Sentenza n. 237/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 299/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività
gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso
con ordinanza emessa l'11 giugno 1992 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Beltrame Gina ed altri e
l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Gina Beltrame ed altri 42 ex dipendenti di enti locali,
collocati a riposo in date diverse, ma tutte comprese tra il 1°
giugno 1982 ed il 31 maggio 1983, hanno adito il Pretore di Verona,
quale giudice del lavoro, lamentando che l'I.N.A.D.E.L. avesse
liquidato l'indennità premio di servizio ad essi spettante
computandovi solo parzialmente l'indennità integrativa speciale.
Più precisamente, l'istituto, dovendo calcolare detta indennità, a
norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla base della
retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi del rapporto (un
periodo che, per i ricorrenti, si poneva a cavallo della data del 1°
giugno 1982), aveva computato l'intero importo dell'indennità
integrativa speciale soltanto per determinare la retribuzione
contributiva relativa ai mesi successivi al 1° giugno 1982, mentre
per i mesi precedenti a tale data l'indennità integrativa speciale
era stata computata nella misura "congelata" prevista dagli articoli
1 e 1- bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, articoli
abrogati - con effetto, appunto, dal 1° giugno 1982 - dall'art. 4,
comma nono, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il Pretore adito ha ritenuto che l'operato dell'I.N.A.D.E.L. fosse
conforme alle norme di legge che regolavano la questione, secondo
l'interpretazione che di esse avevano dato le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 12024 dell'11 novembre 1991. È pur
vero - aveva osservato la Corte - che il diritto all'indennità
premio di servizio sorge al momento della cessazione del rapporto ed
è quindi regolato dalla legge vigente a tale data (e cioè, nelle
ipotesi in questione, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva
abrogato il "congelamento" dell'indennità integrativa speciale al
1977, ai fini del calcolo dei trattamenti di fine rapporto). Ma, per
il calcolo di questo particolare trattamento di fine rapporto,
occorreva far riferimento, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del
1968, alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Per la
determinazione di tale parametro occorreva, quindi, aver riguardo a
quale fosse la retribuzione assoggettata a contribuzione secondo la
disciplina vigente nel periodo cui ciascuna mensilità di
retribuzione si riferiva. Prima del 1° giugno 1982, l'art. 3 della
legge 7 luglio 1980, n. 299, aveva assoggettato l'indennità
integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali alla
contribuzione previdenziale limitatamente alla misura massima
prevista dalla legge n. 91 del 1977 e cioè con esclusione degli
aumenti scattati dopo il 31 gennaio 1977, mentre solo dopo il 1°
giugno 1982 e quindi solo per le retribuzioni dei mesi successivi a
tale data, la limitazione suddetta era venuta meno per effetto della
legge n. 297 del 1982. Tale interpretazione, aveva aggiunto la
medesima Corte, era confermata dall'art. 30 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, che aveva espressamente individuato nel 1°
giugno 1982 la data di decorrenza dell'assoggettamento a
contribuzione previdenziale dell'intero importo dell'indennità
integrativa speciale.
Tanto premesso, il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, sottopone al vaglio di questa Corte la legittimità
costituzionale del medesimo articolo 3, con riferimento agli articoli
3, 36 e 38 della Costituzione.
La violazione del principio di uguaglianza, osserva il Pretore di
Verona, appare prospettabile per un duplice profilo: per
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti
privati, in contrasto con l'intento perequativo perseguito dalla
stessa legge n. 299 del 1980; e "per ingiustificata disparità di
trattamento all'interno del pubblico impiego tra categorie di
lavoratori che cessano dal rapporto in tempi diversi in quanto
l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91 del 1977 ha fatto venir
meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli
aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio
1977 per quei dipendenti pubblici in relazione ai quali l'esclusione
dal computo dipendeva solo dallo stesso art. 1 legge 91/1977".
Secondo il giudice a quo, la non computabilità di una componente
del trattamento economico agli effetti del calcolo di un trattamento
di natura previdenziale, quale è l'indennità premio di servizio,
concretizza anche una
violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, tanto più
perché si tratta di una componente che ha la specifica funzione di
adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della
capacità di acquisto della moneta e, quindi, di mantenere un
rapporto di proporzionalità tra il valore reale del lavoro ed il
valore reale della moneta.
Il giudice remittente ricorda, infine, che la questione di
costituzionalità qui sollevata è stata già sottoposta al vaglio
della Corte costituzionale e che quest'ultima, con la sentenza n. 236
del 1986, l'aveva dichiarata non fondata sulla base di
un'interpretazione che aveva ritenuto il carattere formale e non
materiale del rinvio operato dalla norma impugnata all'art. 1 della
legge n. 91 del 1977. Tale interpretazione - secondo il giudice a quo
- era stata invece disattesa dalla predetta pronunzia delle Sezioni
Unite, sicché era oggi da considerarsi diritto vivente proprio
quello che aveva indotto allora i giudici ad investire la Corte e che
anche quest'ultima, nella motivazione della suddetta pronunzia, aveva
mostrato di ritenere non conforme al dettato costituzionale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
L'Avvocatura ha ribadito le osservazioni già formulate nella citata
pronunzia della Corte di cassazione, secondo le quali era da
escludersi il contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione, vertendosi in tema di scelte discrezionali del
legislatore circa la strutturazione dell'indennità di fine rapporto,
che non toccano il criterio della sua proporzionalità alla quantità
e qualità di lavoro, né incidono sulla idoneità del trattamento a
soddisfare le esigenze di vita del lavoratore.
L'Avvocatura ha osservato, infine, che la Corte era già stata
investita della più generale questione relativa all'inclusione
dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di
fine rapporto del pubblico impiego, sicché dalla relativa decisione
sarebbero venuti elementi utili per la soluzione del problema qui in
esame.
3. - Le parti private non si sono costituite. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Pretore di Verona in ordine all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980
n. 299, riguarda l'indennità premio di servizio liquidata ai
dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. cessati dal servizio
nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983. Nel trattamento di
fine rapporto ad essi liquidato è stata computata soltanto una quota
degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati nel
periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982: più precisamente la quota
corrispondente a tanti dodicesimi quanti erano i mesi intercorsi tra
il 1° giugno 1982 e la data del loro collocamento a riposo.
Per meglio illustrare i termini della questione, appare opportuno
premettere un quadro sintetico delle norme che si sono succedute
nella disciplina della materia.
Con l'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 venne stabilito
che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa
speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti
all'I.N.A.D.E.L. era soggetta a contribuzione previdenziale ed era
quindi computabile ai fini del calcolo dell'indennità premio di
servizio, ma soltanto "nella misura massima prevista dall'articolo 1
della legge 31 marzo 1977 n. 91" (rectius: dall'articolo 1 del
decreto-legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito in legge con la
legge 31 marzo 1977 n. 91), e cioè con esclusione degli aumenti
scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. L'articolo 4, comma nono,
della legge 29 maggio 1982 n. 297 abrogò il suddetto articolo 1 del
decreto-legge n. 12 del 1977 e questa Corte, con sentenza n. 236 del
1986, affermò che il rinvio a detta norma contenuto nell'articolo 3
della legge n. 299 del 1980 era di carattere formale, sicché, a
seguito e per effetto dell'abrogazione suddetta, doveva ritenersi non
più operante l'esclusione dall'assoggettamento a contribuzione e dal
computo dell'indennità premio di servizio degli aumenti
dell'indennità integrativa speciale successivi al 1° febbraio 1977.
Sorse quindi il problema dei criteri di calcolo dell'indennità
premio di servizio per i dipendenti che erano stati collocati a
riposo entro i dodici mesi successivi al 1° giugno 1982, data di
entrata in vigore della legge n. 297 del 1982. Il problema si poneva
in ragione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, secondo
cui l'indennità premio di servizio è pari all'ottanta per cento di
un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici
mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto. Per coloro che erano
stati collocati a riposo nel periodo suddetto, alcuni dei dodici mesi
che costituivano il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione contributiva erano precedenti al 1° giugno 1982 e,
quindi, la retribuzione contributiva ad essi afferente non
comprendeva le quote "congelate" dell'indennità integrativa
speciale: in questo senso si espressero le Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza dell'11 novembre 1991 n. 12024.
Il Pretore di Verona ritiene che tale assetto normativo si ponga
in contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
La violazione del principio di uguaglianza viene prospettata, in
primo luogo, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ai dipendenti privati.
La censura non è motivata e comunque la denunziata disparità non
sussiste, perché anche per i lavoratori privati l'articolo 5 della
legge n. 297 del 1982 prevedeva che l'inserimento delle quote
"congelate" dell'indennità di contingenza nel computo del
trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale.
Il giudice a quo denunzia altresì una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti per i quali
l'esclusione dell'indennità integrativa speciale 1977-1982 dal
computo del trattamento di fine rapporto dipendeva esclusivamente dal
citato articolo 1 del decreto-legge del 1977.
Non è precisato a quale categoria di pubblici dipendenti il
giudice a quo faccia riferimento. È comunque sufficiente osservare
che per la generalità dei pubblici dipendenti, fino alla legge 29
gennaio 1994 n. 87, l'indennità integrativa speciale era esclusa dal
computo del trattamento di fine rapporto, e che tale legge l'ha resa
computabile solo a partire dal 1984.
Il giudice a quo sembra prospettare, infine, una ingiustificata
disparità di trattamento tra lavoratori che cessano dal servizio in
tempi diversi. È da ritenere che la questione faccia riferimento
alle diversità di calcolo dell'indennità premio di servizio che si
verificano, per effetto del meccanismo normativo sopra descritto, a
seconda di quale sia la data del collocamento a riposo, nell'arco di
tempo che va dal giugno 1982 al giugno 1983.
Anche sotto tale profilo, peraltro, la censura deve essere
disattesa. La denunziata disparità di trattamento ratione temporis
è un effetto naturale - e come tale giustificato - della successione
di leggi nel tempo. Questa Corte ha più volte ribadito - da ultimo
anche con la sentenza n. 243 del 1993 - che "non può contrastare con
il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato
alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
diversificatore". Va ricordato, del resto, che la sentenza n. 182 del
1988 ha negato che vi fosse ingiustificata disparità di trattamento
tra i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. che erano andati a riposo
prima del 1° giugno 1982 (per i quali era totalmente esclusa la
computabilità ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio
delle quote "congelate" dell'indennità integrativa speciale) e
quelli il cui servizio era cessato successivamente a tale data.
3. - Secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe
con gli articoli 36 e 38 della Costituzione in quanto esclude dal
calcolo di un trattamento di natura previdenziale una componente del
trattamento economico, quale l'indennità integrativa speciale, che
ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della
retribuzione alle variazioni della capacità di acquisto della moneta
e, quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalità tra il valore
reale del lavoro ed il valore reale della moneta.
La questione, nei termini generali in cui è prospettata - tali da
trascendere la situazione di coloro che sono stati collocati a riposo
nei dodici mesi successivi al 1° giugno 1982 - è manifestamente
infondata. Con sentenza n. 142 del 1980, questa Corte ha già
statuito che una esclusione limitata nel tempo dell'indennità di
contingenza dal computo del trattamento di fine rapporto non arreca
offesa in misura censurabile ai suddetti parametri costituzionali ed
ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977, al
quale la norma qui impugnata fa rinvio.
4. - Il giudice a quo richiama infine la sentenza n. 236 del 1988
per rilevare che la già ricordata interpretazione adottata dalle
Sezioni Unite della Cassazione non sarebbe compatibile con la
qualificazione come formale o mobile del rinvio che la norma
impugnata fa all'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977, mentre
tale qualificazione era stata assunta a base della decisione
pronunziata da questa Corte con la sentenza n. 236 del 1986.
L'argomento non è conferente in questa sede, poiché non
prospetta profili direttamente riguardanti la legittimità
costituzionale della norma. Deve comunque essere osservato che
l'inferenza prospettata dal giudice a quo appare non conforme a
logica: l'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977 è venuto meno
a partire dal 1° giugno 1982 per effetto di un'abrogazione non
retroattiva; proprio perché il rinvio al suddetto articolo 1 era
mobile, anche la non computabilità delle quote "congelate"
dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione contributiva
degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. è venuta meno solo a partire dalle
retribuzioni successive al giugno 1982.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.
153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli
enti locali per l'anno 1980) per contrasto con l'articolo 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con ordinanza dell'11
giugno 1992 (r.o. n. 691 del 1992);
2) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del medesimo articolo 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299 per contrasto con gli articoli 36 e 38 della
Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte