Sentenza n. 24/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1989 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.184, comma
secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Bufano Giovanni ed altri, iscritta al
n. 185 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
n. 20 prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 12 gennaio 1988, il Tribunale militare
territoriale di Padova sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p. con riferimento agli
art.li 2, 3, 17, 21 e 52, ult. co. Cost.
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che era in corso procedimento
penale nei confronti di un gruppo di militari, imputati di avere
arbitrariamente promosso, in luogo militare, un'adunanza di
commilitoni per trattare argomenti attinenti al servizio e alla
disciplina militare. In effetti, qualche diecina di militari si era
riunita nella camerata del diciannovesimo Gruppo Artiglieria Campale
semovente "Rialto" di stanza a Sequals (PN), per concordare
iniziative dirette ad ottenere il miglioramento del rancio, giudicato
insoddisfacente.
Secondo l'ordinanza, la disposizione impugnata configura un reato
di pericolo presunto, o di mera disobbedienza, in quanto né lede,
né mette in pericolo concreto alcun bene giuridico: in guisa che la
norma incriminatrice, non ponendo in bilanciamento altri valori
costituzionalmente garantiti, viene a comprimere, mediante un eccesso
di tutela, i diritti di libertà. Afferma, infatti, il Tribunale che
la libertà di riunione è direttamente riconosciuta e garantita
dall'art. 17 Cost. e che, d'altra parte, le riunioni di militari in
caserma appaiono strumento pressoché indispensabile alla
proposizione di istanze collettive: attività queste che, secondo la
sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, sono state riconosciute
lecite in quanto espressione del principio di cui all'art. 21 Cost.,
e per di più promozionali dello "sviluppo in senso democratico
dell'ordinamento delle Forze armate", ai sensi dell'art. 52, ult. co.
Cost.
Ne resterebbero, perciò, vulnerati anche i principi di cui agli
art.li 2 e 3 Cost. perché si determinerebbe una discriminazione, nei
confronti dei cittadini non militari, in relazione a diritti
fondamentali.
D'altra parte, nessun impedimento al regolare svolgimento del
servizio potrebbe venire dall'esercizio del diritto di riunione come
pretendeva la precedente sentenza della Corte n. 31 del 1982 perché,
secondo quanto osserva l'ordinanza, la fattispecie impugnata
costituisce reato contro la disciplina militare e non contro il
servizio. Né la previsione di appositi organi rappresentativi,
autorizzati ad indire assemblee per trattare argomenti inerenti al
servizio, potrebbe confiscare ai rappresentati il diretto esercizio
di quel diritto: così come, del resto, è stato detto della citata
sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Sentenza quest'ultima che
avrebbe completamente superato, per i principi affermati, la
precedente n. 31 del 1982 che aveva dichiarato infondata la stessa
questione ora riproposta.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata ed è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza
della questione.
Secondo l'Avvocatura non ci sarebbe ragione per discostarsi da
quanto deciso da questa Corte con la citata sentenza del 1982. I
militari possono benissimo esercitare i diritti costituzionali con
modalità diverse, senza pregiudicare altri valori parimenti
tutelati.
La norma impugnata, infatti, risponde all'esigenza di contemperare
l'esercizio dei diritti costituzionali con il regolare svolgimento
del servizio, che una libera facoltà di riunirsi ad libitum da parte
dei militari può compromettere.
Né può essere invocata la più recente sentenza n. 126 del 1985
di questa Corte che riguarda altro parametro costituzionale e
fattispecie ben diversa. Considerato in diritto Effettivamente l'art. 21 Cost., di cui si è occupata la sentenza
n. 126 del 1985 per dichiarare l'illegittimità di altra fattispecie,
non può venire in esame nella presente questione, almeno sotto
l'aspetto invocato dall'ordinanza. Non è, infatti, ravvisabile la
necessaria strumentalità del fatto previsto nella disposizione
impugnata - come sostiene l'ordinanza - rispetto a quello contemplato
nell'art. 180, I co., c.p.m.p., giacché istanze e reclami collettivi
ben possono essere realizzati attraverso numerose altre modalità,
senza che si debbano all'uopo imprescindibilmente indire riunioni
arbitrarie.
La questione s'incentra, perciò, sulla compatibilità del divieto
penale di arbitrarie riunioni di militari in luoghi militari con
l'esercizio del diritto costituzionale di riunione previsto dall'art.
17 Cost. Un diritto questo effettivamente strumentale rispetto al
perseguimento di determinati fini, ma che, proprio per ciò, resta
condizionato dalla liceità o meno di essi, sicché non può esservi
dubbio che l'ordinamento, ma anche la stessa Autorità militare,
debbano poterli valutare per apprezzare la liceità della riunione.
Non deve essere, infatti, trascurato che la questione si riferisce
a riunioni "in luoghi militari" i quali, per loro natura, sono
innanzitutto destinati al perseguimento delle finalità proprie delle
Forze armate, nello spirito di cui all'art. 52, I co. Cost. Sembra
evidente allora che il legislatore non possa indiscriminatamente
consentire ai militari di riunirsi a loro libito in quei luoghi,
senza pregiudicare quella disciplina, la quale pure rappresenta,
nell'ordinamento militare, un bene giuridico degno di tutela. Proprio
su di essa, infatti, si fonda l'efficienza delle Forze armate e
quindi, in definitiva, il perseguimento di quei fini che la
Costituzione solennemente tutela.
È ben vero che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica" (art. 52, ult. co. Cost): ma
"informarsi allo spirito" non vuol dire la ricezione pura e semplice
di qualsiasi disposizione della Costituzione, senza alcun riguardo
alla natura dell'ordinamento in parola ed alle finalità cui esso è
ispirato, giusta la norma espressa dalla prima parte dello stesso
articolo.
Proprio di ciò si è dato carico il legislatore ordinario
emanando le "Norme di principio sulla disciplina militare" (l. 11
luglio 1978 n. 382), che all'art. 3 riconoscono bensì ai militari i
diritti della Costituzione spettanti a tutti i cittadini, precisando,
però, che "per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle
Forze armate, la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio
di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri
nell'ambito dei principi costituzionali". Disposizone questa che è
stata accolta con favore anche dalla dottrina, come quella che
ragionevolmente contempera i diritti costituzionali del cittadino
militare con le esigenze dei particolari doveri propri di
un'Istituzione intesa a perseguire finalità parimenti tutelate dalla
Costituzione e concernenti l'interesse dell'intera collettività
nazionale.
E puntualmente, per quanto si riferisce alla specie in esame, il
Regolamento di disciplina, contemplando il diritto di riunione,
rimanda alla citata legge di principio sulla disciplina militare che,
all'art. 7, vieta le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi
militari: mentre poi è ancora il II comma del detto art. 30 del
Regolamento a soggiungere che "nei casi in cui le riunioni sono
consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità
competente".
2. - Tuttavia, se tutto questo indica eloquentemente che il
sistema tende ad imporre limiti proprio all'esercizio del diritto
costituzionale di riunione, nello spirito di cui al citato art. 3
della legge di principio sulla disciplina militare, ciò tuttavia non
risolve il problema sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Padova
che, non senza ragione, adombra l'eccessività di una tutela
addirittura penale nei riguardi di violazioni che, come quella di
specie, possono nella realtà presentarsi pacifiche ed innocue.
La questione, però, non può essere superata dal semplice
riferimento all'art. 17 della Costituzione, né dal mero richiamo
alla sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Quest'ultima, infatti,
ha potuto correttamente ravvisare pregiudizio all'art. 21 Cost.
nell'incriminazione del solo fatto della presentazione di una domanda
o di un esposto da parte di dieci o più militari perché la libertà
di manifestazione del pensiero in uno scritto diretto a presentare
richieste, o a rappresentare ai superiori situazioni concernenti il
servizio, non può in alcun modo compromettere le finalità
dell'Istituzione né attentare all'osservanza di particolari doveri.
Ma altrettanto non può dirsi della riunione arbitraria di militari
in luoghi militari, sia perché, da una parte, essi possono venire
distolti da eventuali servizi, sia perché, comunque, con la loro
collettiva presenza, essi vanno ad occupare ed impegnare luoghi
militari destinati, per loro natura, alle finalità proprie
dell'Istituzione, determinando anche situazioni di disordine e di
confusione.
Ora, è ben vero che, se la riunione è pacifica e disarmata, e se
è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio
o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla
vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare
- come la sentenza di questa Corte da ultimo citata ha detto
testualmente - mezzo di promozione e di "sviluppo in senso
democratico dell'ordinamento delle Forze armate". Va, però, rilevato
che la fattispecie di "Adunanza di militari", prevista nel II comma
dell'art. 184 c.p.m.p., non contempla situazioni così pacifiche ed
innocue. Ché, anzi, inserita com'è nel Capo concernente la rivolta,
l'ammutinamento e la sedizione militare, ed in consecuzione alle
ipotesi di sedizione previste dai due articoli che la precedono, non
può che riferirsi ad adunanze ostili e cariche di pericolo sia per
la disciplina che per le finalità istituzionali costituzionalmente
tutelate: tant'è vero che lo "Schema di disegno di legge delega" per
il nuovo codice penale militare di pace suggerisce al legislatore
delegato di "ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come
comportamenti collettivi (e anche come comportamenti individuali
idonei a promuovere un comportamento collettivo) caratterizzati da
ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le
istituzioni" (art.10, lett. d). E la relazione precisa che "la
materia della sedizione militare è da rivedere integralmente,
considerato che essa è attualmente collocata frammentariamente in
diverse disposizioni (articoli da 180 a 185 del c.p.m.p.), non tutte
tra loro nettamente distinte, sulle quali la giurisprudenza manifesta
un notevole travaglio interpetrativo. In sede di riforma, nella
descrizione delle fattispecie legali, debbono essere espressi
chiaramente i caratteri della sedizione, che costituisce
essenzialmente un reato collettivo, caratterizzato da ribellione ed
ostilità verso le autorità militari, con scopo di sovversione".
3. - Emerge chiaramente allora che, secondo la relazione allo
Schema di legge delega, si chiede al legislatore delegato di rendere
esplicito ed evidente, mediante espresso riferimento alla "ribellione
ed ostilità verso le autorità, a scopo di sovversione", ciò che,
nell'attuale frammentarietà degli articoli che vanno da 180 a 185,
è tuttavia implicito. Del resto, anche la dottrina specialistica
tradizionale considerava le ipotesi criminose contemplate negli
art.li 184 e 185 c.p.m.p. come "forme complementari di sedizione
militare", ed i lavori preparatori al progetto preliminare del codice
attualmente vigente (n. 126) le definivano "pericolose manifestazioni
collettive".
Non può esservi, quindi, alcun dubbio che, nel pensiero del
legislatore, la giustificazione della repressione penale delle
"arbitrarie adunanze militari" previste dal II co. dell'art. 184
c.p.m.p. risiede proprio nel loro carattere ostile e sedizioso che,
mentre rappresenta di per se stesso una lesione della disciplina,
realizza al contempo una situazione di concreto pericolo nei
confronti dell'efficienza dell'Istituzione in funzione dei fini
costituzionali.
Essendo, perciò, certo, da quanto fin qui s'è detto, che il
legislatore ha inteso reprimere con la sanzione penale adunanze
arbitrarie di militari a carattere sedizioso o rivoltoso, non è
possibile accogliere la richiesta di cancellare la fattispecie dal
codice penale militare senza lasciare impunite manifestazioni
collettive cariche di offensività per beni giuridici che la
Costituzione ha consacrato.
Resta, però, il problema sollevato dall'ordinanza, giacché,
nell'espressione letterale del dato testuale vengono ricomprese anche
ipotesi che di quell'offensività sono prive, in quanto si presentano
pacifiche e dirette a fini innocui che possono persino possedere un
contenuto positivo. Ebbene, in tali casi, da vagliarsi volta per
volta dal giudice di merito nel contesto delle concrete circostanze
in cui il fatto si svolge, la soluzione è da ricercare sul piano
interpretativo. Per il quale valgono sia l'evoluzione generale
dell'esperienza giuridica circa taluni principi fondamentali del
giure penale (esclusione di presunzioni di pericolosità,
accertamento dell'offensività concreta di condotte tipiche etc..),
sia la stessa giurisprudenza di questa Corte che ha legittimato
talune situazioni che il codice penale militare incriminava.
Così se risulta acclarato che la finalità dell'adunanza non
aveva carattere ostile, ma soltanto quello di discutere iniziative
comuni dirette a rappresentare ai superiori la necessità di
migliorare il rancio, appare evidente che, proprio nella prospettiva
di cui alla citata sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, la
liceità penale dei fini si riverbera - come in tutte le riunioni di
cui all'art. 17 della Costituzione - nella liceità stessa
dell'adunanza. Fermo restando ovviamente l'illecito disciplinare
della mancanza di autorizzazione ai sensi dell'art.30, co. II, del
Regolamento di disciplina.
Del resto, non senza ragione, per l'art. 260, II co., c.p.m.p. la
pena comminata è tale da far dipendere la punibilità dalla
richiesta del Comandante del Corpo: questi può così esercitare un
primo controllo sulla natura dell'adunanza, sulla quale peraltro
ovviamente l'Autorità giudiziaria militare è chiamata ad esprimere
il giudizio decisivo. Quando poi il nuovo codice penale militare
avrà reso espliciti, in una rinnovata formulazione della norma, i
connotati del delitto di "adunanza arbitraria" (giusta quanto
prescrive la citata relazione allo schema di legge), gli attuali
dubbi interpretativi non potranno più sorgere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p.,
sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 12 gennaio
1988 in riferimento agli art.li 2, 3, 17, 21 e 52 ult. co., della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte