Sentenza n. 252/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani), in relazione agli artt. 27, 28 e 29
della stessa legge e degli artt. 657 e segg. del codice di procedura
civile, promossi con ordinanze emesse in data 26 ottobre 1981 dal
Pretore di Cirié, 23 gennaio 1982 dal Pretore di Torino, 2 febbraio,
29 gennaio, 6 marzo, 9 aprile 1982 (n. 5 ordinanze) dal Pretore di
Cirié, 15 aprile (n. 2 ordinanze), 6 e 24 maggio, 1 e 17 giugno 1982
dal Pretore di Roma, 30 aprile, 26 giugno 1982 (n. 2 ordinanze) dal
Pretore di Cirié, 8 giugno 1982 dal Pretore di Roma, 24 agosto e 27
luglio 1982 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Carrara e 3 settembre 1982
dal Pretore di Udine, rispettivamente iscritte al n. 805 del registro
ordinanze 1981 ed ai nn. 177, 243, 244, da 402 a 407, 424, 425, 426,
501, 528, 559, 561, 663, 664, 689, 719, 739, 740, 741 e 776 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 96, 248, 262, 317, 324, 331, 351 e 357 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un processo civile tra Collovati Ida, locatrice,
e Crepaldi Paolo, conduttore, avente per oggetto licenza per finita
locazione ai sensi dell'art. 58 lett. c, della legge 27 luglio 1978 n.
392, il Pretore di Cirié, con ordinanza del 26 ottobre 1981 (in G. U.
n. 96 del 7 aprile 1982, reg. ord. n. 805 del 1981), sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata
per contrasto con gli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione.
Precisava il Pretore che l'impugnato art. 3 - nella parte in cui
attribuisce al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla
sua scadenza quadriennale, anche in assenza di una propria necessità -
sembrava contrastare col principio di eguaglianza, non tutelando
l'interesse del conduttore alla stabilità del rapporto e dando così
luogo a "sperequazioni" in suo danno.
La norma appariva altresì in contrasto con il criterio
dell'utilità sociale, a cui il secondo e terzo comma dell'art. 41
Cost. sottopongono l'iniziativa economica privata, nonché con la
funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 secondo comma
Cost.
2. - Il medesimo Pretore sollevava le stesse questioni di
legittimità costituzionale, senza motivarne la rilevanza nei giudizi a
quibus, con le ordinanze 2 febbraio 1982, in causa Valenti Antonino
contro Tomei Ivo (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n.
243 del 1982); 6 marzo 1982, in causa Eterno Giovanni contro Boetani
Raffaele (reg. ord. n. 402 del 1982 in G. U. n. 317 del 17 novembre
1982); con cinque ordinanze in data 9 aprile 1982, in causa Bertolino
Renato contro Di Perna Ignazio (reg. ord. n. 403 del 1982); Bertolino
Renato contro Dalena Francesco (reg. ord. n. 404 del 1982), tutt'e due
pubblicate in G. U. n. 317 del 17 novembre 1982; Bertolino Renato
contro Chiardola Giancarlo (reg. ord. n. 405 del 1982), Bria Franco
contro Maestrello Alberto (reg. ord. n. 406 del 1982); Bria Franco
contro Testa Mario (reg. ord. n. 407 del 1982), tutt'e tre pubblicate
in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982; 30 aprile 1982, in causa Regaldo
Miranda contro Lipera Natale (in G. U. n. 351 del 22 dicembre 1982,
reg. ord. n.561 del 1982); 26 giugno 1982, in causa Brach Prever
Giampiero contro Salabrini Attilio (in G. U. n. 357 del 29 dicembre
1982, reg. ord. n. 633 del 1982), 26 giugno 1982, in causa Brach Prever
Giampiero contro Di Benedetto Michelino (in G. U. n. 357 del 29
dicembre 1982, reg. ord. n. 664 del 1982).
Il Pretore, nell'ordinanza 29 gennaio 1982, in causa soc. Alfa
Centauri contro Cardone Carmelo (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982,
reg. ord. n. 244 del 1982) sollevava infine questione di legittimità
costituzionale dell'art. 65 1. n. 392 del 1978, che richiama il
precedente art. 3 per i contratti in corso all'entrata in vigore della
legge stessa, rifacendosi, mutatis mutandis, ai motivi già addotti con
l'ordinanza di cui al n. 1.
3. - Nel corso di un processo civile tra Faccioli Arturo, locatore,
e Pofi Gino, conduttore, avente per oggetto sfratto per finita
locazione, il Pretore di Torino, con ordinanza del 23 gennaio 1982 (in
G. U. n. 248 dell'8 settembre 1982, reg. ord. n. 177 del 1982)
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 65
della legge n. 392 del 1978, nonché degli artt. "657 e ss." cod. proc.
civ.
Il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettevano al
locatore di determinare lo scioglimento del rapporto locativo senza
dimostrare un suo interesse prevalente sull'interesse del conduttore
all'abitazione (artt. 1 e 3 l. n. 392 del 1978), anche nel caso di
contratti in corso all'entrata in vigore della legge citata (art. 65) e
servendosi di un procedimento speciale (art. 657 e ss. cod. proc. civ.
cit.), contrastassero con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 Cost.
Osservava il giudice a quo che gli artt. 2 e 3 Cost., garantendo i
diritti inviolabili della persona, esigendo l'adempimento dei doveri di
solidarietà sociale e sancendo il principio di eguaglianza,
escludevano che il bene abitativo potesse essere sottratto al
conduttore dal proprietario il quale avesse con altri immobili già
soddisfatto le sue "esigenze abitative".
Il contrasto tra le disposizioni impugnate e l'art. 3 Cost., veniva
prospettato altresì considerando il più favorevole (e ingiustificato)
trattamento riservato nella materia ora detta dagli artt. 27, 28, 29 l.
n. 392 del 1978 ai conduttori di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione.
Notava ancora il Pretore che, gli artt. 41 e 42 Cost. tutelavano
l'iniziativa economica e la proprietà privata solo nei limiti
dell'utilità sociale.
Riteneva infine il giudice rimettente che l'art. 47 Cost., parlando
di accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione,
configurasse un diritto alla casa concettualmente distinto dal diritto
di proprietà sulla medesima: ché, anzi, ove il soggetto avesse già
soddisfatto il proprio interesse all'abitazione, il diritto di
proprietà su una casa eccedente il suo bisogno avrebbe dovuto cedere
rispetto all'interesse dell'inquilino ad abitare.
4. - Nel corso di un processo civile tra Malizia Saverio e
Antognozzi Osvaldo, il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 aprile
1982 (in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982, reg ord. n. 424 del 1982)
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58,
65, l. n. 392 del 1978, dubitando che essi, disciplinando l'istituto
della finita locazione contrastassero: con l'art. 3 Cost., in quanto il
"mancato accesso alla proprietà" di un alloggio discriminerebbe il
cittadino; con l'art. 31 Cost., perché i detti articoli
ostacolerebbero la formazione della famiglia; con l'art. 42 Cost., dato
che essi ostacolerebbero altresì la proprietà "come aspirazione di
coloro che non ne hanno ancora l'attuale godimento e non sono in grado
di accedervi".
5. - Lo stesso Pretore emetteva le seguenti ordinanze di contenuto
identico a quella di cui ora s'è detto: 15 aprile 1982, in causa Giuli
Giulia contro Antonelli Gioacchino (reg. ord. n. 425 del 1982); 6
maggio 1982 in causa Marucci Americo contro Oreti Dante (reg. ord. n.
426 del 1982), entrambe in G. U. n. 324 del 24 novembre 1982; 24 maggio
1982, in causa Giorgi Giorgio contro Di Rosa Umberto (reg. ord. n. 501
del 1982); 1 giugno 1982, in causa Alfonso Salvatore contro
Gianvincenzo Silvana (reg. ord. n. 528 del 1982), entrambe in G. U. n.
331 del 1 dicembre 1982; 17 giugno 1982, in causa Valli Giannetto
contro Giustri Anna (in G. U. n. 351 del 22 dicembre 1982, reg. ord.
n. 559 del 1982), 8 giugno 1982, in Causa Stramacci Maria Paola contro
Serra Elena (in G. U. n. 357 del 29 dicembre 1982, reg. ord. n. 689
del 1982).
6. - Questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 l.
n. 392 del 1978, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con
motivazione sostanzialmente coincidente con quella dell'ordinanza del
Pretore di Torino, venivano sollevate dal Pretore di Carrara con
quattro ordinanze di identico contenuto emesse in data 24 agosto 1982,
in causa Ceccarelli Velia contro Gatti Bernardo (reg. ord. n. 719 del
1982) nonché in data 27 luglio 1982, in causa Landucci Vittorio contro
Cecchi Mirella (reg. ord. n. 739 del 1982), in causa Boni Pietro contro
Ricci Domenico (reg. ord. n. 740 del 1982) e in causa Musetti Nilde
contro Antonio Enrico (rea. ord. n. 741 del 1982).
Le stesse questioni venivano sollevate altresì, ma impugnando il
solo art. 3 l. cit., dal Pretore di Udine con ordinanza 3 settembre
1982, emessa in causa Colledan Ida contro soc. Rai-Radiotelevisione
Italiana (reg. ord. n. 776 del 1982).
Tutte le dette ordinanze, regolarmente comunicate e notificate,
venivano pubblicate nella G. U. n. 357 del 29 dicembre 1982.
7. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte
le cause, eccependo preliminarmente la inammissibilità di alcune delle
ordinanze perché motivate senza alcun riferimento alle fattispecie
concrete. Nel merito l'interveniente osservava che l'insindacabile
scelta da parte del locatore di non rinnovare la locazione esprimeva
una facoltà compresa nel diritto di proprietà sulla casa e che la
solidarietà sociale, di cui all'art. 2 della Costituzione, non
comportava il consolidamento giuridico di ogni situazione di fatto,
quale la detenzione dell'immobile da parte del conduttore.
Quanto all'art. 3 Cost., la Presidenza del Consiglio negava che
l'inquilino si trovasse in una posizione di ineguaglianza rispetto al
locatore, considerate complessivamente le disposizioni della legge n.
392 del 1978. Inoltre la situazione del conduttore di una casa
d'abitazione non poteva parificarsi a quella del conduttore di un
immobile non abitativo, che perseguiva finalità economiche diverse,
operando in peculiari condizioni ed essendo soggetto ad un canone
liberamente determinato: ciò che giustificava la diversità di
trattamento lamentata in alcune delle ordinanze di rimessione.
Era infine da escludere che la funzione sociale attribuita
dall'art. 42 Cost. alla proprietà privata potesse portare a svuotare
questo diritto del suo contenuto (l'iniziativa economica privata, di
cui all'art. 41, era estranea alla materia in esame), e che l'art. 47
Cost. conferisse una rilevanza pubblica alle abitazioni private. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano, sia pure sotto profili e
con argomenti non sempre coincidenti, la medesima questione; pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Va poi rilevato che, dei provvedimenti di rimessione del
Pretore di Cirié, risultano adeguatamente motivati soltanto quelli di
cui ai nn. 805/81 e 244/82 reg. ord., mentre tutti gli altri (nn.
243, da 402 a 407, 561, 663 e 664/82) non danno affatto ragione della
rilevanza della prospettata questione sulle fattispecie concrete che
formano oggetto dei singoli giudizi di merito: pertanto, rispetto ad
essi si impone una pronunzia di inammissibilità.
3. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale
degli artt. l, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge
sull'equo canone), i quali considerano il contratto di locazione come
contratto a tempo determinato, con la conseguenza che allo spirare del
termine finale, pattuito convenzionalmente ovvero stabilito dalla
legge, cessa il relativo rapporto (a meno che non vi sia stata
volontaria rinnovazione). Secondo i predetti giudici, il legislatore
ordinario avrebbe dovuto disciplinare il negozio in esame come
contratto a tempo indeterminato e abilitare il locatore a riavere il
godimento del bene esclusivamente in presenza di una "giusta causa". Al
riguardo vengono invocati, come parametri, gli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e
47 Costituzione, ma in proposito è da osservare che alcuni di tali
precetti sono richiamati nelle ordinanze di rimessione con affermazioni
assiomatiche ovvero approssimative, per cui non è facile coglierne
l'effettivo significato e la reale incidenza sulla questione
prospettata.
4. - Ciò si verifica rispetto all'art. 2 prima parte della
Costituzione, invocato dal Pretore di Torino sulla considerazione che
la "stabilità della situazione abitativa" costituirebbe il
"presupposto sine qua (rectius quo) non" per l'esercizio dei diritti
inviolabili e perciò dovrebbe essere garantita dal legislatore "nel
modo più lato".
Rileva in proposito la Corte che indubbiamente l'abitazione
costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita
dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e
concretamente tutelato dalla legge (cfr. per qualche riferimento: sent.
20 marzo 1980 n. 33). Ciò va ribadito in un momento tanto delicato del
mercato edilizio nazionale anche sulla scorta dell'art. 25 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre
1948) e dell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici,
sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre
1978 in seguito ad autorizzazione disposta con l. 25 ottobre 1977 n.
881) che auspicano l'accesso di tutti gli individui all'abitazione.
Né la Corte può omettere di osservare che il complesso ed annoso
problema potrà essere avviato - almeno parzialmente - a soluzione
soltanto se vi sarà quel necessario e indispensabile sviluppo
dell'edilizia pubblica e privata che determini un adeguato incremento
dell'offerta di alloggi. La disciplina dell'equo canone presupponeva
appunto per il suo buon funzionamento un congruo aumento di case di
abitazione, aumento che doveva conseguire alla contestuale legge 5
agosto 1978 n. 457, nota come "piano decennale per l'edilizia", la
quale, invece, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria
attuazione.
Ma, ciò precisato, deve la Corte rilevare come non possa
convenirsi con l'ordinanza di rimessione nel considerare l'abitazione
come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti
dalla l.a parte dell'art. 2 della Costituzione, trattandosi di una
costruzione giuridica del tutto estranea al nostro ordinamento
positivo. Se, invero, i diritti inviolabili sono, per giurisprudenza
costante, quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della
personalità umana, non è logicamente possibile ammettere altre figure
giuridiche, le quali sarebbero dirette a funzionare da "presupposti" e
dovrebbero avere un'imprecisata, maggiore tutela.
5. - Del pari non sembra puntuale il richiamo dello stesso Pretore
all'art. 2 seconda parte Cost. relativo ai doveri inderogabili di
solidarietà al cui adempimento i cittadini sono tenuti. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato, spetta al legislatore
l'individuazione di tali doveri nonché dei modi e dei limiti relativi
all'adempimento stesso (cfr. sent. n. 12/1972; n. 29/1977). E tale
orientamento non può non essere confermato e seguito, essendo evidente
come l'individuazione suddetta vada effettuata nell'ambito di un'ampia
discrezionalità in quanto implica il necessario contemperamento di
opposti interessi: essa pertanto esorbita dai compiti della Corte, alla
quale spetta soltanto il giudizio di legittimità costituzionale con
esclusione di ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato
sull'uso del potere discrezionale del Parlamento (art. 28 l. 11 marzo
1953 n. 87).
6. - Tutti i giudici rimettenti hanno invocato come parametro anche
l'art. 3 Cost. in quanto le norme impugnate violerebbero, secondo
l'assunto dei giudici stessi, il principio di eguaglianza sotto duplice
profilo e cioè: a) perché trascurerebbero la tutela della parte meno
abbiente, ossia più debole, quale il conduttore; b) perché rispetto
alla durata del contratto riserverebbero al conduttore di immobile
destinato ad abitazione un trattamento ingiustificatamente deteriore
rispetto al conduttore di immobile destinato ad uso diverso.
Riguardo al primo aspetto, osserva la Corte che quanto dedotto dai
giudici a quibus non concerne propriamente il principio di eguaglianza,
per la chiara eterogeneità delle situazioni considerate, ma in effetti
si risolve nella censura fondamentale, relativa ai limiti della
proprietà edilizia nei rapporti intersoggettivi tra conduttore e
locatore - di cui si dirà in seguito - e pertanto rimane in essa
assorbita. Una propria autonomia ha invece il secondo profilo, con cui
le ordinanze di rimessione lamentano una disparità di trattamento tra
conduttore di immobile destinato ad uso di abitazione e conduttore di
immobile destinato ad altro uso: a quest'ultimo, secondo le dette
ordinanze, sarebbe riservato un trattamento migliore, in quanto egli,
alla scadenza del contratto, ha diritto, in base agli artt. 28 e 29
cit. l. n. 392 del 1978, alla rinnovazione dello stesso (a meno che
non ricorra una giusta causa per il locatore, come previsto appunto nel
suddetto art. 29): rinnovazione che invece non è prevista per gli
immobili destinati ad uso di abitazione, mentre l'ordinamento giuridico
dovrebbe apprestare al conduttore di tali immobili una garanzia più
energica ed efficace a tutela del bene primario costituito
dall'abitazione.
La censura non può essere condivisa.
Per stabilire correttamente se vi sia la pretesa parità delle
situazioni prospettate - parità che, com'è noto, sta alla base del
principio di eguaglianza - e la corrispondente ingiustificata
diseguaglianza di trattamento da parte delle norme impugnate, i giudici
a quibus avrebbero dovuto comparare le stesse situazioni in base alla
normativa applicabile complessivamente considerata e non già, come
hanno fatto, sulla scorta di singole disposizioni, avulse dal sistema
introdotto con la l. n. 392 del 1978.
Ora, in proposito è decisivo osservare come il regime dell'equo
canone si applica soltanto agli immobili adibiti ad uso di abitazione
(art. 12 e segg. l. cit.) e non pure a quelli destinati ad uso
diverso, sicché tale differente regime, che incide in maniera assai
rilevante nei rapporti tra locatore e conduttore (sono note le
pressanti insistenze dei conduttori di immobili non destinati ad
abitazione per estendere anche a loro la disciplina dell'equo canone)
esclude già di per sé la possibilità di configurare la parità delle
situazioni messe a raffronto.
Inoltre devesi aggiungere che, come già rilevato dalla Relazione
ministeriale al Disegno di legge, il trattamento differenziato, quanto
alla durata del contratto, trova fondamento anche nella eventualità
che gli operatori economici debbano investire somme non indifferenti
per utilizzare l'immobile ai fini dell'attività commerciale o
industriale praticate.
E tutto ciò conferma che non sussiste la dedotta violazione del
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
7. - Non sembra poi pertinente quanto dedotto esclusivamente dal
Pretore di Roma, secondo cui la disciplina vigente in tema di durata
del contratto di locazione contrasterebbe con l'art. 31 Costituzione,
in quanto ostacolerebbe la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi.
A parte, invero, ogni considerazione sul carattere puramente
direttivo della norma, va rilevato che essa può concernere soltanto
quelle situazioni legate da un rapporto di necessità con la formazione
della famiglia e non già tutto ciò che in maniera puramente indiretta
ed eventuale può avere qualche riflesso su di essa. E necessario, in
altri termini, un nesso di stretta conseguenzialità tra il fatto
considerato e la formazione della famiglia e non soltanto una possibile
mera influenza di carattere indiretto o riflesso. E proprio per ciò
questa Corte ha già ritenuto, rispetto ad una fattispecie diversa ma
riconducibile allo stesso principio, l'estraneità del suindicato
precetto costituzionale (cfr. sent. n. 4 del 1976) relativamente alla
materia delle locazioni.
8. - Parimenti non sembra pertinente il richiamo contenuto nelle
ordinanze dei Pretori di Cirié, Torino, Roma, Carrara e Udine,
all'art. 41 Cost., concernente l'iniziativa economica privata: infatti
quest'ultima si sostanzia nella libertà di svolgere attività relative
alla funzione imprenditoriale, mentre le norme impugnate si riferiscono
soltanto al godimento di un bene non produttivo quale l'immobile
destinato ad abitazione. Del resto, sembra che gli stessi giudici a
quibus abbiano richiamato l'art. 41 non tanto in sé considerato quanto
per trarre dal limite dell'utilità sociale, in esso sancito, un
elemento per rafforzare le ragioni addotte a favore dell'impugnativa in
base all'art. 42 Cost. su cui, come già si è accennato, si incentra
il vero problema.
9. - Esso è prospettato in maniera sostanzialmente coincidente da
tutte le ordinanze di rimessione, le quali pongono l'accento sul
secondo comma del cit. art. 42 per dedurne che il diritto di
proprietà deve adempiere ad una funzione sociale e che pertanto non
sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero
spirare del termine finale: il contratto deve durare, secondo le
predette ordinanze, a tempo indeterminato (a meno che non vi sia
rinuncia da parte del conduttore) sin quando non intervenga "una giusta
causa" che sola può consentire al locatore di riottenere la
disponibilità dell'immobile.
La Corte non crede di poter consentire sull'interpretazione
dell'art. 42 secondo comma Cost. data dai giudici a quibus, dovendo
invece confermare il suo orientamento, numerose volte espresso.
La norma suddetta non ha, come pure si è sostenuto da una parte
della dottrina, trasformato la proprietà privata in una funzione
pubblica. Ciò inequivocabilmente risulta dal suo preciso tenore: "La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". La
Costituzione dunque ha chiaramente continuato a considerare la
proprietà privata come un diritto soggettivo, ma ha affidato al
legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle
opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi
interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale.
Indubbiamente detta funzione, con il solenne riconoscimento avuto
dalla Carta fondamentale, non può più essere considerata, come per il
passato, quale mera sintesi dei limiti già esistenti nell'ordinamento
positivo in base a singole disposizioni; essa rappresenta, invece,
l'indirizzo generale a cui dovrà ispirarsi la futura legislazione. Ma
- ripetesi - l'attuazione dell'indirizzo suddetto è riservata, per il
testuale disposto costituzionale, al legislatore ordinario, il quale
dovrà provvedervi secondo il criterio indicato dal Costituente.
Non si può quindi convenire nell'impostazione di fondo delle
ordinanze di rimessione, che accolgono un'interpretazione non
consentita dal dettato costituzionale.
10. - Va poi osservato che la disciplina del contratto di locazione
fa parte di un complesso normativo (la c.d. legge sull'equo canone), in
cui le singole disposizioni sono strettamente collegate, non solo sul
piano giuridico ma anche - e forse ancor più - su quello economico e
sociale: non è perciò possibile, come invece vorrebbero le ordinanze
di rimessione, incidere su una singola disposizione, essenziale e
qualificante nell'economia dell'assetto normativo, trascurando i
riflessi e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina. Ciò rende
ancor più chiaro come si chieda alla Corte una pronunzia la quale
sostanzialmente comporta una rielaborazione della materia, il che,
all'evidenza, è compito esclusivo del legislatore.
Né ha consistenza il generico richiamo, di cui all'ordinanza del
Pretore di Torino, alle legislazioni della Francia e della Repubblica
federale tedesca, giacché quanto è avvenuto in quei Paesi con
l'emanazione di nuove leggi (successive alla detta ordinanza: Loi n.
82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des
locataires et des bailleurs; Gesetz zur Erhohung des Angebots an
Mietwohnungen del 20 dicembre 1982) conferma che in questa materia vi
è largo spazio per la discrezionalità delle scelte da parte del
legislatore (il che in linea di principio non comporta, ben s'intende,
che la scelta adottata sia sottratta all'osservanza dei principi
costituzionali) .
Neppure può considerarsi esatta l'asserzione dello stesso Pretore,
secondo cui il principio della durata illimitata del contratto (salvo
giusta causa di recesso) sarebbe stata accolta dalle predette
legislazioni: e ciò perché il cosiddetto droit au maintien del
conduttore trova, nella legislazione francese, numerosi e congrui
strumenti di bilanciamento a favore del locatore, mentre il principio
del berechtigtes Interesse, che nella legislazione tedesca
legittimerebbe esso soltanto lo scioglimento del rapporto di locazione,
è fortemente limitato, per non dire sostanzialmente accantonato, nella
legge sopra citata, volta - come risulta anche dal suo titolo - a
superare una situazione di stasi nel mercato degli affitti.
Si deve quindi concludere che le scelte operate dal legislatore
italiano non appaiono incompatibili con la norma costituzionale ora
considerata: ciò non significando, ovviamente, che, nell'ambito di
discrezionalità lasciato dal Costituente alla legge ordinaria, le
dette scelte siano le sole compatibili con la Carta fondamentale e che
non possano essere mutate.
11. - A sostegno della proposta impugnativa il Pretore di Torino ha
richiamato anche l'art. 47 secondo comma Cost. nella parte in cui
dispone che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell'abitazione". Ma il richiamo non sembra conferente
in quanto la norma cit., come agevolmente si desume dal suo tenore, è
diretta a promuovere e favorire la proprietà privata dell'abitazione;
e ciò, non solo e non tanto al fine di rendere la proprietà
accessibile a tutti, il che è già previsto nell'art. 42 secondo comma
Cost., quanto, particolarmente, allo specifico scopo di accogliere e
soddisfare un'aspirazione largamente diffusa nel nostro Paese, per cui
la proprietà dell'abitazione è considerata una condizione di
tranquillità e sicurezza (è noto come l'Italia abbia in Europa il
maggior numero - che oscilla sul 60% - di case abitate da proprietari).
Quanto dedotto dall'ordinanza di rimessione risulta antitetico alla
volontà della norma costituzionale, perché il suo accoglimento non
porterebbe a favorire la formazione del risparmio quale mezzo di
accesso alla proprietà dell'abitazione, ma al contrario, facendo
perdurare illimitatamente il rapporto locatizio, disincentiverebbe la
tendenza al risparmio medesimo, con l'intuitiva conseguenza di ridurre
- e non estendere - il numero delle persone che possono divenire
proprietarie dell'immobile da adibire a propria abitazione (cfr. in
tali sensi: sent. 16 aprile 1980 n. 58) .
La Corte non ignora che da qualche scrittore è stata avanzata una
diversa lettura del cit. art. 47, che garantirebbe il diritto
all'abitazione, ma la proposta interpretazione, pur se abilmente
sostenuta, non risulta consentita dai comuni canoni ermeneutici e
pertanto non può trovare accoglimento. Senza dire che, in ogni caso,
la disciplina del preteso diritto dovrebbe essere posta dal
legislatore, rientrando nella sua discrezionalità la scelta dei modi
più idonei per il raggiungimento del fine proposto; sicché, se anche
la premessa fosse esatta, non ne deriverebbe affatto la conseguenza che
ne vorrebbe trarre il giudice a quo.
12. - Esaurito così l'esame delle impugnate norme di natura
sostanziale, devesi, infine, brevemente accennare alla parte residua
dell'ordinanza del Pretore di Torino, il quale dubita anche della
legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 657 e segg.
cod. proc. civile, i quali, secondo la formulazione dell'ordinanza di
rimessione, da un lato, esonerano il locatore dal provare la giusta
causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze
abitative; e, dall'altro, non permettono al giudice di valutare i
contrapposti interessi delle parti, impedendogli "di realizzare così,
con il processo, l'obiettivo di giustizia sostanziale".
Sembra alla Corte che la censura non costituisca altro che la
ripetizione di quanto dedotto sul terreno del diritto sostanziale e
valgono quindi i rilievi esposti in quella sede; comunque, se diverso
ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in
base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di
mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a
sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale" spettando, invece,
al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice
applicare le relative norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn.
243, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 561, 663, 664 del 1982;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge
sull'equo canone) nonché degli artt. 657 e segg. cod. proc. civile
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost. dai
Pretori di Torino, Roma, Carrara e Udine con le ordinanze indicate in
epigrafe e dal Pretore di Cirié con le ordinanze nn. 805 del 1981 e
244 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte