Sentenza n. 248/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 246
e 247 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1S maggio 1972 dal tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Pavone Vito, Vescovo Pia, Pascazio
Francesco, Poliseno Pietro ed altri, iscritta al n. 286 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 247 del 20 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 2 ottobre 1972 dal pretore di Martina Franca
nel procedimento civile vertente tra Semeraro Giuseppe e Chimenti
Gaetano ed altro, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24
gennaio 1973;
3) ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal pretore di Martina Franca
nel procedimento civile vertente tra Casavola Antonia e Delfini
Giuseppina, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
4) ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal pretore di Portoferraio
nel procedimento civile vertente tra Ciacci Ulisse e Capuano Franco ed
altro, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Visto l'atto di costituzione di Pascazio Francesco e Poliseno
Pietro;
udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Giuseppe Luisi, per Pascazio e Poliseno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile vertente tra Vito Pavone, Pia
Vescovo ed altri, il tribunale di Bari - rilevato che la teste Maria
Mangarelli, di cui era stata richiesta l'escussione in quanto "presente
ai fatti", risultava essere moglie di una delle parti, onde era
incapace a deporre ai sensi dell'art. 247 c.p.c. - con ordinanza 15
maggio 1972, ritenutane previamente la rilevanza in causa e la non
manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 citato, secondo cui, appunto, "non possono
deporre il coniuge ancorché separato, i parenti ed affini in linea
retta e coloro che sono legati ad una delle parti da vincoli di
affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di
separazione personale o relative a rapporti di famiglia".
Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 3 della Costituzione e ne ha
motivato la prospettata violazione:
a) quanto all'art. 24, in base alla considerazione che "essendo la
testimonianza un mezzo di prova e la prova essendo il mezzo concreto
per dimostrare in giudizio la fondatezza della pretesa, il divieto di
sentire come testimoni determinate persone limita di fatto la
possibilità di far valere il proprio diritto";
b) quanto all'art. 3, sul rilievo della discriminazione che, in
duplice direzione, si realizza da una parte "tra il giudizio civile,
nel quale solo opera il divieto dell'art. 247 c.p.c., ed il giudizio
penale nel quale pure è ordinariamente innestato il processo civile
avente ad oggetto il risarcimento del danno"; e, d'altra parte, tra i
cittadini: dei quali alcuni, per un generico sospetto di parzialità,
vengono privati dell'esercizio del "diritto pubblico di collaborare con
l'amministrazione della giustizia" per il tramite dell'istituto,
appunto, della testimonianza.
2. - Analoga questione di legittimità dell'art. 247 c.p.c. - in
riferimento, però, al solo art. 3 della Costituzione (e sotto il
profilo unicamente della discriminazione tra giudizio civile e penale)
- ha sollevato, con ordinanze 2 ottobre 1972 e 20 giugno 1973, il
pretore di Martina Franca, in due giudizi civili vertenti,
rispettivamente, tra Giuseppe Semeraro e Gaetano Chimenti e tra Antonia
Casavola e Giuseppina Delfini.
3. - Infine, in un giudizio civile tra Ulisse Ciacci e Franco
Capuano, il pretore di Portoferraio, con ordinanza 11 ottobre 1973, ha
sollevato dubbio di legittimità, per contrasto con gli artt. 24 e 3
della Costituzione, oltre che della norma dell'art. 247 innanzi citata,
anche di quella del precedente art. 246 c.p.c., secondo cui "non
possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
Anche tale ultima sancita incapacità a testimoniare sarebbe,
infatti, secondo il giudice a quo "basata su una presunzione di
parzialità che non appare giustificata", in quanto, tra l'altro:
a) non trova applicazione nel processo penale dove possono essere
ammessi a deporre, oltre la stessa parte civile, quanti avrebbero
potuto costituirsi in giudizio per far valere una pretesa risarcitoria
o potrebbero esercitare tale facoltà in un successivo giudizio;
h) prescinde dall'accertamento di un effettivo interesse a rendere
una falsa testimonianza in rapporto alla pretesa che potrebbe
eventualmente essere fatta valere in giudizio dal teste.
4. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono soltanto
costituiti Francesco Pascazio e Pietro Poliseno, convenuti nel
procedimento pendente innanzi al tribunale di Bari, che hanno fatto
proprie le motivazioni adottate dall'ordinanza di rinvio, onde hanno
concluso nel senso di una declaratoria di incostituzionalità dell'art.
247 del codice di procedura civile. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del
codice di procedura civile, secondo cui non possono deporre il coniuge
ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono
legati a una delle parti da vincoli di adiliazione, salvo che la causa
verta su questioni di stato, di separazione personale, o relative a
rapporti di famiglia, appare fondata, in quanto si risolve in una
ingiustificata compressione del diritto di azione e di quello di difesa
garantiti dall'art. 24 della Costituzione.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che il
potere di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, così
come il diritto di difesa, deve, al pari di ogni altro diritto
garantito dalla Costituzione, essere regolato dalla legge ordinaria in
modo da assicurarne la effettività, e che - mentre non contrastano
con la predetta norma costituzionale le leggi che, circoscrivendo in
modo più o meno ampio la sfera delle situazioni sostanziali, si
limitano a determinare l'oggetto della garanzia giurisdizionale (v.
sentenze n. 8 e n. 57 del 1962 e n. 138 del 1968), o quelle che
comunque incidono sulla disponibilità della situazione sostanziale
(sentenza n. 45 del 1963) - la garanzia della tutela giurisdizionale
viene compromessa, "se si nega o si limita alla parte il potere
processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa
favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i
mezzi rappresentativi di quella realtà" (sent. n. 53 del 1 966).
È ben vero che l'esclusione o la limitazione della disponibilità
di un mezzo probatorio e in particolare del ricorso alla prova per
testi sono state dalla Corte ritenute costituzionalmente legittime, se
giustificate dalla esigenza di "salva guardia di altri diritti o altri
interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco
coordinamento" (sent. del 1963 n. 45; del 1966 citata; del 1970 n.
1I2), ma ciò non può dirsi per il divieto, sancito dalla norma
denunciata, di assumere come testi alcuni, più stretti, congiunti
delle parti, salvo che nelle cause relative a determinati rapporti ivi
indicati.
Il divieto non ha alcun riferimento all'oggetto specifico del
giudizio, né alla rilevanza degli interessi in giuoco, ma, pur
ammettendo in genere il mezzo della prova per testi, discrimina la
capacità, o legittimazione, di questi secondo che siano o non siano in
un dato rapporto personale con le parti.
Ricorre qui un giudizio preventivo, da parte del legislatore, di
inattendibilità della deposizione testimoniale di chi è legato alla
parte da stretto vincolo familiare.
A giustificare siffatto regime di aprioristica valutazione negativa
di credibilità non basta addurre criteri di probabilità. Esso - come
già rilevato dalla dottrina (e specialmente, fin dal secolo scorso, da
quella francese, con riguardo alle limitazioni delle prove testimoniali
dettate dagli artt. 268 e 283 del code de procedure civile del 1806) -
reca l'impronta di antichi istituti del processo canonico e comune e in
particolare del metodo d; valutazione quantitativa dei testi; e non ha
valida ragione d'essere nei moderni sistemi, che in conformità
dell'evoluzione giuridica universale in tema di prove tendono in misura
sempre più larga, pur con alcune limitazioni inerenti alle così dette
prove legali, al principio del libero convincimento del giudice. È
perciò che la maggior parte delle più moderne legislazioni straniere
respingono il criterio di una aprioristica esclusione del valore
probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata soltanto su
motivi di sospetto di non sincerità secondo indici di probabilità,
affidandone invece la valutazione al prudente apprezzamento del giudice
da compiersi a posteriori, caso per caso.
L'art. 247 del nostro codice processuale civile, non solo contrasta
con siffatta evoluzione giuridica, ma viola, per quanto sopra si è
detto, l'art. 24 della Costituzione, limitando ingiustificatamente il
diritto alla prova, che costituisce nucleo essenziale del diritto di
azione e di difesa.
La norma va, pertanto, dichiarata illegittima, restando assorbito
il profilo concernente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - Non fondata appare invece la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 246 c.p.c., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dal pretore di Portoferraio.
La norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un
qualsiasi interesse, il quale possa indurre a far sospettare della loro
sincerità, ma riguarda soltanto le persone "aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
Essa ha quindi una portata e una ratio ben diverse da quelle che erano
proprie della allegazione a sospetto già prevista dall'art. 237 del
codice di procedura civile del 1865 e della ricusabilità dei
cosiddetti temoins reprochables elencati nell'art. 283 del codice
francese del 1 806 (ora soppresso dalla legge di riforma del 22
dicembre 1958), il quale vi comprendeva, tra gli altri, gli eredi
presuntivi delle parti, i loro commensali, i dipendenti e domestici.
Il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione
al giudizio dimostra, come rilevato (sia pure non senza contrasti) in
dottrina, che il divieto dell'art. 246 è dettato in funzione del
principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di
incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio.
Questa antitesi non è stata vista dal legislatore soltanto con
riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte
in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la
quale viene chiesta l'attuazione della legge, ma anche rispetto al
titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio
da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in
nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica
dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in
giudizio.
Tali soggetti possono, secondo i casi, spiegare intervento in
giudizio, o ai sensi del secondo capoverso dell'art. 111 c.p.c. (il
quale, peraltro, non configura un intervento di terzo in senso proprio)
o sotto forma di intervento litisconsortile (come nella ipotesi di
pluralità di legittimati di cui si trovano esempi nell'art. 117 e
nell'art. 2377, capoverso, del codice civile, rispettivamente in tema
di annullamento di matrimonio e di impugnazione di deliberazioni
assembleari delle società) o adesivo autonomo (come è quello del
concreditore solidale), ovvero, infine, sotto forma di intervento
adesivo dipendente, di cui al capoverso dell'art. 105 c.p.c.
(intervento del subconduttore, del fideiussore, dell'obbligato in via
di regresso, ecc.).
Anche se chi versa in una delle predette situazioni sostanziali non
intervenga in giudizio, il legislatore lo ha, ai fini della capacità
di testimoniare, assimilato alla parte. E ciò non può dirsi
irrazionale. Se l'intervento è avvenuto', la incapacità ad essere
successivamente escusso come teste discende dalla qualità di parte che
assume l'interventore, mentre, nella ipotesi di intervento posteriore
alla testimonianza, questa perderebbe il suo valore probatorio, anche
se non esistesse la norma dell'art. 246 del codice di procedura
civile. Questa appare quindi dettata con riguardo alla prospettiva di
chi si mantenga estraneo al giudizio, e ciò nonostante, per la
particolare situazione giuridica che a lui fa capo, è in condizione,
secondo le regole di diritto sostanziale, di potere poi invocare a
proprio favore l'efficacia diretta o riflessa del giudicato, formatosi
col contributo della propria testimonianza.
La Corte non intende con ciò far propria l'interpretazione
restrittiva dell'art. 246 sostenuta da una parte della dottrina, la
quale ne limita l'applicabilità all'intervento adesivo dipendente.
Prendendosi atto dell'orientamento giurisprudenziale, che è nel
senso di una larga interpretazione, comprensiva di qualsiasi forma di
possibilità di intervento, basta considerare che, rispetto all'ipotesi
di chi potrebbe spiegare intervento principale per far valere un
diritto nei confronti di tutte le parti, appare pertinente
l'osservazione mossa in dottrina che in fatto nessuna delle parti avrà
interesse ad addurlo come teste; e, per quanto attiene all'intervento
adesivo dipendente, pur discutendosi, in qualche caso, se il giudicato
spieghi efficacia nei confronti di chi non è intervenuto, trattasi
comunque di casi marginali e trascurabili nella valutazione della
legittimità costituzionale della norma denunciata.
Questa, essendo fondata sulla efficacia estensiva del giudicato,
quanto meno in utilibus rispetto alle persone che dichiara incapaci di
testimoniare, s'inquadra, per una razionale assimilazione di esse alle
parti, nello stesso principio vigente nel nostro ordinamento
processuale civile che esclude la testimonianza delle parti in causa.
Non sussiste perciò il contrasto con l'art. 24 Cost., così come
ad esempio non viola tale disposizione la disciplina per cui uno dei
litisconsorti, pur potendosi giovare per la difesa del proprio diritto
dell'apporto delle argomentazioni e difese degli altri, non può
pretendere di farli escutere come testi, per attribuire alle loro
dichiarazioni il valore delle deposizioni testimoniali.
Né la questione può dirsi fondata, in riferimento all'art. 3
Cost., per le differenze prospettate nell'ordinanza rispetto al
processo penale, in cui l'offeso dal reato, anche se costituito parte
civile, può essere chiamato a deporre come testimone, perché la
diversità di trattamento è in funzione della diversa rilevanza degli
interessi che sono in giuoco nel processo penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice
di procedura civile;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 246 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Portoferraio, con
l'ordinanza 11 ottobre 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA-
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REA LE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte