Sentenza n. 240/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e
MacDue s.r.l., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;
Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 14 aprile 1990, nel
corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano nei
confronti della società MacDue s.r.l. avente ad oggetto la
declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli dalla
convenuta, siccome illegittimo, ed il risarcimento dei danni, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui ne esclude
l'applicazione ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque
dipendenti.
La Corte, con ordinanza n. 575 del 1990, ha restituito gli atti al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione,
alla stregua della sopravvenuta disciplina dei licenziamenti
individuali dettata dalla legge n. 108 del 1990.
Il giudice a quo ha ritenuto, invece, tuttora rilevante la
questione sollevata sull'assunto della non applicabilità dello jus
superveniens a licenziamenti intimati, come nella specie,
anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme non avendo esse
efficacia retroattiva. E, pertanto, con ordinanza del 25 maggio 1992,
ha di nuovo investito la Corte dell'esame della questione.
In particolare, il giudice a quo ha ravvisato nella norma
impugnata la violazione:
a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il
profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori tutelati
contro eventuali licenziamenti illegittimi e quelli che non lo sono
in funzione di un elemento accidentale quale l'entità dimensionale
dell'impresa datrice di lavoro, sia sotto il profilo della pari
dignità sociale dei cittadini;
b) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto
frapporrebbe ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di
fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro
licenziamenti ingiustificati, impedirebbero il pieno sviluppo della
loro personalità e la loro partecipazione all'attività politica o,
quanto meno, sindacale del Paese;
c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che dispone che
la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
lavoratore che ha concluso per la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, all'uopo svolgendo argomenti
sostanzialmente sovrapponibili a quelli esposti dal giudice a quo con
l'ordinanza di remissione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a esaminare se l'art. 11 della legge 15
luglio 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge
stessa, e, quindi, dell'ivi prevista disciplina limitativa del potere
di recesso, nei confronti dei datori di lavoro che occupano fino a
trentacinque dipendenti, violi:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
discriminazione che tale esclusione comporta in danno dei lavoratori
licenziabili ad nutum rispetto a quanti fruiscono di un regime di
stabilità, in relazione ad un elemento del tutto accidentale, quale
è la dimensione dell'organizzazione facente capo al datore di
lavoro, irrilevante per la stabilità obbligatoria;
b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, poiché la
mancanza di una sia pur minima sicurezza di continuità del rapporto
di lavoro si risolve in una remora al libero sviluppo della
personalità dei lavoratori ed alla loro partecipazione alla vita
politica e sindacale del Paese;
c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perché il
difetto di tutela che l'esclusione comporta in danno dei menzionati
lavoratori non è compatibile con la necessità, imposta dal precetto
sovraordinato, di assicurare la tutela medesima indipendentemente
dalle forme e dalle applicazioni in cui la vita lavorativa si svolge.
2. - La questione non è fondata.
L'esclusione della tutela obbligatoria, non accordata dall'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, ai lavoratori occupati presso
datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a
trentacinque, ha già formato oggetto di esame da parte di questa
Corte (sent. n. 2 del 1986). Nella suddetta sentenza sono state
elencate le ragioni che rendono non irragionevole l'esercizio del
potere discrezionale che il legislatore ha in materia e si è
formulato l'auspicio che potesse essere adottata una disciplina
legislativa diversa per effetto di una politica sociale differente ed
anche in aderenza alle indicazioni e ai principi vigenti in sede
internazionale.
Ciò è avvenuto con la legge n. 108 del 1990 che il giudice a quo
ha ritenuto di non poter applicare nella fattispecie perché non
innovativa e carente di efficacia retroattiva.
Le ragioni addotte nella ordinanza di remissione sono
sostanzialmente identiche a quelle a suo tempo poste a sostegno delle
ordinanze dei giudici remittenti già esaminate e che sono state considerate non sufficienti a ritenere la fondatezza della questione.
In tale situazione, anche in considerazione dell'avvenuto
mutamento della disciplina legislativa dei licenziamenti, trattandosi
di una fattispecie della stessa epoca delle altre che hanno
costituito oggetto delle ordinanze già esaminate e non essendo stati
dedotti motivi diversi, validi a fondare una differente decisione, la
questione deve essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte