Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 543, quinto

comma, e 546 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 18 aprile 1975 dal pretore di Avigliano nel procedimento

penale a carico di Troiano Rocco ed altri, iscritta al n. 358 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza istruttoria del 6 aprile 1973 il pretore di Avigliano

dichiarava non doversi procedere perché il fatto non costituiva reato

contro Troiano Rocco ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 633

cod. pen. per essersi introdotti in terreni, provvisoriamente occupati

dall'Amministrazione forestale, ed avere ivi eseguito lavori agricoli

non autorizzati. Con sentenza 11 giugno 1973 il giudice istruttore

presso il tribunale di Potenza confermava tale sentenza, impugnata dal

pubblico ministero, ritenendo difettare l'elemento soggettivo del

reato, ravvisato nel fine di occupare anche temporaneamente gli

immobili. La Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero

annullava detta pronunzia con sentenza del 6 febbraio 1974,

riconoscendo che nel fatto addebitato ai prevenuti ricorrevano, invece,

l'estremo della occupazione non temporanea, ed il fine di trarne

profitto e, ai sensi dell'art. 543, quinto comma, cod. proc. pen.,

rimetteva gli atti al pretore competente, cioè appunto allo stesso

pretore di Avigliano, per procedere al giudizio in ordine al detto

reato. Il pretore, con ordinanza del 18 aprile 1975, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 543 quinto comma,

cod. proc. pen, nonché dell'art. 546 dello stesso codice in relazione

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo

afferma nell'ordinanza che il citato art. 543, quinto comma, cod. proc.

pen. nel prescrivere specificamente che "se è annullata la sentenza

pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore a norma

dell'art. 399 cod. proc. pen., con la quale è stata confermata la

dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al

pretore competente perché proceda al giudizio", eluderebbe il

principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltanto alla

legge, imponendogli non soltanto automatica ripetizione di valutazioni

già da altri compiute ma, ciò che sarebbe anche più grave, in senso

obbligatoriamente contrario a quanto già da lui deciso. Il che si

porrebbe anche in contrasto col principio generale stabilito dall'art.

61 cod. proc. pen. che, invece, prevede l'incompatibilità del giudice

in casi del genere.

Né varrebbe obbiettare che la funzione vincolata dal giudice

stesso si ridurrebbe solo alla emissione del decreto di citazione in

giudizio, e che di conseguenza lo stesso giudice sarebbe libero di

acquisire nuovi elementi di fatto e di formulare, in base a questi,

nuove conclusioni in punto di diritto. Invero, secondo il pretore, a

mente dell'art. 546 cod. proc. pen. non potrebbe porsi in discussione,

nel nuovo giudizio, l'accertamento del fatto così come "cristallizzato

nella pronuncia di annullamento che al fatto stesso si riferisca

nell'enunciazione della regola di diritto".

Nella specie, comunque, secondo il giudice a quo il fatto sarebbe

risultato identico, negli elementi materiali, a quello che ha formato

oggetto di esame da parte della Corte di cassazione, e il giudice di

rinvio, di conseguenza, non sarebbe libero di decidere, ma sarebbe

sottoposto ad un coattivo ripensamento di opinioni già espresse. Si

profilerebbe così il dubbio di legittimità dell'art. 543, comma

quinto, e dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione alla garanzia di

indipendenza sancita dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione,

quanto meno per la parte in cui le dette norme processuali prevedono

che il giudizio di rinvio debba svolgersi dinanzi allo stesso titolare

dell'ufficio che sulla medesima quaestio facti si era già pronunciato

nel merito con decisione conclusiva di una fase del procedimento, quale

appunto la sentenza istruttoria.

Non vi è stata costituzione di parti in questo giudizio. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Avigliano denuncia il preteso contrasto degli

artt. 543, quinto comma, e 546, primo comma, cod. proc. pen. con il

principio della indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 della

Costituzione ponendo in rilievo che, a seguito delle norme denunciate,

lo stesso pretore, il quale, in sede istruttoria, abbia pronunciato

sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce

reato, come nel caso, si vedrebbe poi, a seguito dell'annullamento, da

parte della Cassazione, della sentenza del giudice istruttore,

confermativa della dichiarazione stessa, costretto a procedere al

giudizio ed assoggettato, quindi, ad una pronunzia in senso

predeterminato, dato l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto

enunciato dalla Cassazione.

Inoltre, in applicazione del citato art. 546, il campo della nuova

pronuncia risulterebbe rigidamente condizionato dalla pronuncia della

Cassazione anche per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, i quali

risulterebbero definitivamente acquisiti in conformità dei riferimenti

posti a base della regola di diritto enunciata nella sentenza di

annullamento, il che porterebbe la norma dell'art. 546, anche sotto

questo profilo, in contrasto con l'art. 101 della Costituzione.

2. - Le questioni non sono fondate.

In primo luogo, va ricordato che questa Corte, con la sentenza n.

50 del 1970, ha già riconosciuto la legittimità dell'art. 546 in

esame, proprio nei confronti dell'art. 101 della Costituzione

osservando che "la pronuncia giudiziaria si mantiene sempre sotto

l'imperio della legge, anche se questa dispone che il giudice formi il

suo convincimento avuto riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza,

emessa nella stessa causa, come è nel sistema del rinvio dalla

Cassazione. Nella sua sostanza e nelle sue conseguenze l'art.546 non

fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio, tracciando le

linee del procedimento verso la soluzione, attraverso concatenazione di

atti, in modo da impedire la perpetuazione dei giudizi".

La Corte ritiene di dover ribadire questa motivazione, non senza

aver qui richiamato anche l'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario (r.d.

n. 12 del 1941) che assegna alla Cassazione la funzione di assicurare

l'uniforme interpretazione della legge. Aggiungasi che con la sent. n.

142 del 1971 questa Corte, in applicazione degli stessi concetti, ha

ritenuto non contrastante con il principio costituzionale invocato,

l'art. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui, se la Corte d'appello

accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della

decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti

perché proceda alla dichiarazione di fallimento.

In conclusione, la Corte esclude, nel caso, la violazione dell'art.

101 della Costituzione che mira a garantire che il giudice riceva

soltanto dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel

giudizio, escludendo qualsiasi intervento esterno circa il modo di

giudicare in concreto.

3. - In secondo luogo, la Corte ritiene di non condividere quanto

esposto in ordinanza sotto l'altro profilo attinente alla valutazione

del fatto, quale già delineato nella fase istruttoria, e che non

sarebbe più rivedibile dal giudice di rinvio.

Va osservato che, a termini dell'art. 543, quinto comma, cod. proc.

pen., la pronuncia della Cassazione si limita ad ordinare che sulla

imputazione decida il pretore "in giudizio", cioè in dibattimento e,

quindi, con tutti i poteri a lui spettanti, a termini dell'art. 544,

quinto comma, cod. proc. pen. Detta pronuncia non investe, quindi, e

non cristallizza il merito del relativo giudizio, rimanendo il giudice

di rinvio obbligato soltanto ad uniformarsi alla qualificazione

giuridica del fatto, quale risulta prospettato sino allora, secondo il

principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità.

Ciò non toglie che il giudice di rinvio sia facoltizzato a

procedere, nella nuova sede, a tutti gli ulteriori accertamenti,

conducenti eventualmente ad una rivalutazione del fatto, sotto tutti i

suoi aspetti, soggettivi ed oggettivi, con le conseguenze che ne

derivano.

Ciò assume particolare evidenza in riferimento alle pronunce della

Cassazione, concernenti, come nel caso, sentenze istruttorie, le quali

sono, appunto, caratterizzate dalla mutabilità dei presupposti di

fatto, collegata alla funzione essenzialmente preparatoria della fase

di giudizio nella quale dette sentenze vengono emesse. Va, quindi,

escluso che il giudizio di merito venga ad essere definitivamente

condizionato dalla pronuncia della Cassazione, e, di conseguenza, va

escluso che l'art. 546, primo comma, cod. proc. pen. sia, anche sotto

questo particolare profilo, in contrasto con l'art. 101 della

Costituzione.

4. - Infine va esaminato l'altro aspetto della questione sollevata,

cioè se l'obbligo di procedere al giudizio, deferito dall'art. 543,

quinto comma, cod. proc. pen. allo stesso giudice che già si sia

pronunciato al riguardo, e non ad altro giudice di pari funzioni,

comporti, di per sé, la violazione dello stesso principio di

indipendenza, sancito dall'art. 101 della Costituzione.

Anche sotto questo profilo, la questione non è fondata.

Vero che nello stesso art. 543 cod. proc. pen. è prescritto (n. 3)

che quando si tratti di sentenze rese in sede dibattimentale e poi

annullate, il rinvio è disposto ad altro giudice diverso da quello che

le ha pronunciate e che altrettanto è disposto (art. 561 cod. proc.

pen.) in tema di rinvio a nuovo giudizio dopo l'accoglimento della

istanza di revisione. Ma, nel caso in esame (a parte la peculiare

configurazione del giudice pretorile, in sé assommante poteri di

esercizio dell'azione penale, di istruttoria e di giudizio), la

particolare natura delle sentenze istruttorie è, quale sopra si è

delineata al n. 3, in collegamento con l'art. 399 cod. proc. pen.

richiamato dallo stesso art. 543, quinto comma, a giustificare

razionalmente il rinvio allo stesso pretore, senza che possano

insorgere dubbi di menomata indipendenza dello stesso. Al riguardo sono

anche da richiamare utilmente le considerazioni svolte da questa Corte

nella recente sent. n. 210 del 1976 a proposito di questione analoga

riguardante un rinvio a giudizio disposto dal giudice istruttore

davanti allo stesso pretore che aveva in un primo tempo dichiarato non

doversi promuovere azione penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 543, quinto comma, e 546 del codice di procedura penale,

questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di

Avigliano con riferimento all'art. 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte