Sentenza n. 241/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 5/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, promosso con
ordinanza emessa l'8 febbraio e il 1 giugno 1995 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sul ricorso
proposto da Pilone Eduardo contro il Ministero della difesa, iscritta
al n. 806 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso da un ex dipendente
dello Stato collocato a riposo, col grado di maresciallo capo
dell'Arma dei Carabinieri, in data 3 giugno 1982, la Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, in riferimento
agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
Il giudice a quo ha premesso che, a seguito dell'entrata in vigore
della legge 1 aprile 1981, n. 121, è stato disposto il riordino
delle forze di polizia, sulla base della parificazione di cui
all'art. 16 della legge stessa; in particolar modo, per creare una
piena parità di trattamento economico, l'art. 43, comma
diciassettesimo, di detta legge aveva disposto che la perequazione
tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e gli appartenenti alle
altre forze di polizia avvenisse sulla base della tabella C allegata
alla legge e poi sostituita con la successiva legge 12 agosto 1982,
n. 569.
Ha rilevato poi il medesimo giudice che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 277 del 1991, ha dichiarato incostituzionale il
predetto art. 43, comma diciassettesimo, nonché la tabella allegata,
nella parte in cui non prevedevano l'inclusione anche della qualifica
degli ispettori di polizia, così impedendo la equiparazione con il
corrispondente grado dell'Arma dei Carabinieri.
A seguito di tale sentenza, il legislatore è intervenuto con il
d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'art.
1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nel quale, oltre a stabilire la
copertura finanziaria per le sentenze dei giudici amministrativi che
avevano sollevato la questione di costituzionalità poi accolta, ha
disposto anche l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i
sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con
decorrenza dal 1 gennaio 1992, e lo scaglionamento del pagamento
delle competenze arretrate. Il medesimo legislatore, all'art. 4, ha
inoltre tutelato il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla
percezione degli arretrati per il più favorevole inquadramento, a
condizione che gli stessi fossero in servizio alla data del 1 gennaio
1987.
Ad avviso del giudice a quo, peraltro, tale norma, non tutelando il
diritto di quei dipendenti, come il ricorrente, che sono stati
collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 121 del
1981 ma prima dell'emanazione del decreto-legge impugnato, confligge
con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione; e ciò in quanto fa
decorrere arbitrariamente da una certa data la piena equiparazione
tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed ispettori della
Polizia di Stato che, a seguito della sentenza n. 277 del 1991 di
questa Corte, deve invece ritenersi valida ed operante fin
dall'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.
Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione la Corte dei conti,
richiamate le sentenze nn. 226 e 477 del 1993, nn. 99 e 178 del 1995
di questa Corte, rileva che la domanda del ricorrente, lungi
dall'integrare una richiesta di perequazione automatica, attiene, in
realtà, alla piena e corretta applicazione della sentenza n. 277 del
1991 sopra citata.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata. In
proposito, ha osservato la difesa erariale che è nel potere del
legislatore, come più volte ribadito da questa Corte, porre un
limite temporale nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa,
perché il semplice fluire del tempo funge da elemento
differenziatore delle situazioni giuridiche. In tale quadro non viola
la Costituzione il fatto che una norma esplichi i propri effetti a
decorrere da una certa data, a condizione che ciò avvenga secondo
criteri di ragionevolezza. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Piemonte, solleva questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dell'art. 4,
primo comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa
per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di
polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n.
216, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto
alla riliquidazione della pensione per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, ma
collocato a riposo prima dell'emanazione del decreto-legge sopra
indicato.
Tale norma, oltre a confliggere con i parametri costituzionali
sopra indicati, contrasterebbe con quanto deciso da questa Corte e
negherebbe l'efficacia che la sentenza n. 277 del 1991 deve avere
anche nella presente fattispecie.
2. - La questione è infondata.
Occorre premettere un rapido esame dell'evoluzione della normativa
in materia, anche alla luce degli interventi operati da questa Corte.
Com'è noto, con la legge 1 aprile 1981, n. 121, il legislatore,
oltre a compiere la cosiddetta "smilitarizzazione" della Polizia di
Stato, ha perseguito l'obiettivo di una parificazione tra tutte le
forze di ordine pubblico e sicurezza.
Tale equiparazione sostanziale, finalizzata ad una maggiore
armonizzazione dei vari Corpi di polizia, si accompagnava ad una
equiparazione anche economica, evidenziata nel comma sedicesimo
dell'art. 43 della legge sopra citata, ove si stabilisce che il
trattamento economico "previsto per il personale della Polizia di
Stato è esteso all'Arma dei Carabinieri e ai corpi previsti ai commi
primo e secondo dell'articolo 16". Senonché l'art. 43 ora indicato
prevedeva, al comma diciassettesimo, che l'equiparazione suddetta si
compisse tramite una tabella allegata alla legge stessa, poi
sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, la quale
tuttavia escludeva le qualifiche degli ispettori, testualmente
affermando che per questi ultimi "non vi è corrispondenza con i
gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S., né con
i gradi del personale delle altre forze di polizia".
Con sentenza n. 277 del 1991, è stata dichiarata
l'incostituzionalità della predetta disposizione (art. 43,
diciassettesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121) nonché
della tabella C allegata, nella parte in cui non includevano le
qualifiche degli ispettori di polizia. In quella sentenza, peraltro,
la Corte ha precisato di non poter compiere alcun intervento additivo
sulla normativa in questione, limitandosi ad affermare
l'irragionevolezza dell'esclusione sopra indicata.
Il legislatore, sulla base di tale sentenza e di quelle dei giudici
amministrativi che avevano accolto i ricorsi dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri, è intervenuto a regolare di nuovo la
materia con il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216.
Con tale decreto-legge, oltre a stabilirsi (art. 1) la copertura
finanziaria per la definizione delle controversie pendenti, si è
disposto (art. 2) che la parificazione di trattamento economico con
la Polizia di Stato valga anche per quei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza che non avevano presentato
ricorso al giudice amministrativo, però con decorrenza dal 1 gennaio
1992. I successivi artt. 3, 4 e 5 del decreto legge in oggetto hanno
poi stabilito la perequazione del trattamento economico del
corrispondente personale delle altre forze di polizia e la relativa
clausola di copertura finanziaria.
Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di pronunciarsi
(sentenza n. 455 del 1993), con esito affermativo, sulla conformità
a Costituzione dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 2, primo comma,
del predetto decreto-legge n. 5 del 1992, circa la diversa decorrenza
della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto
ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non
avevano proposto. In proposito, la Corte ha chiarito che "la scelta
del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la
posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto
attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da
censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del
rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella
ponderazione degli interessi riservata al legislatore".
Va infine ricordato che la legge 6 marzo 1992, n. 216, di
conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, contiene anche una delega
al Governo per un nuovo riordino di tutta la complessa materia,
delega che è stata portata ad esecuzione, con l'emanazione dei
decreti legislativi nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 12
maggio 1995.
3. - Così ricostruita, per sommi capi, l'evoluzione normativa,
deve anzitutto ricordarsi che questa Corte ha già dichiarato
inammissibili e manifestamente inammissibili, per eccessiva
genericità, alcune analoghe questioni sollevate circa
l'incostituzionalità dell'intero testo del decreto-legge n. 5 del
1992 e della legge n. 216 del 1992 (sentenza n. 178 del 1995 e
ordinanze nn. 34 e 154 del 1996).
In ordine alla presente fattispecie potrebbe rilevarsi che la Corte
dei conti, nel rimettere la questione, non ha chiarito in modo
adeguato quale sia il collegamento tra la norma impugnata e la
particolare posizione giuridica sottoposta al suo esame, né ha del
tutto precisato l'esatto oggetto del presente giudizio di
costituzionalità.
Da un lato, infatti, l'art. 4 (unica norma impugnata in questa
sede) riguarda l'attribuzione del trattamento economico più
favorevole "tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e
quello eventualmente spettante a seguito di promozione o
inquadramento nel ruolo superiore"; mentre sono gli artt. 2 e 3 della
legge a stabilire la nuova misura delle retribuzioni.
D'altro canto la Corte rimettente, nel sottolineare che la
questione di legittimità costituzionale non investe il problema
della perequazione automatica del trattamento pensionistico, si duole
poi del fatto che la norma impugnata violi "i principi di
uguaglianza, proporzionalità, adeguatezza e razionalità posti dagli
artt. 3, 36, 38 e 97 della Carta costituzionale" a causa dell'omessa
previsione dell'uguale trattamento per il personale collocato in
riposo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 1992.
Nonostante queste imprecisioni ed apparenti contraddizioni, può
chiaramente enuclearsi il vero dubbio di costituzionalità sollevato
dal giudice rimettente nel fatto che il legislatore del 1992, non
occupandosi del trattamento del personale in quiescenza, avrebbe
finito col negare piena efficacia al precetto contenuto nella
sentenza n. 277 del 1991 di questa Corte, restringendo i limiti
temporali di un'uguaglianza di trattamento che, secondo il giudice a
quo, dovrebbe considerarsi operante fin dall'entrata in vigore della
legge n. 121 del 1981. In ultima analisi, la doglianza si incentra
sul punto se il decreto-legge n. 5 del 1992, nel determinare la
decorrenza dei nuovi stipendi dal 1 gennaio 1992 e nel riconoscere
dovuti gli arretrati solo nei limiti di un quinquennio, senza nulla
prevedere in ordine a coloro i quali erano stati collocati a riposo
dopo l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, abbia violato
il principio per cui gli effetti della sentenza che dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma retroagiscono fino al
momento dell'entrata in vigore della norma stessa.
4. - Nei termini ora chiariti, la questione non è accoglibile.
Va ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1991, ha
ritenuto espressamente di non poter andare oltre la declaratoria di
incostituzionalità della tabella C allegata alla legge n. 121 del
1981, evitando ogni intervento "conseguentemente additivo" circa la
retribuzione spettante, in quanto ciò è precluso al giudice delle
leggi. Una volta eliminata la tabella, la disciplina delle
conseguenze rimaneva quindi affidata ai poteri discrezionali del
legislatore, da esercitarsi ovviamente entro limiti di
ragionevolezza. Sicché deve considerarsi un errato presupposto
quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si
sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche
economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di
ispettore di Polizia e quelle di sottufficiale dell'Arma dei
Carabinieri (sentenza n. 455 del 1993). Quest'ultima qualifica,
peraltro, è da ritenersi ormai scomparsa alla luce del riordino dei
ruoli disposto dal citato d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Conclusivamente, deve ribadirsi che la nuova determinazione delle
retribuzioni (quale base del calcolo della misura delle pensioni) non
aveva formato oggetto della sentenza n. 277 del 1991, né si
presentava come un'operazione meramente conseguenziale alla stessa;
ma da quella declaratoria di incostituzionalità discendeva
l'esigenza di risolvere diversi e complessi problemi, tra i quali
anche quello concernente la decorrenza delle predette nuove
retribuzioni; problemi che rientravano nella competenza legislativa.
Nel caso specifico, avendo il legislatore previsto anche il
pagamento delle competenze arretrate nei limiti del quinquennio
antecedente alla data della sentenza n. 277 del 1991 di questa Corte,
non si ravvisa alcuna irragionevolezza della scelta concretamente
compiuta, come ha già ritenuto questa Corte con la sentenza n. 455
del 1993.
Il fatto poi che, nel disporre l'equiparazione economica degli
stipendi tra appartenenti alla Polizia di Stato ed appartenenti
all'Arma dei carabinieri, il legislatore non abbia ritenuto di
modificare anche il trattamento di quiescenza, non implica di per sé
la violazione dei precetti costituzionali indicati nell'ordinanza di
rimessione. Come la Corte ha più volte ribadito, infatti, "la
scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al
legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie
esigenze nel quadro della politica economica generale e delle
concrete disponibilità finanziarie" (sentenza n. 226 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5
(Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento
economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione
alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991
e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6
marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e
97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Piemonte, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte