Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo,

terzo e quarto comma, 406 e 407 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Moretti Stefano, iscritta al n. 790 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo,

terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale,

nella parte in cui, predeterminando ex lege i termini di durata delle

indagini preliminari, la loro proroga, e comminando

l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza

dei termini, "costringono la pubblica accusa ad operare in direzione

contraria al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale" ..

"che rappresenta un necessario completamento del principio

sostanziale di legalità";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza,

della sollevata questione;

Considerato che, in linea generale, questa Corte ha già

riconosciuto la legittimità della previsione di termini alle

indagini preliminari, affermando che la relativa disciplina risponde

alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni

e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di

chi a tali indagini è assoggettato (v. sent. n. 174 del 1992);

che, più in particolare, la Corte, nell'esaminare altra

questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 112, 24 e 3 della

Costituzione, ha concluso nel senso della manifesta infondatezza (v.

ord. n. 48 del 1993) rilevando che la previsione di specifici limiti

cronologici, e la correlativa sanzione d'inutilizzabilità degli atti

d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, si raccorda

intimamente alle finalità stesse della attività di indagine, la

quale, lungi dal riprodurre quella funzione "preparatoria" del

processo che caratterizzava la fase istruttoria nel codice di rito

previgente, è destinata unicamente a consentire al pubblico

ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio

dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), con l'ovvio corollario che la

tendenziale completezza delle indagini (v. sentenza n. 88 del 1991),

evocata dall'art. 358 del codice di procedura penale, viene

funzionalmente a correlarsi non al compimento di tutti gli atti

"necessari per l'accertamento della verità", secondo l'ampia

enunciazione che compariva nell'art. 299 del codice abrogato, ma al

ben più circoscritto ambito che ruota attorno alla scelta se

esercitare o meno l'azione penale;

che nella medesima decisione si è quindi ritenuto che non v'è

alcuna contraddizione logica tra la previsione di un termine entro il

quale deve essere portata a compimento l'attività di indagine e il

precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel

termine, in sé per sé considerato, un fattore che sempre e comunque

sia astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico

ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché

l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione

viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un

verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,

allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione

penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato

soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura

delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale

o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di

compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del

legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in

base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle

eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a

compimento entro il termine massimo previsto dalla legge;

che dette motivazioni rispondono anche alle ulteriori censure ed

argomentazioni prospettate dall'odierno remittente, sicché la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e

407, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 112 e 25, secondo comma, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte