Sentenza n. 233/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 386/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma
secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio,
norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Ricotta Donatella ed altre e Ricotta
Sesto ed altri iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Pazzi Imola e Pazzi Maria ed altri
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Ricotta Sesto e di Pazzi Maria
ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Domenico Moraggi per Ricotta Sesto, Enrico
Picchioni per Pazzi Maria ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi relativi a terreni assegnati
dall'Ente Maremma in base alle leggi del 1950 sulla riforma
fondiaria, poi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n.
379, per i quali gli eredi degli assegnatari controvertono sul punto
se, dopo trent'anni dall'assegnazione, rimanga fermo o cessi il
vincolo di indivisibilità disposto dalla legge 3 giugno 1940, n.
1078, il Tribunale di Roma, con ordinanze del 6 dicembre 1989 e
dell'8 gennaio 1990, pervenute alla Corte costituzionale il 23
febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, "nella parte in
cui non prevede il venir meno del vincolo di indivisibilità alla
scadenza del trentennio anche per i fondi anticipatamente
riscattati".
In deroga al divieto stabilito dall'art. 18, secondo comma, della
legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione della Sila, la
legge n. 379 del 1967 attribuì agli assegnatari dei terreni
espropriati la facoltà di riscattare le annualità del prezzo di
assegnazione quando fossero trascorsi almeno sei anni dall'immissione
nel possesso. L'art. 4, primo comma, soggiunge che "il fondo
riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della
legge n. 1078 del 1940", la quale vieta il frazionamento delle unità
poderali assegnate da enti di colonizzazione a contadini diretti
coltivatori. Altri vincoli al potere di alienazione del fondo,
aggiunti dai comma seguenti dello stesso art. 4, sono invece di
durata limitata a trent'anni dalla prima assegnazione.
Successivamente la legge n. 386 del 1976 ridusse a quindici anni
il riservato dominio dell'ente di riforma sui terreni assegnati: col
pagamento della quindicesima annualità del prezzo gli assegnatari
diventano automaticamente proprietari. I terreni "affrancati" ai
sensi della legge del 1976 restano "soggetti per quindici anni ai
vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5
della legge 29 maggio 1967, n. 379" (art. 10, secondo comma). Questa
disposizione è interpretata dal giudice remittente come inclusiva
anche del vincolo di indivisibilità, la cui durata sarebbe pertanto
limitata, per i terreni affrancati, a trent'anni dall'assegnazione,
mentre per i terreni riscattati - e tali sono quelli di cui è causa
nei giudizi principali - il vincolo di indivisibilità rimane
perpetuo. Siffatta disparità di trattamento dei diritti di
proprietà nei due casi è ritenuta ingiustificata, donde la denuncia
della disposizione, così interpretata, per contrasto col principio
di eguaglianza.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte promosso dalla prima
ordinanza (R.O. n. 139/1991), in un procedimento in cui uno degli
eredi avente la qualità di coltivatore diretto pretende
l'assegnazione dell'intero fondo ai sensi dell'art. 5 della legge n.
1078 del 1940, si sono costituiti i coeredi convenuti. Essi chiedono,
in via principale, una dichiarazione di infondatezza della questione
perché la riduzione del vincolo perpetuo di indivisibilità statuito
dalla legge del 1940 a vincolo trentennale sarebbe disposta anche per
i terreni riscattati dall'art. 4, settimo comma, della legge n. 379
del 1967, il quale vieta fino al termine del trentesimo anno dalla
prima assegnazione gli atti che abbiano per effetto la variazione
della originaria dimensione del fondo. In subordine, qualora in tale
categoria di atti non fosse ritenuta compresa la divisione, i
deducenti aderiscono alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio promosso dalla seconda ordinanza (R.O. 138/1991), in
un procedimento instaurato contro l'erede avente la qualità di
coltivatore diretto dai coeredi che pretendono la divisione del
fondo, si è costituito il convenuto chiedendo una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata in termini
inversi a quelli prospettati dall'ordinanza di rimessione, cioè
nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice a quo, non
prevede il vincolo perpetuo di indivisibilità anche per le unità
poderali automaticamente affrancate dal riservato dominio dell'ente a
norma della legge n. 386 del 1976. In una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte privata insiste
nella domanda invocando il potere correttivo della Corte ai fini
dell'esatta individuazione del thema decidendum.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. L'interveniente sostiene che, in assenza di
giurisprudenza consolidata, è possibile una interpretazione
adeguatrice della disposizione censurata nel senso di escluderne il
riferimento al vincolo di indivisibilità, del quale resta ferma la
perpetuità in ogni caso. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma impugna, per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, l'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile
1976, n. 386, interpretato nel senso che, mentre per i "terreni
affrancati dal riservato dominio dell'ente" è ridotta a trent'anni
dall'assegnazione la durata del vincolo di indivisibilità previsto
senza limite di tempo dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078, analoga
riduzione non è concessa per i fondi riscattati ai sensi della legge
29 maggio 1967, n. 379.
2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno per
oggetto la medesima questione e pertanto vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
3. - Deve preliminarmente essere disattesa la diversa
interpretazione prospettata dalle parti private costituite nel
giudizio relativo all'ordinanza iscritta in R.O. n. 139/1991. Secondo
tale interpretazione la questione sarebbe infondata perché la durata
del vincolo di indivisibilità sarebbe stata ridotta a trent'anni
anche per i fondi riscattati: ciò si argomenterebbe dall'art. 4,
settimo comma, della legge n. 379 del 1967, il quale vieta per il
detto periodo di tempo "gli atti che abbiano per effetto la
variazione dell'originaria dimensione del fondo". Ma il seguito del
dettato legislativo e il coordinamento con l'intero testo
dell'articolo (giusta il canone della totalità ermeneutica) indicano
che il comma settimo si riferisce ad atti diversi dalla divisione del
fondo, specificamente contemplata dal primo comma, cioè ad atti di
vendita o permuta di parti del fondo non autorizzati dall'ente di
sviluppo "per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi,
per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini"
ecc.
Nessun conforto all'opinione in esame è offerto dall'art. 10,
secondo comma, della legge n. 386 del 1976. La locuzione "terreni
affrancati" non può comprendere anche i terreni riscattati, sia
perché si tratta di vicende giuridiche di natura diversa, sia
perché, essendo i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli
artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967 imposti "fino al termine del
trentesimo anno dalla data della prima assegnazione", la
specificazione in quindici anni della loro durata nel caso dell'art.
10 della legge n. 386 del 1976 può riferirsi soltanto
all'affrancazione, che ha luogo di diritto dopo quindici anni
dall'assegnazione, mentre il riscatto è consentito dalla legge del
1967 già dopo sei anni.
4. - La questione non è fondata nei sensi appresso precisati.
L'art. 10, primo comma, della legge n. 386 dispone che i terreni
assegnati in base alle leggi del 1950 sulla riforma fondiaria, non
riscattati a norma della legge n. 379 del 1967, sono affrancati dal
riservato dominio dell'ente venditore al pagamento della quindicesima
annualità del prezzo di assegnazione. Il secondo comma soggiunge che
essi "sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e
ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n.
379".
In contrasto con la dottrina prevalente il giudice a quo
interpreta la seconda disposizione riferendo il termine quindicinnale
anche al vincolo di indivisibilità, cioè la intende come norma di
deroga, per i terreni affrancati, alla regola di perpetuità del
vincolo derivante dalla legge n. 1078 del 1940. Questa lettura si
ferma al senso letterale delle parole senza indagare - come prescrive
l'art. 12 disp.prel. cod. civ. - l'intenzione del legislatore alla
stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e
teleologica.
Per intendere rettamente la disposizione censurata occorre
prendere le mosse dalla sentenza n. 103 del 1985 di questa Corte, che
analizza il duplice "regime proprietario differenziato" previsto
dall'art. 4 della legge n. 379 dal 1967 per i fondi assegnati dagli
enti preposti alla riforma fondiaria e riscattati dagli assegnatari
dopo il pagamento di almeno sei annualità del prezzo di
assegnazione.
Poiché i detti enti sono enti di colonizzazione e i territori di
loro competenza sono classificati come comprensori di bonifica (art.
1, secondo comma, della legge n. 230 del 1950), i terreni da essi
assegnati cadono, in seguito al riscatto, nel campo di applicazione
della legge n. 1078 del 1940, la quale assoggetta le unità poderali
costituite in comprensori di bonifica e assegnate in proprietà a
contadini diretti coltivatori a un vincolo perpetuo di
indivisibilità, anticipando in questo settore l'istituto della
minima unità colturale introdotto nel 1941 dal nuovo libro separato
della proprietà (art. 846 del codice civile unificato del 1942). Il
primo comma dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967 non ha una
funzione estensiva della legge del 1940 ai fondi riscattati, ma
semplicemente una funzione di richiamo di una disciplina già di per
sé applicabile.
Questo regime generale, incentrato sul divieto perpetuo di
frazionamento dell'unità poderale, è integrato dai comma seguenti
dell'art. 4 con una disciplina specifica ai fondi assegnati in base
alle leggi sulla riforma fondiaria, che limita in vario modo, fino al
termine del trentesimo anno dall'assegnazione, il potere di
disposizione dell'assegnatario divenuto proprietario del fondo
mediante riscatto delle annualità del prezzo. Tale disciplina
aggiuntiva si giustifica in ragione dell'abbreviazione del tempo
necessario per acquistare la proprietà e ha la funzione di
mantenere, in forma di limiti della proprietà strumentali agli scopi
della riforma fondiaria, i vincoli originariamente stabiliti, fino al
pagamento integrale del prezzo, dall'art. 18, terzo comma, della
legge n. 230 del 1950.
5. - Ove si distingua, nel senso ora chiarito, la funzione di puro
richiamo (a rigore superfluo) propria del primo comma dell'art. 4
della legge n. 379 dalla portata innovativa dei comma successivi,
l'intenzione del legislatore, sottesa all'art. 10, secondo comma,
della legge n. 386, si manifesta come diretta esclusivamente a
estendere ai terreni affrancati, per i quindici anni mancanti al
compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime
differenziato della proprietà, limitativo del potere di disposizione
del fondo, specificamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4
della legge precedente. Il conferimento alla disposizione anche del
significato di ridurre a trent'anni, per i soli terreni affrancati,
il vincolo generale di indivisibilità statuito dalla legge del 1940,
non solo produce una irrazionale disparità di trattamento rispetto
ai terreni riscattati, che già per se stessa è un argomento
contrario a una simile interpretazione, ma postula una inesplicabile
contraddizione della legge del 1976 con le finalità della riforma
agraria, alle quali, come osserva la citata sentenza n. 103 del 1985,
il divieto di frazionamento delle unità poderali costituite dagli
enti di riforma "appare funzionale e coerente al sistema emergente
dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost.". Anzi, il processo di
industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige,
ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive
ottimali, che le unità poderali distribuite dagli enti di riforma a
lavoratori manuali della terra siano accorpate in superfici più
estese, e a tale fine è orientato il quinto comma dell'art. 10 più
volte citato.
Né varrebbe obiettare che l'interpretazione restrittiva del
secondo comma esclude il riferimento al vincolo di indivisibilità
anche dell'art. 5 della legge del 1967, il quale ordina la
pubblicità del vincolo nei registri immobiliari. La trascrizione è
già prevista dall'art. 2 della legge del 1940, e questa norma, in
quanto ha riguardo all'atto di assegnazione, meglio si adatta ai
terreni affrancati che non l'art. 5, primo comma, della legge n. 379.
Invero, nel caso di affrancazione non viene stipulato un "atto di
trasferimento del fondo a seguito di riscatto": la proprietà è
acquistata dall'assegnatario sulla base dell'originario contratto di
vendita stipulato a norma dell'art. 17 della legge n. 230 del 1950
(ora abrogato), per effetto della cessazione di efficacia della
clausola legale di riservato dominio in favore dell'ente.
6. - In conclusione, pur dopo la scadenza del trentennio dalla
data dell'assegnazione, i terreni assegnati a norma delle leggi sulla
riforma agraria del 1950, sia quelli poi riscattati ai sensi della
legge n. 379 del 1967, sia quelli affrancati ai sensi della legge n.
386 del 1976, restano soggetti al vincolo di indivisibilità previsto
dalla legge n. 1078 del 1940. Non sussiste pertanto la denunciata
violazione del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di
principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di
sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte