Sentenza n. 238/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27
novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore) promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1985 dalla Corte
di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Spirito Felice Maria
contro S.p.a. CHEMI e da S.p.a. CHEMI contro Spirito Felice Maria
iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1 s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione di Felice Maria Spirito nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore prof. Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso 23 dicembre 1977, l'avv. Felice Maria Spirito,
premesso che aveva prestato il proprio patrocinio alla IMPIANTI TERMICI
s.p.a. nel giudizio da questa promosso contro la CHEMI s.p.a. avanti il
Tribunale di Frosinone, e che il giudizio, iniziato con citazione
notificata il 26 marzo 1976, era stato definito con transazione tra la
CHEMI e il curatore fallimentare della IMPIANTI TERMICI, nel frattempo
dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, chiese al Presidente del
Tribunale di Frosinone ingiungersi, ai sensi dell'art. 68 r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, alla CHEMI il pagamento di lire 4.185.336 per
competenze relative a prestazioni effettuate nel menzionato giudizio.
Avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale l'11 gennaio
1978 e notificato il successivo 26, spiegò opposizione la CHEMI
eccependo I) che il giudizio tra la IMPIANTI TERMICI e la stessa CHEMI
era stato dichiarato interrotto per il dichiarato fallimento della
prima e poi estinto per mancata riassunzione e, pertanto, le spese
andavano ai sensi dell'art. 310 c.p.c. compensate, II) che la
transazione, conclusa dal curatore fallimentare dell'attrice,
riguardava il fallimento della IMPIANTI TERMICI da considerarsi terzo
rispetto alle parti in causa, III) che la transazione era da
qualificarsi (non transazione per difetto delle reciproche concessioni
sebbene) rinuncia abdicativa accettata dalla controparte, IV) che
l'art. 68 era contrario all'art. 3 Cost., V) che le somme richieste
erano eccessive rispetto alla attività espletata.
Concessa, su richiesta dell'avv. Spirito, la clausola di
provvisoria esecuzione del decreto ed espletata l'istruzione
probatoria, l'adito Tribunale, con sent. 18 aprile - 5 giugno 1979,
notificata ad istanza della CHEMI all'avv. Spirito il successivo 6
settembre, reputò manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 1578/1933, sollevata
dalla opponente CHEMI, qualificò il curatore fallimentare della
IMPIANTI TERMICI terzo rispetto alle parti in causa e soggiunse che
difettava l'attualità del mandato in capo al difensore istante nella
specie in esame in cui si era verificata la decadenza automatica del
mandato per effetto della dichiarata interruzione precedente alla
transazione; pertanto accolse l'opposizione e per l'effetto revocò il
decreto ingiuntivo e l'ordinanza di provvisoria esecuzione dello stesso
condannando l'avv. Spirito a rimborsare alla CHEMI la somma di lire
4.581.590.
Con sent. 18 gennaio - 1 marzo 1982 notificata il successivo 9
giugno, la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, negò fondamento
all'argomento dal Tribunale basato sulla necessità, al fine di
invocare l'art. 68, dell'esigenza della persistente investitura, al
momento della transazione, di un valido mandato al difensore da parte
del proprio cliente ma aderì all'ordine di argomentazioni basate sulla
non identicità delle parti che addivennero alla transazione (CHEMI,
fallimento della IMPIANTI TERMICI) rispetto a quelle che parteciparono
al giudizio (CHEMI, IMPIANTI TERMICI) e su ciò che l'avv. Spirito
avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo fallimentare non già atteggiarsi
a creditore della massa fallimentare; pertanto respinse la domanda
dell'avv. Spirito nel merito e reputò manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 68.
1.2. - Con ordinanza emessa su ricorsi principale dell'avv.
Spirito e incidentale condizionato della CHEMI il 12 marzo 1985
(pervenuta alla Corte il successivo 1 ottobre; notificata il 5 agosto e
comunicata il 4 settembre; pubblicata nella G.U. n. 9/1 s.s. del 5
marzo 1986 e iscritta al n. 671 R.O. 1985) la Corte di Cassazione,
sezione II civile, ha giudicato " di fondamentale rilievo ai fini della
decisorietà del ricorso" e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
2.1. - Con deduzioni depositate il 4 ottobre 1985, l'avv. Spirito
"rappresentato e difeso da se stesso nonché dall'avv. Vincenzo
Pizzutelli e Prof. Avv. Vincenzo Mazzei" ha argomentato e concluso per
la manifesta infondatezza della proposta questione con ordinanza o per
la infondatezza con sentenza. Ha spiegato intervento per il Presidente
del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto
depositato il 25 marzo 1986 con il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile o quanto meno infondata la questione.
2.2. - Nell'adunanza del 29 ottobre 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di Cassazione - premesso
che la Corte costituzionale, con sent. n. 132/1974, aveva giudicato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore) conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio
1934, n. 36 - per il quale quando un giudizio è definito con
transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente
obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui
gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli
ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - ha
ritenuto che la motivazione svolta nella menzionata sentenza della
Corte costituzionale non meritasse riesame. Peraltro ha osservato che
alimentasse il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 68
l'eccezionale svantaggio che la disposizione addossa ai cittadini che,
per obbligo di legge e non anche per libera elezione, versino nella
necessità di ricorrere all'opera di un legale, che l'aspettativa,
nutrita dal legale, di portare a termine la lite nell'ambito del
mandato che l'interessato è tenuto a conferirgli sia di mero fatto né
sia dall'art. 68 trasformata in diritto, che il ripetuto art. 68 non
deroga all'art. 2237 c.c., che il rapporto tra cliente e avvocato non
può protrarsi oltre la durata della lite, che le prestazioni erogate
dal difensore a favore del proprio cliente non si modellano sulle
prestazioni che a favore dell'avversario di quello eroga il difensore
di questo.
Da queste considerazioni ha la Corte di Cassazione inferito in
primo luogo che il cliente versa nei confronti dell'avvocato e del
procuratore in una posizione deteriore rispetto a quella del cittadino
che si giovi dell'opera di altro professionista e in secondo luogo che
il legale che assiste la parte che definisce con transazione il
giudizio versa in una situazione deteriore rispetto al legale che
assiste il cliente in un giudizio definito con sentenza.
Nelle deduzioni depositate il 4 ottobre 1985 nell'interesse
dell'avv. Spirito si è sostenuto che la Corte di Cassazione non ha
esposto argomenti che validamente si contrappongano alla motivazione
della C. cost. 132/1974, ribadita con la ord. n. 130/1985 di manifesta
infondatezza della Corte costituzionale sulla ord. 2 dicembre 1977 del
Tribunale di Vicenza, e si sono richiamate le considerazioni svolte
dalla Corte d'appello di Roma nella sent. 372/1982, resa sull'appello
dell'avv. Spirito contro la sentenza del Tribunale di Frosinone.
Tali argomenti ha riassunto l'Avvocatura generale dello Stato
nell'atto depositato il 25 marzo 1986 a sostegno della conclusione
d'inammissibilità e, comunque, d'infondatezza della questione.
4. - Il giudice a quo non ha dettato parola per corroborare
l'affermazione che la questione fosse "di fondamentale rilievo ai fini
della decisionabilità del ricorso" (pag. 14 della ordinanza di
rimessione) e siffatta carenza è di per sé sufficiente a dire
inammissibile l'incidente, ma non è inopportuno soggiungere che sul
ricorso in Cassazione avverso la sentenza di rigetto nel merito della
domanda proposta dall'avv. Spirito contro la CHEMI in bonis resa dalla
Corte d'appello di Roma a conferma della pronuncia di prime cure non
potrebbe influire in alcun modo la decisione che la Corte andasse in un
senso o in un altro a rendere, e, pertanto, l'incidente si appalesa
inammissibile per difetto di rilevanza della questione che ne forma
oggetto. Questione che soltanto l'accoglimento del ricorso proposto
dall'avv. Spirito varrebbe a rendere rilevante; ricorso che la Corte di
Cassazione non ha esaminato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore) sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla Corte di Cassazione, sezione II civile, con
ord. 12 marzo 1985 (n. 671 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte