Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo

comma, 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,

promossi con ordinanze emesse il 21 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia (n. 1 ordinanza)

ed il 14 e 15 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona (n. 5 ordinanze), iscritte

rispettivamente ai nn. 100, 102, 103, 106, 107 e 108 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 9 e 10, prima serie speciale dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto:

A) che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 (R.O.

n. 100/1991) nel procedimento penale contro Battaglino Francesco, il

quale aveva rinunciato all'udienza preliminare, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112

della Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di

procedura penale, in quanto non prevede che il giudice emetta il

decreto di giudizio immediato, su richiesta dell'imputato, (solo)

quando la prova risulta evidente;

che il giudice a quo censura il carattere vincolante della scelta

unilaterale di giudizio immediato compiuta dall'imputato, ritenendolo

incoerente con l'impostazione generale del codice, che, mentre

aderisce al modello accusatorio, ancorato alla parità delle parti,

stabilisce in via generale l'indefettibilità del controllo ad opera

del giudice terzo, così come avviene in particolare per la richiesta

di giudizio immediato da parte del pubblico ministero (il cui

accoglimento è subordinato al concorso di taluni presupposti,

verificabili dal giudice per le indagini preliminari: artt. 453, 454

e 455 codice di procedura penale), nonché nel caso di applicazione

di pena su richiesta (art. 444, secondo comma, stesso codice) e di

giudizio abbreviato (art. 440 stesso codice);

che il predetto carattere vincolante, attribuito alla sola

richiesta dell'imputato, per un verso limiterebbe i poteri del

pubblico ministero, inerenti all'attività di ricerca della prova

prima o nel corso dell'udienza preliminare, ai fini della conclusione

dell'udienza stessa, con conseguente lesione del princìpio di

uguaglianza (art. 3 della Costituzione), e con violazione del

princìpio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della

Costituzione), e per altro verso priverebbe il giudice per le

indagini preliminari di potestà discrezionale valutativa,

coessenziale alla funzione giurisdizionale (artt. 101, secondo comma,

102, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione)

relativamente alla scelta delle strategie processuali e relativamente

al concorso delle condizioni sostanziali della scelta, non potendosi

ammettere che l'udienza preliminare sia prevista solo in funzione di

garanzia dell'imputato, atteso che con questa concorre, ed è anzi

prevalente, l'esigenza deflattiva dei carichi giudiziari;

B) che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 (R.O.

n. 106/1991), nel procedimento penale contro Peverieri Francesco,

ritenendo che sarebbe stata più opportuna, in luogo della richiesta

di rinvio a giudizio previa udienza preliminare ex art. 416 e

seguenti del codice di procedura penale, la richiesta, da parte del

pubblico ministero, del giudizio immediato ai sensi dell'art. 453 e

seguenti dello stesso codice, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi

quinto e sesto, del codice di procedura penale;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 418, primo comma,

determinerebbe un "intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza

preliminare", riducendola a "meccanismo rituale obbligato", in quanto

inibisce al giudice ogni controllo sulla scelta operata dal pubblico

ministero, laddove l'art. 455 dello stesso codice gli consente di

rigettare la richiesta di giudizio immediato formulata dal pubblico

ministero; mentre l'art. 419, commi quinto e sesto, sarebbe lesivo

dei suindicati precetti costituzionali, in quanto subordina alla

discrezionalità dell'imputato il rifiuto dell'udienza preliminare;

C) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1991 (R.O. n. 108/1991) nel

procedimento penale a carico di Perini Pasquale, con motivazione

conforme;

D) che analoghe questioni lo stesso giudice ha sollevato con

altre tre ordinanze, emesse in data 14 dicembre 1990, nei

procedimenti penali contro Orazi Giuliana (R.O. n. 102/1991), Tosi

Domenico (R.O. n. 103/1991) e Gagliardi Luciano (R.O. n. 107/1991),

motivando con riferimento ad altre ordinanze, che si dichiarano

allegate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza delle questioni;

Considerato che:

1) quanto alle questioni sub D, poiché le ordinanze sono motivate, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per

relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno

dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);

2) che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma,

del codice di procedura penale, sollevata con le ordinanze nn. 106 e

108/1991, menzionate sub B e C, del pari va dichiarata manifestamente

inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta

dall'ordinanza che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato

all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;

3) che, quanto alla questione sollevata con l'ordinanza n.

100/1991, menzionata sub A, contrariamente a quel che ritiene il

giudice a quo, l'udienza preliminare, in coerenza con il modello

accusatorio del processo, assolve soprattutto, ed anzi per quanto

concerne la posizione delle parti esclusivamente, alla funzione di

garanzia dell'imputato come vaglio della sostenibilità dell'accusa

(all'imputato è estranea l'esigenza deflattiva dei dibattimenti, il

cui perseguimento, peraltro, è fine solo eventuale e indiretto

dell'udienza preliminare);

che, pertanto, la richiesta di giudizio immediato da parte

dell'imputato, in quanto si sostanzia della rinunzia alla detta

garanzia, si configura quale scelta libera e insindacabile

dell'imputato stesso (di cui sono irrilevanti gli interni motivi),

non subordinata come tale al concorso di specifici presupposti e

quindi non soggetta al controllo dell'avveramento di essi da parte

del giudice;

che ciò non offende i precetti di cui rispettivamente agli

artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma, della

Costituzione, e non ammette il raffronto (art. 3 della Costituzione)

con la disciplina della richiesta di giudizio immediato da parte del

pubblico ministero, richiesta la quale, siccome tende a privare

l'imputato della garanzia in parola, è altrettanto ragionevolmente

subordinata invece al concorso di specifici presupposti (in

particolare l'evidenza della prova, l'avvenuto interrogatorio

dell'imputato o equipollenti, il mancato decorso di un dato termine)

e assoggettata al controllo dell'avveramento di essi (artt. 453, 454,

455);

che analogamente va ritenuto in ordine alla denunciata

diversità di disciplina fra richiesta di giudizio immediato da parte

dell'imputato e richiesta, da parte dell'imputato stesso, di

applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, secondo

comma) o di giudizio abbreviato (art. 440);

che, invero, nel primo caso la legge, secondo quanto si è detto

non illegittimamente, configura una scelta libera e insindacabile

dell'imputato (rinunzia a una garanzia predisposta a suo favore),

mentre negli altri due casi, non trattandosi di interesse esclusivo

dell'imputato e da lui disponibile, la percorribilità dei relativi

itinerari processuali è ovviamente subordinata all'avveramento di

specifici presupposti (quali il consenso di entrambe le parti, la

possibilità, per il giudizio abbreviato, della definizione allo

stato degli atti ex art. 440, primo comma, e, per la applicazione

della pena su richiesta, la corretta qualificazione giuridica del

fatto e la corretta applicazione e comparazione delle circostanze

prospettate dalle parti ex art. 444, secondo comma), sicché appare

necessario, a differenza che nel primo caso, il controllo del giudice

sull'avveramento di essi;

che la censurata limitazione dei poteri di ulteriori indagini

del pubblico ministero non altera l'equilibrio dei rapporti tra

difesa e accusa a danno di questa, e ciò in quanto da un lato tali

poteri, finalizzati al solo rafforzamento della sostenibilità

dell'accusa in sede di vaglio della sostenibilità stessa mediante

l'udienza preliminare, vengono meno in conseguenza della rinunzia

unilaterale al vaglio da parte dell'imputato - rinunzia la cui

previsione, secondo quanto è stato sopra detto, non è

costituzionalmenteillegittima - dall'altro lato, nel complessivo

svolgimento del processo, in luogo di essi subentrano quelli relativi

all'attività integrativa di indagine del pubblico ministero ai fini

delle proprie richieste di merito nel dibattimento ai sensi dell'art.

430;

che non è pertinente il richiamo all'art. 112 della

Costituzione, poiché il pubblico ministero, con la richiesta di

rinvio a giudizio ex art. 416, ha già esercitato l'azione penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

4) che, per quanto attiene alla questione sollevata con le

ordinanze nn. 106 e 108/1991, menzionate sub B e C, e relativa

all'art. 418, primo comma, la denuncia di violazione dell'art. 2

della Costituzione non è sorretta da alcuna motivazione;

che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.

3 della Costituzione) poggia sul raffronto fra due situazioni

incomparabili, come sono la richiesta del pubblico ministero di

rinvio a giudizio previa udienza preliminare e la richiesta del

pubblico ministero di giudizio immediato, e che la diversa

strutturazione del controllo del giudice nelle due ipotesi trova la

sua giustificazione nell'essere l'udienza preliminare essenzialmente

preordinata a garanzia dell'imputato;

che, per quanto concerne gli altri parametri invocati,

l'attribuzione alle parti della scelta del rito

- attribuzione cui va ricondotta la lamentata indisponibilità dello

stesso da parte del giudice (tale è la sostanza della censura) - non

urta contro l'art. 97 della Costituzione neanche quando non riesce a

realizzare in concreto la deflazione dei dibattimenti, in quanto il

cennato precetto non impone ad ogni costo tale deflazione (che

d'altronde, come già accennato, è fine solo eventuale e indiretto

dell'udienza preliminare), né contro l'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, il quale non esclude presupposti rimessi

all'iniziativa delle parti del giudizio penale né impone l'unicità

del rito o la riserva al giudice della scelta fra riti alternativi;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e

101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,

e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,

sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona con le ordinanze nn. 102, 103 e 107/1991;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,

dell'art. 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,

sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,

dell'art. 418, primo comma, del codice di procedure penale, sollevata

dal medesimo giudice con le ordinanze nn. 106 e 108/1991;

4) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101,

secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della

Costituzione, dell'art. 419, sesto comma, del codice di procedura

penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Foggia con l'ordinanza n. 100/1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte