limite massimo per ogni circostanza
aggravante e diminuita (solo in sede dibattimentale) nel minimo per
ogni attenuante (un giorno - una lira), salvi gli effetti
dell'eventuale giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (cfr. Cass.
Sez. III 27 maggio 1963, Taverna, Giust. pen. 1964, II, 179)"; ma è
anche vero che in tema di perdono giudiziale la stessa Cassazione ha
affermato l'opposto principio della "pena in concreto", pur essendo
nella relativa disposizione (art. 169 c.p.) adottata un'espressione
("se... la legge stabilisce una pena") identica a quella usata
nell'art. 222 c.p..
Il suddetto orientamento giurisprudenziale non è inoltre, ad
avviso del G.I, aderente ad una nozione unitaria di pericolosità, che
dovrebbe essere rapportata alla "concreta" gravità del reato e quindi
tener conto anche delle circostanze che concorrono a qualificare la
condotta dell'agente. Peraltro, anche ove la Corte riconoscesse
doversi far riferimento alla pena in concreto, la diversità tra
giudizio istruttorio e dibattimentale - in punto di applicabilità di
attenuanti ed eventuale giudizio di comparazione - permarrebbe
ugualmente (sia pure con riguardo a fattispecie diverse da quelle
oggetto del procedimento a quo); ed essa è, ad avviso del G.I. di
Trapani, "del tutto ingiustificata", in quanto "dipende dalla
circostanza del tutto occasionale che in ordine ad uno stesso reato
l'assoluzione o il proscioglimento per non imputabilità sia
pronunciato in fasi processuali diverse".
3. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale questa
volta riferita agli "artt. 378, 381, u.p. e 384, comma primo, n. 2
c.p.p., in relazione agli artt. 199 e segg. c.p., per contrasto con gli
artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono che il Giudice Istruttore possa tener
conto delle circostanze attenuanti per determinare la pena stabilita
dalla legge per il fatto commesso al fine di individuare la misura
minima della durata della misura di sicurezza" - veniva sollevata dalla
Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Catania con ordinanza del
28 ottobre 1982 (r.o. 901/1982), emessa in sede di decisione
sull'appello avverso una sentenza di proscioglimento per infermità
psichica, col quale si lamentava che, ove fossero state concesse le
attenuanti generiche, la durata del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario sarebbe stata determinata in un tempo non superiore ad anni
due, anziché ad anni cinque. Premesso che il richiamo contenuto
nell'art. 384, n. 2 c.p.p. alle sole circostanze aggravanti può essere
inteso solo nel senso che il G.I. non può tener conto delle
attenuanti, la Sezione affermava - nella concisa motivazione
dell'ordinanza - che la impossibilità di far valere queste ultime
"incide sul diritto di difesa" e si traduce "in una intollerabile
disparità di trattamento rispetto a chi con il medesimo carico di
reati e con la medesima situazione processuale, può beneficiare della
valutazione di esse con la sentenza di assoluzione a conclusione della
fase dibattimentale".
4. - Le tre predette ordinanze, ritualmente notificate e
comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale nn. 297 del 28 ottobre 1981, 213 del 4 agosto 1982, 149
dell'1 giugno 1983.
5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio instaurato con la
prima delle suddette ordinanze, rilevava che tanto il G.I. che il
giudice del dibattimento, nell'emettere sentenza di proscioglimento (o
di assoluzione) per totale infermità psichica, devono, ai fini
dell'applicazione della misura di sicurezza, far riferimento alla pena
edittale, per l'espresso disposto dell'art. 222 c.p.. Se poi la censura
fosse implicitamente rivolta contro la presunzione legale di
pericolosità posta da quest'ultima norma, è da ricordare - osservava
l'Avvocatura - che già dalla sentenza n. 68/67 la Corte Costituzionale
ha riconosciuto la legittimità di un regolamento preventivo e generale
delle situazioni ivi previste.
Replicando, poi, all'ordinanza 28 ottobre 1982 della Sezione
istruttoria di Catania, l'Avvocatura contestava innanzitutto la
rilevanza della questione sollevata, osservando che nel giudizio a quo
non risultava effettuato il previo accertamento "della persistente
pericolosità sociale derivante dalla infermità... al tempo
dell'applicazione della misura" cui deve essere subordinato il
provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
dell'imputato prosciolto per infermità psichica in base alla sentenza
della Corte n. 139 dell'8 luglio 1982. Inoltre, il porre in questione
la durata minima (maggiore o minore) della misura in discorso sarebbe
privo di concreta rilevanza nel sistema instaurato a seguito della
sentenza della Corte n. 110 del 1974, giacché l'attribuzione al
giudice del potere di revoca della misura di sicurezza anche prima del
termine minimo "ove sia accertata la cessazione della stato di
pericolosità" comporta che l'assoggettamento minimo ex lege è del
tutto sostituito da assoggettamento in cui la durata è in relazione
alla accertata sussistenza e persistenza della pericolosità sociale.
Nel merito, poi, l'Avvocatura contestava che in sede dibattimentale
possa farsi riferimento alla pena in concreto, tenuto conto delle
attenuanti; e ricordava che, comunque, la legittimità del criterio
della pena in astratto è stata a chiare lettere affermata nella citata
sentenza n. 139 del 1982. Quanto, infine, alla pretesa violazione
dell'art. 24 Cost., l'Avvocatura osservava che "il punto fondamentale
della difesa del prosciolto non sta, tanto, nell'accertamento se il
fatto sia, o non, assistito da circostanze attenuanti, quanto,
piuttosto, nell'accertamento se la pericolosità sociale sussista e
persista". Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni
di legittimità costituzionale. I relativi giudizi possono perciò
venire riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Salve le specificazioni che si faranno in seguito, tutti i
giudici a quibus dubitano che l'art. 384 n. 2 c.p.p. contrasti con il
principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.. Ciò
perché la norma prevede che la sentenza di proscioglimento del giudice
istruttore debba contenere l'enunciazione delle (sole) circostanze
aggravanti, con ciò escludendosi - secondo l'interpretazione della
Corte di Cassazione - che il G. I, nel pronunziarla, possa tener conto
delle circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di comparazione
ex art. 69 c.p., al fine di determinare la misura della pena alla
quale, in caso di proscioglimento per totale infermità psichica,
l'art. 222 c.p. ricollega l'applicazione della misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Ne deriverebbe -
secondo i giudici rimettenti - una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto agli imputati assolti per infermità psichica con
sentenza dibattimentale, poiché il giudice del dibattimento - secondo
una giurisprudenza consolidata - può tener conto al suddetto fine
anche delle circostanze attenuanti ed effettuare il giudizio di
comparazione con le aggravanti.
Oltre alla citata norma (art. 384 n. 2 c.p.p.) il G.I. di Trapani
impugna anche l'art. 378 c.p.p."in relazione agli artt. 88 e 222, prima
parte c.p."; la Sezione istruttoria di Catania, a sua volta, impugna
anche gli artt. 378 e 381, secondo comma, ult. parte, c.p.p. "in
relazione agli artt. 199 e segg. c.p.". Detta Sezione, inoltre, dubita
che il citato art. 384 n. 2 c.p.p. contrasti, per i medesimi motivi,
con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto l'impossibilità
di far valere le circostanze attenuanti "incide sul diritto di difesa".
3. - L'Avvocatura dello Stato, per negare fondamento alla questione
come sopra prospettata, richiama tra l'altro la sentenza di questa
Corte n. 139 del 1982, assumendo che con essa è stata già chiaramente
affermata la legittimità costituzionale del ricorso al criterio della
pena considerata in astratto. Tale rilievo, pur se (formalmente)
esatto, non è pertinente per la risoluzione della questione in esame.
In quella decisione, infatti, la Corte era chiamata a vagliare la
fondatezza dell'assunto di taluni dei giudici a quibus (v. par. 15 e
18 della motivazione in fatto) secondo cui, ai fini dell'applicazione o
meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, ovvero della determinazione della sua durata, dovrebbe
farsi ricorso al criterio della pena quale "in concreto" determinata
dal giudice ritenuto l'unico in condizione di misurare l'effettiva
gravità del fatto-reato e, conseguentemente l'effettivo grado di
pericolosità del soggetto. La censura era quindi, in quel caso,
rivolta essenzialmente contro il ricorso al criterio della pena
edittale, da sostituire - ad avviso dei giudici a quibus - con quello
della pena dal giudice ritenuta congrua nei singoli casi, avvalendosi
dei poteri discrezionali all'uopo conferitigli dalla legge.
Ed è esclusivamente su tale prospettazione che la Corte ebbe a
pronunciarsi con la citata sentenza: nella quale conformemente del
resto a sue precedenti decisioni (cfr. sent. 68/67) - essa rilevò che
"il riferimento al massimo della pena edittale, assunto quale indice
della gravità del reato e non invece alla pena irrogabile in concreto,
tenendo conto di eventuali attenuanti, oltre a discendere in modo
coerente dal presupposto della misura rappresentato da una sentenza di
proscioglimento (e non di condanna) dell'imputato incapace, garantisce
la applicazione della misura stessa in tutte le situazioni
normativamente descritte con pieno rispetto del principio di
uguaglianza".
Sulla base di tale orientamento - dal quale la Corte non ritiene di
discostarsi, non essendo stati addotti argomenti nuovi - deve essere
dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata dal G.I.
di Trapani: la rilevanza della quale, come lo stesso G.I. ha
riconosciuto, presuppone che "ai fini della determinazione della pena
ai sensi dell'art. 222 c.p. si faccia riferimento a quella in concreto
irrogabile".
Del tutto diverse sono invece le conclusioni cui deve pervenirsi in
relazione alle altre due ordinanze qui in esame: nelle quali si deduce
che, fermo restando il riferimento alla pena edittale prevista per i
reati contestati nei relativi giudizi, il riconoscimento di attenuanti
generiche valutate in astratto e l'effettuazione del giudizio di
comparazione tra queste e le aggravanti contestate consentirebbe
nell'un caso (ord. del G.I. di Catania) di evitare l'automatica
applicazione della predetta misura di sicurezza e nell'altro (ord.
della Sezione istruttoria di Catania) di determinarne la durata minima
in due anni anziché cinque.
4. - Tanto premesso, è d'uopo precisare che secondo l'orientamento
della Corte di Cassazione, assunto dalle predette ordinanze a
presupposto della questione sollevata, la valutazione dell'illecito sul
piano sanzionatorio da effettuarsi in sede dibattimentale ai fini
dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario va fatta tenendo presente "non già la pena
che andrebbe in concreto individuata, bensì quella applicabile in
astratto alla previsione criminosa, considerate le sue effettive
componenti, vale a dire la misura massima della pena prevista per la
ipotesi base, aumentata nel limite massimo per ogni circostanza
aggravante o diminuita nel minimo per ciascuna circostanza attenuante
(salvo l'eventuale giudizio comparativo)".
A tale criterio, ad avviso della stessa Corte di Cassazione, non
potrebbe però farsi ricorso qualora il proscioglimento per infermità
psichica sia effettuato in fase istruttoria, ostandovi il tassativo
disposto dell'art. 384, n. 2 c.p.p.. Si assume, infatti, che detta
norma - alla quale corrisponde esattamente quella di cui all'art. 374,
secondo comma, stesso codice disciplinante le ordinanze di rinvio a
giudizio - comporta che il "fatto commesso" di cui all'art. 222 c.p.
non possa essere valutato se non nei limiti della contestazione: e
poiché questa comprende solo il fatto, le circostanze aggravanti e
quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
resta esclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e,
conseguentemente, il giudizio di comparazione tra queste e le
aggravanti.
Non spetta a questa Corte verificare se tale conclusione
contrastata da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito -
sia rigorosamente deducibile, sul piano interpretativo, dalla lettera
e dalla ratio dell'art. 384 c.p.p.; pur se non va sottaciuto che, sul
punto, la relazione al progetto preliminare del vigente codice di
procedura penale (vol. VIII, p. 71) motiva la scelta di escludere la
valutabilità delle circostanze diminuenti da parte del giudice
istruttore esclusivamente con riferimento alla sentenza (ora ordinanza)
di rinvio a giudizio.
5. - Tali essendo i termini della questione sollevata, deve
ricordarsi che la violazione del principio di eguaglianza per il
diverso trattamento riservato al prosciolto per infermità psichica in
fase istruttoria ed al prosciolto per lo stesso motivo in fase
dibattimentale, in ragione della valutabilità solo nel secondo caso, e
non nel primo, delle eventuali circostanze attenuanti; fu già altra
volta prospettata a questa Corte, impugnandosi, all'uopo, il disposto
di cui all'art. 378 c.p.p.. In tale occasione, peraltro, la Corte non
poté pervenire ad una pronuncia di merito, avendo dovuto rilevare "che
la questione, oltre a non essere stata formalmente proposta col
dispositivo dell'ordinanza, (essa) comunque riguarderebbe l'art. 384,
n. 2 del codice di procedura penale" (sent. n. 174 del 1976).
Sotto un diverso profilo, deve ancora ricordarsi che l'applicazione
di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento
è stata già altra volta contestata in riferimento alla salvaguardia
del diritto di difesa: assumendosi al riguardo che, avendo il giudice
istruttore il solo compito di acquisire le prove, e non anche quello di
valutarle definitivamente e di accertare così l'esistenza del reato,
tale fondamentale diritto verrebbe ad essere compresso e la misura di
sicurezza verrebbe ad essere applicata in base ad elementi di prova
che, se relativi ad un soggetto imputabile, sarebbero idonei solo a
giustificarne il rinvio a giudizio. A tale prospettazione, peraltro,
la Corte - con la sentenza n. 127 del 1979 - ha replicato precisando
che la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella
pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul
fondamento dell'accusa; che la difesa è garantita nella fase
istruttoria mediante il deposito degli atti e la facoltà dei difensori
di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere
l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli già
espletati; che infine, il G.I. non può "ignorare le istanze della
difesa, sulle quali è obbligato a provvedere con ordinanza o con
sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico".
6. - Tale essendo l'ampiezza del giudizio demandato al giudice
istruttore - così come al giudice del dibattimento deve ancora
precisarsi che, poiché l'art. 222 c.p. riconnette la misura di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario alla pena
stabilita dalla legge "per il fatto commesso", occorre in tale giudizio
- come precisato nella citata sentenza n. 139/82 - accertare "la
riferibilità di un fatto di reato ad un soggetto che al momento della
commissione era incapace d'intendere o di volere per infermità
psichica". Essendo la suddetta misura fondata su una presunzione di
pericolosità, l'indagine non può ovviamente vertere sul se sia stato
commesso un reato, bensì se sia stato commesso un fatto che, ledendo
l'ordine sociale e costituendo reato se fosse stato commesso da persona
sana di mente, sia indice della pericolosità del soggetto. Attesa,
perciò, la funzione sintomatica che il fatto del non imputabile deve
avere, il rinvio del medesimo art. 222 c.p. alla pena astrattamente
prevista dalla legge per tale fatto se da un lato tende - come sopra
precisato - a garantire "l'applicazione della misura in tutte le
situazioni normativamente descritte nel pieno rispetto del principio
d'uguaglianza", dall'altro sottende la esigenza che nel "fatto
commesso" sia colto con la maggiore esattezza il valore sintomatico
che esso presenta rispetto alla personalità e quindi alla
pericolosità del soggetto.
Nella citata sentenza n. 139/82 questa Corte ha appunto affermato
che "l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa
dei presupposti delle misure di sicurezza deriva" dal "principio di
legalità"; e che rientra "in via di principio nella responsabilità
del legislatore anche determinare se e quali spazi e criteri di
orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalità o
all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento
finalistico della misura alle situazioni individuali".
Ora, in sede di specificazione dei margini di valutazione che
l'art. 222 c.p. consente al giudice, la giurisprudenza ordinaria, in
riferimento al proscioglimento in fase dibattimentale, ha interpretato
tale norma, come si è visto, nel senso che la pena in astratto
applicabile al fatto commesso vada considerata in tutte le sue
effettive componenti, tenendo conto cioè non solo dell'ipotesi base,
ma anche delle circostanze aggravanti (valutate nel massimo) e di
quelle attenuanti (considerate nel minimo); e poiché, in base all'art.
69 c.p., e principio generale che attenuanti ed aggravanti vadano
comparate e che ne vada stabilita - per misurare l'effettiva, entità
del "fatto commesso" - l'equivalenza o la prevalenza delle une sulle
altre, la giurisprudenza ha ritenuto che anche tale valutazione fosse
consentita al giudice del dibattimento ai fini dell'applicazione o
meno, ovvero della determinazione della durata minima della misura di
sicurezza in questione.
Tale essendo, dunque, il criterio da applicarsi in fase
dibattimentale, la Corte ritiene che l'applicazione di un criterio
diverso e più restrittivo nella fase istruttoria sia del tutto priva
di razionale giustificazione e lesiva ad un tempo delle garanzie
costituzionali di uguaglianza e di inviolabilità "in ogni stato e
grado del procedimento" del diritto di difesa.
Con riferimento a quest'ultimo, è di tutta evidenza che la
pienezza del diritto di difesa che - secondo la citata sentenza n. 127
del 1979 - è garantita nella fase istruttoria, in termini sia di
allegazione di circostanze a discarico che di acquisizione al processo
del corrispondente materiale probatorio, sarebbe meramente teorica se
poi al giudice non fosse consentito di utilizzare gli elementi di
giudizio così acquisiti per trarne le conseguenze sul piano della
valutazione della gravità del fatto del non imputabile, ad es. in
termini di riconoscimento della sussistenza di determinate circostanze
attenuanti (si pensi, in particolare, a quelle del danno di particolare
tenuità, ovvero a quella della provocazione, che ha evidentemente uno
specifico rilievo per la valutazione sintomatica della pericolosità
del soggetto).
Quanto al principio d'uguaglianza, è con pari evidenza priva di
ogni fondamento razionale una previsione normativa che riconnetta un
diverso trattamento (addirittura in termini di applicazione o meno
della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario) alla circostanza, meramente casuale, che la sussistenza
dell'incapacità d'intendere o di volere per infermità psichica al
momento del fatto emerga già dalla fase istruttoria, ovvero sia
accertata solo nella fase dibattimentale.
Pertanto, poiché secondo la Corte di Cassazione l'art. 384 n. 2
c.p.p. va interpretato in termini tali da comportare siffatta
conseguenza, deve dichiararsene la illegittimità costituzionale, nella
parte in cui preclude al giudice istruttore in caso di proscioglimento
per infermità psichica, di tener conto delle circostanze attenuanti
eventualmente ricorrenti e di effettuare il giudizio di comparazione
tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione o
meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario ovvero della determinazione della sua durata minima ai
sensi dell'art. 222 c.p..
7. - Nessuna censura può essere invece mossa alle altre due norme
processuali impugnate dalla Sezione istruttoria della Corte d'Appello
di Catania.
L'art. 381, secondo comma, ultima parte c.p.p. limitandosi a
prevedere che "in ogni caso di proscioglimento... sono applicate le
misure di sicurezza a norma del codice penale", non fa che operare -
per la parte che qui interessa - un rinvio alla disposizione (art. 222
c.p.) che disciplina i casi di applicazione della misura del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e fissa, in relazione ad essi, la
durata minima di questa. La norma in esame non contiene perciò alcun
enunciazione in merito alle circostanze di cui il giudice istruttore
deve, o meno, tener conto nell'emettere la sentenza di proscioglimento
e che possono influire sull'applicabilità o la durata minima di detta
misura.
Tanto meno, poi, merita censura l'art. 378 c.p.p., dal momento che
tale disposizione non concerne in alcun modo l'applicazione di misure
di sicurezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384 n. 2
c.p.p., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di
proscioglimento per infermità psichica, preclude al Giudice istruttore
di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio
di comparazione di cui all'art. 69 c.p. tra queste e le circostanze
aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione
della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 c.p.;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 378 e 381, secondo comma, ultima parte, c.p.p. sollevata,
in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma,
Cost. dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 378 e 384 c.p.p. sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale
di Trapani con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte