Sentenza n. 234/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 543, quinto
comma, e 546 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 18 aprile 1975 dal pretore di Avigliano nel procedimento
penale a carico di Troiano Rocco ed altri, iscritta al n. 358 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza istruttoria del 6 aprile 1973 il pretore di Avigliano
dichiarava non doversi procedere perché il fatto non costituiva reato
contro Troiano Rocco ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 633
cod. pen. per essersi introdotti in terreni, provvisoriamente occupati
dall'Amministrazione forestale, ed avere ivi eseguito lavori agricoli
non autorizzati. Con sentenza 11 giugno 1973 il giudice istruttore
presso il tribunale di Potenza confermava tale sentenza, impugnata dal
pubblico ministero, ritenendo difettare l'elemento soggettivo del
reato, ravvisato nel fine di occupare anche temporaneamente gli
immobili. La Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero
annullava detta pronunzia con sentenza del 6 febbraio 1974,
riconoscendo che nel fatto addebitato ai prevenuti ricorrevano, invece,
l'estremo della occupazione non temporanea, ed il fine di trarne
profitto e, ai sensi dell'art. 543, quinto comma, cod. proc. pen.,
rimetteva gli atti al pretore competente, cioè appunto allo stesso
pretore di Avigliano, per procedere al giudizio in ordine al detto
reato. Il pretore, con ordinanza del 18 aprile 1975, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 543 quinto comma,
cod. proc. pen, nonché dell'art. 546 dello stesso codice in relazione
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Il giudice a quo
afferma nell'ordinanza che il citato art. 543, quinto comma, cod. proc.
pen. nel prescrivere specificamente che "se è annullata la sentenza
pronunciata in grado di appello dal giudice istruttore a norma
dell'art. 399 cod. proc. pen., con la quale è stata confermata la
dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al
pretore competente perché proceda al giudizio", eluderebbe il
principio costituzionale che vuole il giudice soggetto soltanto alla
legge, imponendogli non soltanto automatica ripetizione di valutazioni
già da altri compiute ma, ciò che sarebbe anche più grave, in senso
obbligatoriamente contrario a quanto già da lui deciso. Il che si
porrebbe anche in contrasto col principio generale stabilito dall'art.
61 cod. proc. pen. che, invece, prevede l'incompatibilità del giudice
in casi del genere.
Né varrebbe obbiettare che la funzione vincolata dal giudice
stesso si ridurrebbe solo alla emissione del decreto di citazione in
giudizio, e che di conseguenza lo stesso giudice sarebbe libero di
acquisire nuovi elementi di fatto e di formulare, in base a questi,
nuove conclusioni in punto di diritto. Invero, secondo il pretore, a
mente dell'art. 546 cod. proc. pen. non potrebbe porsi in discussione,
nel nuovo giudizio, l'accertamento del fatto così come "cristallizzato
nella pronuncia di annullamento che al fatto stesso si riferisca
nell'enunciazione della regola di diritto".
Nella specie, comunque, secondo il giudice a quo il fatto sarebbe
risultato identico, negli elementi materiali, a quello che ha formato
oggetto di esame da parte della Corte di cassazione, e il giudice di
rinvio, di conseguenza, non sarebbe libero di decidere, ma sarebbe
sottoposto ad un coattivo ripensamento di opinioni già espresse. Si
profilerebbe così il dubbio di legittimità dell'art. 543, comma
quinto, e dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione alla garanzia di
indipendenza sancita dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
quanto meno per la parte in cui le dette norme processuali prevedono
che il giudizio di rinvio debba svolgersi dinanzi allo stesso titolare
dell'ufficio che sulla medesima quaestio facti si era già pronunciato
nel merito con decisione conclusiva di una fase del procedimento, quale
appunto la sentenza istruttoria.
Non vi è stata costituzione di parti in questo giudizio. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Avigliano denuncia il preteso contrasto degli
artt. 543, quinto comma, e 546, primo comma, cod. proc. pen. con il
principio della indipendenza del giudice sancito dall'art. 101 della
Costituzione ponendo in rilievo che, a seguito delle norme denunciate,
lo stesso pretore, il quale, in sede istruttoria, abbia pronunciato
sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce
reato, come nel caso, si vedrebbe poi, a seguito dell'annullamento, da
parte della Cassazione, della sentenza del giudice istruttore,
confermativa della dichiarazione stessa, costretto a procedere al
giudizio ed assoggettato, quindi, ad una pronunzia in senso
predeterminato, dato l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto
enunciato dalla Cassazione.
Inoltre, in applicazione del citato art. 546, il campo della nuova
pronuncia risulterebbe rigidamente condizionato dalla pronuncia della
Cassazione anche per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, i quali
risulterebbero definitivamente acquisiti in conformità dei riferimenti
posti a base della regola di diritto enunciata nella sentenza di
annullamento, il che porterebbe la norma dell'art. 546, anche sotto
questo profilo, in contrasto con l'art. 101 della Costituzione.
2. - Le questioni non sono fondate.
In primo luogo, va ricordato che questa Corte, con la sentenza n.
50 del 1970, ha già riconosciuto la legittimità dell'art. 546 in
esame, proprio nei confronti dell'art. 101 della Costituzione
osservando che "la pronuncia giudiziaria si mantiene sempre sotto
l'imperio della legge, anche se questa dispone che il giudice formi il
suo convincimento avuto riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza,
emessa nella stessa causa, come è nel sistema del rinvio dalla
Cassazione. Nella sua sostanza e nelle sue conseguenze l'art.546 non
fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio, tracciando le
linee del procedimento verso la soluzione, attraverso concatenazione di
atti, in modo da impedire la perpetuazione dei giudizi".
La Corte ritiene di dover ribadire questa motivazione, non senza
aver qui richiamato anche l'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario (r.d.
n. 12 del 1941) che assegna alla Cassazione la funzione di assicurare
l'uniforme interpretazione della legge. Aggiungasi che con la sent. n.
142 del 1971 questa Corte, in applicazione degli stessi concetti, ha
ritenuto non contrastante con il principio costituzionale invocato,
l'art. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, secondo cui, se la Corte d'appello
accoglie il ricorso per la dichiarazione di fallimento in riforma della
decisione contraria del tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti
perché proceda alla dichiarazione di fallimento.
In conclusione, la Corte esclude, nel caso, la violazione dell'art.
101 della Costituzione che mira a garantire che il giudice riceva
soltanto dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel
giudizio, escludendo qualsiasi intervento esterno circa il modo di
giudicare in concreto.
3. - In secondo luogo, la Corte ritiene di non condividere quanto
esposto in ordinanza sotto l'altro profilo attinente alla valutazione
del fatto, quale già delineato nella fase istruttoria, e che non
sarebbe più rivedibile dal giudice di rinvio.
Va osservato che, a termini dell'art. 543, quinto comma, cod. proc.
pen., la pronuncia della Cassazione si limita ad ordinare che sulla
imputazione decida il pretore "in giudizio", cioè in dibattimento e,
quindi, con tutti i poteri a lui spettanti, a termini dell'art. 544,
quinto comma, cod. proc. pen. Detta pronuncia non investe, quindi, e
non cristallizza il merito del relativo giudizio, rimanendo il giudice
di rinvio obbligato soltanto ad uniformarsi alla qualificazione
giuridica del fatto, quale risulta prospettato sino allora, secondo il
principio di diritto stabilito dal giudice di legittimità.
Ciò non toglie che il giudice di rinvio sia facoltizzato a
procedere, nella nuova sede, a tutti gli ulteriori accertamenti,
conducenti eventualmente ad una rivalutazione del fatto, sotto tutti i
suoi aspetti, soggettivi ed oggettivi, con le conseguenze che ne
derivano.
Ciò assume particolare evidenza in riferimento alle pronunce della
Cassazione, concernenti, come nel caso, sentenze istruttorie, le quali
sono, appunto, caratterizzate dalla mutabilità dei presupposti di
fatto, collegata alla funzione essenzialmente preparatoria della fase
di giudizio nella quale dette sentenze vengono emesse. Va, quindi,
escluso che il giudizio di merito venga ad essere definitivamente
condizionato dalla pronuncia della Cassazione, e, di conseguenza, va
escluso che l'art. 546, primo comma, cod. proc. pen. sia, anche sotto
questo particolare profilo, in contrasto con l'art. 101 della
Costituzione.
4. - Infine va esaminato l'altro aspetto della questione sollevata,
cioè se l'obbligo di procedere al giudizio, deferito dall'art. 543,
quinto comma, cod. proc. pen. allo stesso giudice che già si sia
pronunciato al riguardo, e non ad altro giudice di pari funzioni,
comporti, di per sé, la violazione dello stesso principio di
indipendenza, sancito dall'art. 101 della Costituzione.
Anche sotto questo profilo, la questione non è fondata.
Vero che nello stesso art. 543 cod. proc. pen. è prescritto (n. 3)
che quando si tratti di sentenze rese in sede dibattimentale e poi
annullate, il rinvio è disposto ad altro giudice diverso da quello che
le ha pronunciate e che altrettanto è disposto (art. 561 cod. proc.
pen.) in tema di rinvio a nuovo giudizio dopo l'accoglimento della
istanza di revisione. Ma, nel caso in esame (a parte la peculiare
configurazione del giudice pretorile, in sé assommante poteri di
esercizio dell'azione penale, di istruttoria e di giudizio), la
particolare natura delle sentenze istruttorie è, quale sopra si è
delineata al n. 3, in collegamento con l'art. 399 cod. proc. pen.
richiamato dallo stesso art. 543, quinto comma, a giustificare
razionalmente il rinvio allo stesso pretore, senza che possano
insorgere dubbi di menomata indipendenza dello stesso. Al riguardo sono
anche da richiamare utilmente le considerazioni svolte da questa Corte
nella recente sent. n. 210 del 1976 a proposito di questione analoga
riguardante un rinvio a giudizio disposto dal giudice istruttore
davanti allo stesso pretore che aveva in un primo tempo dichiarato non
doversi promuovere azione penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 543, quinto comma, e 546 del codice di procedura penale,
questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di
Avigliano con riferimento all'art. 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte