Sentenza n. 236/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 299/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), promossi con le seguenti ordinanze:
1) tre ordinanze emesse il 30 marzo e 9 aprile 1985 dal Pretore di
Roma nei procedimenti civili vertenti tra Caprari Alvio, Petroni
Alvaro, Pellegrini Cesare e l'INADEL, iscritte ai nn. 362, 363 e 364
del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 196 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 18 marzo 1985 dal Pretore di Genova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Frixione Giuseppina ed altri e
l'INADEL, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985;
3) cinque ordinanze emesse il 10 aprile, 22 aprile, 14 maggio e 30
maggio 1985 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra
Gatto Maria ed altra, Plini Vittoria ed altri, Carloni Anna ed altri,
Materazzi Silvano, Piloni Amleto e l'INADEL, iscritte ai nn. 524, 525,
550, 557 e 558 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 279 bis dell'anno 1985 e n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Pellegrini Cesare, Balice
Alfonsina ed altra, Giannaccini Anna Maria nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
uditi gli avv.ti Luciano Ventura e Franco Agostini per Pellegrini
Cesare e Giannaccini Anna Maria, Franco Batistoni Ferrara per Balice
Alfonsina ed altra e l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1 - Con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 2 febbraio
1985, 12 gennaio 1985, 27 luglio 1984, 14 e 11 febbraio 1985, 23
ottobre 1984, 15 gennaio 1985, 6 dicembre 1984, 24 ottobre 1984, 15
settembre 1984, i sigg.ri Caprari Alvio, Petroni Alvaro, Pellegrini
Cesare, Mignacca Fernanda e altre, Carloni Anna ed altri, Materazzi
Silvano e Piloni Amleto, hanno chiesto al Pretore di Roma di voler
condannare l'INADEL al pagamento, agli stessi ricorrenti, delle
maggiori somme che, a titolo di indennità premio di servizio sarebbero
loro spettate in ragione degli aumenti dell'indennità integrativa
speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, non calcolati,
invece, dall'Istituto resistente in sede di liquidazione delle suddette
indennità.
L'Istituto negava qualunque fondamento alle suesposte domande,
opponendo che il divieto di computo, nell'indennità premio di
servizio, degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati
posteriormente al 31 gennaio 1977, sarebbe stato imposto dall'art. 3
della l. 7 luglio 1980 n. 299, che rinvia in proposito alla disciplina,
di detto computo appunto preclusiva, di cui all'art. 1 della l. 31
marzo 1977 n. 91. Su tale divieto, a parere del resistente, non avrebbe
avuto alcuna influenza l'art. 4 della l. 29 maggio 1982 n. 297, che -
in quanto abrogativo del cit. art. 1 della l. n. 91 del 1977 - era
stato invece invocato dai vari ricorrenti a fondamento delle rispettive
domande, assumendo che dallo stesso sarebbe derivata la rimozione del
contestato divieto. Sosteneva infatti il resistente che il rinvio
operato dalla l. n. 297 del 1982 doveva considerarsi non già formale,
ma materiale, di tal che l'abrogazione della norma oggetto del rinvio
non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sul contenuto della norma
rinviante.
1.1. - L'adito Pretore, con ordinanze di identico tenore, iscritte
ai nn. 362, 363, 364, 524, 550, 557 e 558 r.o. 1985, rilevava
anzitutto che il rinvio operato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980
all'art. 1 della l. n. 91 del 1977" corrispondeva all'esigenza di
armonizzare la disciplina dell'indennità premio di servizio - per
quanto riguardava la computabilità degli aumenti retributivi
dipendenti dall'aumento del costo della vita - al "congelamento"
introdotto al riguardo, con riferimento all'indennità di anzianità,
dalla l. n. 91".
Osservava, peraltro, che tale ratio non poteva automaticamente far
concludere nel senso dell'influenza, sul contenuto normativo dell'art.
3 della l. n. 299 del 1980, dell'avvenuta abrogazione dell'art. 1
della legge n. 91 del 1977 ad opera dell'art. 4 della l. n. 297 del
1982.
Sosteneva, invero, che a tanto avrebbe potuto giungersi, solo
qualora si fosse dimostrata la natura formale e non recettizia del
rinvio effettuato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980.
A giudizio dell'adito Pretore, nel caso di specie il rinvio avrebbe
tuttavia dovuto considerarsi materiale, poiché l'intento del
legislatore era stato esclusivamente quello di utilizzare il rinvio per
ricavare un frammento del precetto contenuto nella nuova norma, non
già per recepire in questa, di volta in volta, le modificazioni
eventualmente subite dalla norma oggetto del rinvio. L'uso della
tecnica del rinvio in luogo della diretta indicazione del limite alla
calcolabilità dell'indennità integrativa speciale nell'indennità
premio di servizio, poi, sarebbe stato giustificato dalla volontà di
evidenziare l'intenzione di raggiungere la parità di trattamento fra
indennità di anzianità e indennità premio di servizio in ordine
appunto all'an ed al quantum della ricomprensione, nella stessa, degli
aumenti retributivi conseguenti all'incremento del costo della vita.
Rilevava, infine, il Pretore, che la natura materiale del rinvio in
contestazione poteva evincersi anche dalla eterogeneità delle materie
oggetto delle due norme: la contribuzione, nel caso di quella rinviante
(che invero si occupa, in prima battuta, del solo calcolo della
contribuzione necessaria per costituire le somme da corrispondere, in
seguito, a titolo di indennità premio di servizio); l'indennità di
anzianità nel caso di quella oggetto del rinvio.
1.2. - Tanto premesso, e così interpretato l'art. 3 della l. n.
299 del 1980, il Pretore di Roma ne assumeva il contrasto con gli artt.
3, 36 e 38 Cost., sollevando pertanto d'ufficio questione incidentale
di legittimità costituzionale.
Premette il giudice a quo che l'indennità premio di servizio deve
essere considerata prestazione previdenziale, perché corrisposta da un
istituto previdenziale e commisurata alle contribuzioni imposte a
carico degli iscritti.
In quanto prestazione previdenziale, l'indennità in parola
ricadrebbe nell'ambito considerato dall'art. 38 Cost., che nella specie
dovrebbe ritenersi violato in quanto una componente del trattamento
economico dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL - l'indennità
integrativa speciale - non sarebbe considerata utile ai fini del
trattamento previdenziale, in violazione dei principi - osserva il
giudice a quo - fissati da questa Corte con la sent. n. 126 del 1981.
Per vero, osserva ancora il giudice rimettente, in quella pronuncia la
Corte aveva dichiarato illegittimo il divieto di considerare utile ai
fini previdenziali una indennità corrisposta ai medici universitari,
anche in ragione del fatto che la stessa era soggetta (al contrario
della parte di indennità integrativa speciale esclusa dal computo
dell'indennità premio di servizio) a contribuzione previdenziale. Tale
argomento, tuttavia, sarebbe stato dalla Corte invocato come mero
rafforzativo della ratio decidendi, non già come elemento costitutivo
di questa.
Violato dalla norma impugnata, risulterebbe altresì anche il
combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., perché verrebbe
compromesso il principio, enunciato da questa Corte con sent. n. 26 del
1980, della necessaria proporzionalità fra qualità e quantità del
lavoro prestato, e trattamento retributivo e di quiescenza, che
andrebbe garantita anche nei confronti dei mutamenti del potere di
acquisto del denaro. Tale garanzia verrebbe, a giudizio dell'autorità
giurisdizionale rimettente, meno, in forza dell'impugnata normativa.
Violato, infine, sarebbe anche l'art. 3 Cost.. Da un lato, perché
la parità di trattamento fra lavoratori privati e dipendenti pubblici
assicurata, in origine, proprio dalla l. n. 299 del 1980, sarebbe a
posteriori venuta meno, in seguito alla entrata in vigore della l. n.
297 del 1982. Dall'altro, perché si verificherebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, atteso che
l'abrogazione dell'art. 1 della l. n. 91 del 1977 avrebbe fatto venir
meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli
aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio
1977 per tutti quei dipendenti pubblici in relazione ai quali
l'esclusione dal computo dipendeva solamente dallo stesso art. 1 della
l. n. 91 del 1977.
1.3. - Nei giudizi sopradescritti è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de
qua.
A giudizio dell'Avvocatura, nessun raffronto potrebbe essere
instaurato tra l'indennità di anzianità e l'indennità premio di
servizio, poiché la prima avrebbe natura retributiva, e la seconda
previdenziale (si richiama in proposito la sent. di questa Corte n. 46
del 1983).
D'altro canto, la stessa indennità di anzianità non avrebbe una
struttura intangibile, ma potrebbe essere modificata, anche in senso
riduttivo, dal legislatore (sent. n. 142 del 1980). Inoltre, la stessa
legge istitutiva dell'indennità integrativa speciale (l. 27 maggio
1959 n. 324, art. 1, terzo comma, lett. d) aveva sin dall'inizio
disposto la non computabilità della stessa al fine della
determinazione del trattamento di quiescenza, mentre l'esclusione al
fine della determinazione dell'indennità di buonuscita del personale
civile dello Stato sarebbe stata confermata con la sent. di questa
Corte n. 185 del 1981.
Infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (si ricorda la
sent. n. 5312 del 1979) avrebbe escluso l'esistenza di una nozione
onnicomprensiva di retribuzione, ed il particolare carattere
dell'indennità integrativa speciale dovrebbe indurre a negare la sua
natura di componente della retribuzione stessa, di tal che la sua
mancata computabilità al fine della determinazione del trattamento di
fine rapporto non sarebbe violativa degli artt. 3,36 e 38 Cost.
1.4. - Nei giudizi iscritti ai nn. 364 e 550 r.o. 1985, si sono
costituiti, con atti di costituzione distinti ma d'identico tenore, i
sigg. Pellegrini Cesare e Giannaccini Anna Maria, rappresentati e
difesi dall'Avv. Luciano Ventura.
Osservano le parti private che erroneo sarebbe il presupposto
interpretativo dal quale muove il Pretore di Roma, dovendosi ritenere
che il rinvio all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 operato dall'art. 3
della l. n. 299 del 1980 sia non già materiale ma formale, non
foss'altro perché la norma oggetto del rinvio fa riferimento ad una
misura "massima" di contribuzione, che ben poteva essere,
successivamente, modificata o rimossa. Né potrebbe opporsi
l'ininfluenza sul pubblico impiego della l. n. 297 del 1982, perché,
se è vero che l'art. 4, sesto comma, fa salva la "disciplina
legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici",
il nono comma, abroga senza alcuna esclusione gli artt. 1 e 1 bis del
d.l. n. 12 del 1977, convertito nella l. n. 91 del 1977 il che
equivarrebbe a tener ferma la "struttura" del trattamento di fine
rapporto dei dipendenti pubblici, rimuovendo però contemporaneamente
in via generale e senza eccezioni un limite che a quella struttura è
solo esterno.
Concludono le parti private sostenendo che, qualora si respingesse
tale linea interpretativa, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980 dovrebbe ritenersi fondata, per i
motivi evidenziati dal giudice rimettente.
2. - Nel corso di tre giudizi riuniti, azionati con ricorsi
notificati in data 19 novembre 1984, 10 dicembre 1984, 14 gennaio 1985
dai sigg.ri Plini Vittoria ed altri, analoghi a quelli descritti sub
1.1., lo stesso Pretore di Roma sollevava, con ordinanza iscritta al n.
525 r.o. 1985, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980, con motivazioni, per quanto non
letteralmente identiche, non dissimili da quelle descritte sub nn. 1.1.
e l.2..
Parametro invocato è peraltro il solo art. 38 Cost.. Premessa la
natura materiale del rinvio operato all'art. 1 della l. n. 91 del 1977
dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980, il Pretore rimettente afferma che
la violazione dell'art. 38 Cost. risulterebbe dalla insufficienza
dell'indennità premio di servizio per come decurtata a seguito del
congelamento degli aumenti dell'indennità integrativa speciale da
computare nell'indennità premio di servizio stessa, ad attuare la
funzione previdenziale di essa propria (si invocano in proposito le
sentt. di questa Corte nn. 26 e 142 del 1980).
Il vizio sarebbe poi accentuato sia dall'essere destinato ad
aggravarsi, con il trascorrere del tempo, il pregiudizio prodotto dalla
normativa impugnata - sempre più remoto divenendo il limite temporale
di cui al 31 gennaio 1977 -, sia dall'intervenuta rimozione ex lege n.
297 del 1982 del limite di cui all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 per i
dipendenti privati, nonché per gli stessi dipendenti pubblici,
considerato che risulterebbe prevalente l'indirizzo giurisprudenziale
favorevole a ricomprendere nell'indennità di buonuscita l'indennità
integrativa speciale senza alcun congelamento, e ciò sempre in forza
della riforma di cui alla l. n. 297 del 1982.
Nel giudizio sopra descritto è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de
qua per gli stessi motivi riportati sub n. 1.3.
3. - Nel corso di un giudizio, azionato con ricorso depositato in
data 4 dicembre 1984 dai sigg.ri Frixione Giuseppina ed altri, analogo
a quelli descritti sub n. 1., il Pretore di Genova, con ordinanza
iscritta al n. 486 r.o. 1985, sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 299 del 1980, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
Anche il Pretore di Genova ritiene che il rinvio operato dall'art.
3 della l. n. 299 del 1980 all'art. 1 della l. n. 91 del 1977 abbia
natura non formale ma materiale. La sopravvenuta l. n. 297 del 1982,
pertanto, non spiegherebbe alcun effetto sul contenuto dell'art. 3
della l. n. 299 del 1980, specialmente in ragione del fatto che l'art.
4, sesto comma, della nuova normativa, fa salva la materia del pubblico
impiego, alla quale pertanto non apporterebbe alcuna innovazione.
La reciproca estraneità della l. n. 299 del 1980 e della 1. n.
297 del 1982, del resto, sarebbe dimostrata anche da ciò che, a
diversamente ragionare, si perverrebbe all'inaccettabile conclusione di
ricomprendere nell'indennità premio di servizio dei dipendenti
assistiti dall'INADEL collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della
l. n. 297 del 1982, tutta l'indennità integrativa speciale, compresa
quella maturata nel periodo 1 febbraio 1977 - 31 maggio 1982, che
l'art. 5 della l. n. 297 attribuiva invece ai dipendenti ivi
menzionati con opportuna gradualità.
Così interpretato, l'art. 3 della l. n. 299 del 1980 sarebbe
peraltro, a giudizio del Pretore rimettente, in contrasto con gli artt.
3 e 38 Cost.
Anzitutto, perché - come previsto dalla sentenza di questa Corte
n. 142 del 1980 - il decorso del tempo avrebbe aggravato gli effetti
del "congelamento" degli aumenti dell'indennità integrativa speciale
al fine della determinazione del trattamento di fine rapporto. Né
varrebbe opporre la diversa natura dell'indennità di anzianità
(considerata nella citata pronuncia) e dell'indennità premio di
servizio: la norma impugnata fa infatti venir meno il rapporto di
proporzionalità - o perlomeno di congruità - che deve sussistere fra
retribuzioni percepite in costanza di lavoro e trattamento di
quiescenza (si invoca in proposito la sentenza di questa Corte n. 155
del 1969 e si ritiene che nulla in contrario possa argomentarsi dalla
sent. n. 46 del 1983).
In secondo luogo, per quanto diversa possa essere la natura
giuridica dell'indennità di anzianità rispetto a quella
dell'indennità premio di servizio, non pare che ciò sia sufficiente a
giustificare una così sensibile disparità di trattamento fra diverse
categorie di lavoratori tutti subordinati.
Infine, per come attualmente decurtata, l'indennità premio di
servizio sarebbe incapace di assolvere pienamente alla funzione
previdenziale di essa propria.
3.1. - Nel giudizio sopradescritto è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che chiede la declaratoria di non fondatezza della questione de
qua per gli stessi motivi riportati sub n. 1.3..
3.2. - Si sono altresì costituite le sigg.re Balice Alfonsina e
Corsini Albertina, rappresentate e difese dagli avv.ti M. Contaldi e
F. Batistoni Ferrara.
Premettono le parti private che il computo della indennità
integrativa speciale nell'indennità premio di servizio dovrebbe
ritenersi ripristinato in forza dell'art. 4 della l. n. 297 del 1982.
Ove si andasse in contrario avviso, dovrebbe peraltro concludersi nel
senso dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 299
del 1980, per l'offesa che, a seguito del decorso del tempo, sempre
più consistentemente verrebbe arrecata dal regime di congelamento agli
artt. 3, 36 e 38 Cost. Anche in tal caso si invoca la sentenza di
questa Corte n. 142 del 1980, ed anche qui si nega rilievo alla
diversità di natura dell'indennità di anzianità e dell'indennità
premio di servizio sulla quale la Corte stessa, in quella pronuncia,
avrebbe evitato di soffermarsi. In ogni modo, si ritiene che la
sostituzione di una tutela previdenziale all'indennità di anzianità
possa aversi solo se viene assicurata l'equivalenza fra i due
trattamenti, leso restando, in caso contrario, il principio di
eguaglianza.
4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, hanno presentato
memorie i patroni dei sigg.ri Pellegrini Cesare e Giannaccini Anna
Maria (Avv. L. Ventura), e Balice Alfonsina (Avv. F. Batistoni
Ferrara), che ripropongono le tesi già avanzate in atti di
costituzione.
4.1. - Osserva, in particolare, la difesa dei sigg.ri Pellegrini
Cesare e Giannaccini Anna Maria, che la decurtazione dell'indennità
premio di servizio dei dipendenti pubblici iscritti all'INADEL
apportata dalla normativa impugnata (per come interpretata nelle
ordinanze di rimessione) si sarebbe fatta, con il passare del tempo,
sempre più consistente e gravosa. E consistente e gravosa sarebbe
soprattutto per i dipendenti dei gradi inferiori, che percepiscono
retribuzioni più basse: per essi, infatti, l'indennità integrativa
speciale rappresenta una notevolissima percentuale della retribuzione.
In tal modo non si terrebbe conto, da un lato, dell'esigenza di
riordino e di perequazione dei trattamenti di quiescenza evidenziata
dalla sentenza di questa Corte n. 26 del 1980; dall'altro,
dell'avvertimento sui possibili effetti distorsivi che con il
trascorrere del tempo il meccanismo del congelamento avrebbe potuto
produrre, formulato dalla sent. n. 142 del 1980 in riferimento
all'indennità di anzianità, ma estensibile anche all'indennità
premio di servizio. Da quanto precede non potrebbe che derivare
l'illegittimità dell'impugnata disposizione. Alla declaratoria di
illegittimità potrebbe sfuggirsi soltanto interpretando l'art. 3 della
l. n. 299 del 1980 in modo diverso da quello prospettato nelle
ordinanze di rimessione, ed affermando - come sembrerebbe, a giudizio
delle parti private corretto - la natura formale del rinvio alla l. n.
91 del 1977, ivi operato.
4.2. - Osserva, a sua volta, la difesa della sig.ra Balice
Alfonsina, che la natura formale del rinvio contenuto nell'impugnata
disposizione sarebbe dimostrata dall'intera vicenda normativa che ha
condotto all'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella
base di calcolo dell'indennità premio di servizio. Interesserebbe,
comunque, soprattutto rilevare che il legislatore del 1980 ha inteso
equiparare i dipendenti degli enti locali ai dipendenti privati,
confermando anche per i primi il "blocco" operato nel 1977. Con ciò
però sottintendendo che qualunque variazione del trattamento dei
dipendenti privati, non avrebbe potuto non ripercuotersi anche su
quello dei dipendenti degli enti locali. Aderisce pertanto la parte
privata alla interpretazione prospettata da Pret. Bari, 17 luglio
(rectius: 4 novembre) 1985 e Trib. Bari, 7 febbraio 1986, che hanno
ritenuto formale e non materiale il rinvio di cui all'impugnata
disposizione.
A diversamente opinare, non potrebbe non concludersi nel senso
della sussistenza di una disparità di trattamento fra dipendenti degli
enti locali e dipendenti privati, non giustificabile in ragione della
diversa natura dell'indennità di fine rapporto goduta dagli stessi. Da
un lato, perché proprio lo stesso legislatore del 1977, dettando per
tutti una normativa uniforme, l'avrebbe ritenuta irrilevante;
dall'altro, perché sul piano pratico, quanto al trattamento
retributivo del lavoratore, detta diversa natura sarebbe priva
d'importanza (anche ai fini fiscali: art. 48 d.P.R. n. 597 del 1973).
Quanto, infine, agli effetti distorsivi del "blocco", la parte
privata formula rilievi non dissimili da quelli riportati sub n.4.1. Considerato in diritto :
1. - Come esposto in narrativa, tutte le questioni incidentali di
legittimità costituzionale sollevate dalle menzionate ordinanze di
rimessione hanno ad oggetto l'art. 3 della l. 7 luglio 1980 n. 299.
Tutte, altresì, lamentano la mancata ricomprensione nella base
retributiva utile per il computo dell'indennità premio di servizio
degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati
successivamente al 31 gennaio 1977. Pertanto, benché i parametri
invocati - gli artt. 3,36 e 38 Cost. per la più parte delle ordinanze
di rimessione; gli artt. 3 e 38 per l'ord. n. 486 del 1985; il solo
art. 38 per l'ord. n. 525 del 1985 - siano solo parzialmente
coincidenti, le questioni in epigrafe possono essere riunite e decise
con unica pronuncia.
2. - Tutti i giudici a quibus partono dal presupposto che la
disposizione impugnata non consentirebbe il calcolo, ai fini della
determinazione dell'indennità premio di servizio, degli incrementi
dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31
gennaio 1977. Tanto, invero, sarebbe precluso, da un lato, da ciò che
tale disposizione prevede l'assoggettamento a contribuzione (e
parallelamente il calcolo nell'indennità premio di servizio) della
indennità integrativa speciale, soltanto "nella misura massima
prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91". Dall'altro, da
ciò che detto articolo, a sua volta, dispone che per "tutte le forme
di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque
denominate e da qualsiasi fonte disciplinate" debbano essere esclusi
gli "ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti
aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977".
Tutti i giudici, ancora, ritengono che su tale situazione normativa
non abbia esplicato alcun utile effetto - per quanto qui interessa -
l'art. 4, nono comma, della l. 29 maggio 1982 n. 297, che ha abrogato
il cit. art. 1 della l. n. 91 del 1977. Il rinvio operato dal precetto
impugnato a tale ultima disposizione, infatti, dovrebbe considerarsi
non già formale ma materiale, e tale quindi da lasciare la norma
rinviante insensibile alle vicende di quella oggetto del rinvio.
In conseguenza di ciò, le autorità rimettenti lamentano ora la
disparità di trattamento fra dipendenti pubblici iscritti all'INADEL e
dipendenti privati (che, al contrario dei primi, potrebbero percepire
una indennità di fine rapporto comprensiva di tutta l'indennità di
contingenza sinora maturata); ora la disparità di trattamento fra
dipendenti pubblici iscritti o non iscritti all'INADEL (i quali ultimi,
per taluno dei giudicanti, godrebbero integralmente del beneficio pro
parte negato ai primi); ora la inidoneità del trattamento di fine
rapporto dei dipendenti iscritti all'INADEL - per come limitato dalla
disposizione impugnata - ad assolvere adeguata funzione previdenziale;
ora, infine, la violazione del principio di proporzionalità fra
retribuzione in costanza del rapporto di servizio che sarebbe da
ritenere commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e
trattamenti erogati alla fine dello stesso, che dalla stessa quantità
e qualità del lavoro prestato finirebbero invece per essere sganciati.
3. - All'esame dei dubbi di legittimità costituzionale così
prospettati, questa Corte potrebbe utilmente volgersi soltanto qualora
il presupposto interpretativo nel quale si radicano si dimostrasse
esatto. Erronea, invece, va ritenuta la lettura che del (pur non
perspicuo, invero) dettato normativo viene offerta dai giudici
rimettenti.
Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza appare divisa e
perplessa sulla interpretazione della disposizione impugnata. Ciò - ed
è quanto qui soprattutto interessa - particolarmente in riferimento
alla natura del rinvio operato dall'art. 3 della l. n. 299 del 1980
all'art. 1 della l. n. 91 del 1977, ritenuto talora formale, tal altra
- come vorrebbero appunto le ordinanze di rimessione - materiale.
Decisivo, a tal proposito, appare l'esame dell'intenzione del
legislatore. Perché questa possa ricostruirsi, non è necessario
soffermarsi sulla questione, pur assai discussa in giurisprudenza,
degli effetti della disposizione impugnata, che per taluni si
ridurrebbero alla mera ricognizione dell'esistente, confermando un
diritto all'inclusione dell'indennità integrativa speciale
nell'indennità premio di servizio che sarebbe già spettato sulla
scorta della normativa pregressa, e per altri consisterebbero invece
nella attribuzione per la prima volta del beneficio. Infatti, vuoi che
il diritto di che trattasi sia stato meramente confermato, vuoi che sia
stato invece attribuito ex novo, ciò che conta è che l'intervento del
legislatore non si è limitato al solo profilo della inclusione
dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di
servizio, ma ha toccato anche il diverso aspetto dei confini entro i
quali detta inclusione poteva essere operata. Confini, questi, che
certo non casualmente sono quelli già identificati dalla l. n. 91 del
1977: l'intento del legislatore, infatti, è stato palesemente quello
di omogeneizzare, quanto al limite temporale fissato all'inclusione
della indennità integrativa speciale nell'indennità di fine rapporto,
il trattamento dei dipendenti iscritti all'INADEL e quello degli altri
lavoratori, interessati dalla normativa del 1977, entro una logica
sostanzialmente perequatrice delle diverse situazioni in giuoco.
Proprio il ricorso allo strumento del rinvio, che pur non varrebbe da
solo a sostenerla, vale allora, assieme a quanto ora precisato, a
confermare tale logica. Il legislatore, infatti, si è servito del
rinvio, proprio perché voleva evidenziare l'intento perequativo,
agganciando la disciplina di una categoria di lavoratori a quella
prevista per altre. Certo, va precisato che la logica perequatrice
così ricostruita non si estende a tutto il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti iscritti all'INADEL da un lato e degli altri
lavoratori interessati dalla normativa del 1977 dall'altro, ma si
restringe al solo profilo del limite temporale alla computabilità
dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto.
Entro questi limiti, tuttavia, l'intento del legislatore reclama
d'essere portato a compiuto effetto, senza che inadeguate
interpretazioni delle disposizioni dettate per realizzarlo possano
comprometterlo.
Orbene, posta la questione in tali termini, non può non ritenersi
che la definizione come materiale del rinvio contenuto nella
disposizione impugnata possa giungere appunto ad impedire l'effettivo
inveramento della intentio legis. Una lettura statica e non dinamica di
quel rinvio, infatti, impedisce alla disciplina della indennità premio
di servizio di adattarsi agli eventuali mutamenti della disciplina dei
rapporti nei confronti dei quali il legislatore aveva inteso
raggiungere (sia pure, va ribadito, nei limiti indicati) una reale
perequazione. D'altro canto, l'interpretazione qui rigettata pare
essere la meno idonea ad assicurare una reale ed integrale
corrispondenza della normativa impugnata ai principi fissati dai
parametri costituzionali che reggono la materia in oggetto, ed in
particolare a quello della capacità dei trattamenti economici di fine
rapporto che abbiano funzione previdenziale, di assolvere adeguatamente
alle finalità che sono loro proprie. Né va dimenticato che il limite
temporale recepito dalla disposizione impugnata in virtù del
meccanismo del rinvio, era contenuto in una normativa segnata ab
origine da un carattere tipicamente emergenziale e contingente (v.
sent. n. 142 del 1980), che lascia senza giustificazione quindi la
sopravvivenza di quella stessa normativa una volta che si siano
esaurite le specifiche ragioni della sua adozione.
4. - La raggiunta conclusione sulla natura formale del rinvio del
quale è discorso, conduce evidentemente a rigettare il corollario
dell'opposta tesi: l'ininfluenza, sulla indennità premio di servizio,
della entrata in vigore della l. n. 297 del 1982. Tutt'al contrario,
l'abrogazione espressa della normativa del 1977 non può non
riflettersi anche sugli effettivi contenuti normativi della
disposizione impugnata. Non più operante va perciò ritenuto, in
seguito a detta abrogazione, il limite temporale di cui all'art. 1
della l. n. 91 del 1977, recepito originariamente dall'art. 3 della l.
n. 299 del 1980.
La piena applicabilità, per la parte che qui interessa, della
riforma del 1982 alle indennità premio di servizio erogate
dall'INADEL, del resto, non è certo preclusa - come invece vorrebbe il
Pretore di Genova - dall'art. 4, sesto comma, della stessa l. n. 297
del 1982, a tenor del quale "resta... ferma la disciplina legislativa
del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici". Tale
disposizione, invero, se impedisce l'integrale omogeneizzazione del
trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e di quelli
privati, non può tuttavia impedire che gli effetti della riforma del
1982 si estendano anche ai dipendenti pubblici qualora un collegamento
con la normativa riguardante i dipendenti privati sia già stato in
precedenza voluto e disposto dal legislatore: ed è quanto precisamente
accade, limitatamente al profilo indicato, nel caso di specie.
Né, come invece ancora osserva il Pretore di Genova, potrebbe
farsi leva sull'art. 5 della l. n. 297 del 1982, che ha disposto il
recupero dei punti di contingenza congelati dalla l. n. 91 del 1977,
ma solo a scadenze prefissate e con una ben precisa gradualità. Non
vale infatti obiettare, come fa il Pretore, che la definizione come
formale del rinvio operato dalla norma impugnata indurrebbe ulteriori
disparità di trattamento, stavolta in danno dei dipendenti privati,
che si produrrebbero in forza dell'assenza di qualunque graduazione nel
recupero dei punti di indennità integrativa speciale spettanti ai
dipendenti pubblici iscritti all'INADEL. La disparità che deriverebbe
dall'eventuale riconoscimento in sede amministrativa o giudiziale del
diritto al recupero dei punti "congelati", quand'anche si producesse,
deriverebbe non già da un vizio proprio della normativa impugnata per
come qui interpretata, ma da un semplice elemento di fatto, privo di
rilievo in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi:
l'ormai avvenuto decorso dei termini utili per il gradato recupero dei
punti "congelati", per come disposto dall'art. 5, secondo comma, 1. n.
297 del 1982. Fatto, questo, che non può evidentemente esplicare
alcuna influenza nei confronti del solo problema che qui interessa,
quello cioè della persistenza o meno, anche successivamente alla
riforma del 1982, del limite temporale di cui alla l. n. 91 del 1977.
L'affermata recezione, in forza del rinvio formale operato dalla
norma impugnata, degli effetti abrogativi prodotti, nei sensi prima
precisati, dalla l. n. 297 del 1982, rende pertanto inutile l'esame,
da parte di questa Corte, dei singoli dubbi di legittimità
costituzionale sollevati dalle autorità giurisdizionali rimettenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n.
299, sollevata dal Pretore di Roma in riferimento agli artt. 3,36 e 38
Cost., ancora dal Pretore di Roma in riferimento all'art. 38 Cost. e
dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con
ordinanze, rispettivamente, 9 aprile 1985 (nn. 362 e 363 r.o. 1985), 30
marzo 1985 (n. 364 r.o. 1985), 14 maggio 1985 (n. 524 r.o. 1985), 22
aprile 1985 (n. 550 r.o. 1985),30 maggio 1985 (nn. 557 e 558 r.o.
1985); 10 aprile 1985 (n. 525 r.o. 1985); 18 marzo 1985 (n. 486 r.o.
1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte