Sentenza n. 249/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 395,
terzo comma, e 399 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa
il 25 maggio 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Porrone Giancarlo, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Il Giudice istruttore del Tribunale di Torino, a conclusione di
un'istruzione condotta con rito formale, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Porrone Giancarlo ed altri, imputati di
truffa aggravata ex art. 61 n. 7 del codice penale, esclusa
l'aggravante contestata, per essere il reato estinto a seguito di
"rinuncia (recte: remissione)" della querela: la decisione veniva
pronunciata "ritenendo sussistente la prova degli elementi
costitutivi del reato".
Avverso la detta sentenza il Porrone, esercente la professione di
avvocato, ricorreva per cassazione chiedendo di essere prosciolto nel
merito a norma dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura
penale.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 maggio 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di
procedura penale, "anche in relazione agli artt. 395, terzo comma, e
399 dello stesso codice", "nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui
all'art. 152 - comma secondo - cod. proc. pen., avverso la sentenza
del Giudice istruttore che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per remissione di querela".
Secondo la Corte di cassazione, a tale tipo di pronuncia sarebbero
riferibili le stesse argomentazioni adottate dalla sentenza n. 224
del 1983: infatti, pure la dichiarazione di estinzione del reato per
remissione della querela non comporta preclusione all'esercizio né
dell'azione civile risarcitoria (salvo che sia stata fatta espressa
rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, a
norma dell'art. 152, secondo comma, del codice penale) né
dell'azione disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti o di
esercenti libere professioni.
Di conseguenza, la norma denunciata priverebbe l'imputato "del
diritto, conferito, invece, al Pubblico Ministero, di impugnare con
l'appello la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione
di querela e perciò della possibilità di ottenere dal giudice di
appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere
il giudice di legittimità".
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
3. - La parte privata non si è costituita e non ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione reputa non manifestamente infondata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
legittimità dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura
penale, relativamente anche agli artt. 395, terzo comma, e 399 dello
stesso codice, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato
di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma
secondo, cod.proc.pen., avverso la sentenza del Giudice istruttore
che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della
querela". La norma impugnata risulterebbe in contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione, in quanto priverebbe l'imputato "del
diritto, conferito invece al Pubblico Ministero, di impugnare, con
l'appello, la sentenza istruttoria di proscioglimento per remissione
di querela e, perciò, della possibilità di ottenere dal giudice di
appello un riesame dei fatti più ampio di quello che può compiere
il giudice di legittimità".
2. - Posta di fronte ad un ricorso - con il quale l'imputato,
prosciolto per remissione della querela al termine di una complessa
istruzione formale (donde la rilevanza della questione in ordine
all'art. 387 e non anche agli artt. 395 e 399, concernenti
rispettivamente l'istruzione sommaria del pubblico ministero e quella
del pretore), si doleva che nella motivazione della sentenza
impugnata fosse stata ritenuta dal giudice istruttore "la esistenza
degli elementi costitutivi di un reato di truffa", chiedendo, "in
sostanza", attraverso l'annullamento senza rinvio di tale decisione,
"di essere prosciolto nel merito, in applicazione della norma di cui
al capoverso dell'art. 152 C.P.P." - la Corte di cassazione esprime
l'avviso che, anche nei riguardi dell'estinzione del reato per
remissione della querela, possano valere, in ordine alla mancata
previsione dell'appello, le argomentazioni svolte e, quindi, le
conclusioni raggiunte da questa Corte nella sentenza n. 224 del 1983.
Sentenza con la quale - muovendo dal rilievo secondo cui "le sentenze
istruttorie di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di
amnistia o di prescrizione che... escludono l'applicabilità
dell'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto contengono
una sostanziale dichiarazione di colpevolezza, possono arrecare agli
imputati pregiudizi di ordine morale e giuridico" - è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di
cui all'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen., avverso la sentenza
del Giudice istruttore, che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per amnistia o prescrizione".
3. - La questione è fondata.
La ratio decidendi posta a base, con riguardo all'amnistia ed alla
prescrizione, della sentenza n. 224 del 1983, ancora di recente
richiamata dalla sentenza n. 922 del 1988, non può non trovare
analoga estrinsecazione in rapporto alla remissione della querela,
anch'essa qualificata dal nostro ordinamento penale causa di
estinzione del reato (art. 152, primo comma, del codice penale): una
causa di estinzione che, per il fatto di implicare la mancata
ricusazione del querelato, appare particolarmente accostabile
all'amnistia da quando (v. sentenza n. 175 del 1971) è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 151, primo comma,
del codice penale nella parte in cui esclude la rinuncia
all'applicazione di quest'ultima.
Allorché la sentenza istruttoria di proscioglimento riconosce che
il reato è estinto per remissione della querela dopo aver accertato
l'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, così
escludendo l'applicabilità delle formule più ampiamente liberatorie
richiamate nel secondo comma dell'art. 152 del codice di procedura
penale (ipotesi inevitabile quando, come nella specie, la
procedibilità a querela e, perciò, la remissione di questa abbiano
assunto rilievo solo in seguito all'esclusione della circostanza
aggravante che rendeva il fatto contestato perseguibile d'ufficio),
non può negarsi all'imputato prosciolto per remissione della querela
l'interesse a sottoporre la mancata applicazione dell'art. 152,
secondo comma, del codice di procedura penale alla verifica di un
giudice di merito prima che alla verifica del giudice di
legittimità. Anche se l'uno e l'altro, data la presenza di una causa
di estinzione del reato, debbono decidere "allo stato degli atti",
solo il primo può prendere in esame e vagliare direttamente le
risultanze processuali. La corte di cassazione deve, invece,
attenersi alla situazione di fatto quale emerge dalla sentenza
impugnata.
Evidente è il pregiudizio di ordine morale che deriva al
prosciolto dall'enunciata sussistenza degli elementi costitutivi del
reato oggetto di addebito, ma nemmeno vanno esclusi pregiudizi di
ordine giuridico. Se è vero che la sentenza istruttoria di
proscioglimento, qualunque ne sia la formula, mai comporta, data la
sua inidoneità ad assumere efficacia di giudicato, preclusione
all'esercizio sia dell'azione risarcitoria sia dell'azione
disciplinare, è altrettanto vero che ben diversa influenza possono
avere nei giudizi extra-penali l'accertamento e la valutazione dei
fatti operate dal giudice penale, a seconda che siano sfociate o no
nel riconoscimento della sussistenza di elementi rilevanti a fini
risarcitori e disciplinari. Persino quando nell'atto di remissione il
querelante abbia fatto espressa rinuncia alla restituzione ed al
risarcimento del danno, come permette l'art. 152, quarto comma, del
codice penale, con conseguente definitiva preclusione dell'azione
civile risarcitoria (circostanza, peraltro, non verificatasi nella
specie), restano la possibile influenza sull'azione disciplinare e,
in ogni caso, il sempre delicato pregiudizio di ordine morale.
4. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di
procedura penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo
abbia prosciolto per estinzione del reato per remissione della
querela", questa Corte non ha motivo di adottare analoga pronuncia -
nemmeno ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - nei
confronti dell'art. 395, secondo comma, del codice di procedura
penale, pur indirettamente richiamato dal giudice a quo, in quanto
tale comma non contiene alcuna autonoma previsione di impugnabilità
per le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal
giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero al termine
dell'istruzione sommaria, ma si limita a richiamare per il
procuratore generale e per l'imputato "le facoltà indicate nell'art.
387".
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve,
invece, essere dichiarata d'ufficio l'illegittimità costituzionale
dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, anch'esso
indirettamente richiamato dal giudice a quo, "nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura
penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per remissione della querela".
Non vi è, infine, motivo di occuparsi degli artt. 512 n. 2 e 513
n. 3 del codice di procedura penale, concernenti l'appellabilità
delle sentenze dibattimentali da parte dell'imputato, giacché
entrambi, grazie alla novellazione operata dagli artt. 3 e 4 della
legge 31 luglio 1984, n. 400, consentono espressamente all'imputato
di proporre appello qualora il proscioglimento sia stato pronunciato
per estinzione del reato, con il solo limite che non si tratti di
proscioglimento da contravvenzione punibile esclusivamente con
l'ammenda, aspetto qui non in discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,
terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura
penale, avverso la sentenza del giudice istruttore che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per remissione della querela;
b) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 399,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del codice di procedura
penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per remissione della querela.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte