Sentenza n. 252/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 312, n.
2, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Olivotti
Adriano contro il procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello di Bologna ed altri, iscritta al n. 676 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso dal ricorso ex art. 111 della
Costituzione di Adriano Olivotti avverso il decreto della Corte
d'appello di Bologna che aveva ritenuto non potersi far luogo
all'adozione del maggiorenne Moreno Delfari, figlio del coniuge del
ricorrente, in ragione della presenza di due figli minorenni nati dal
matrimonio del ricorrente con la madre dell'adottando, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 21 novembre 1994, pervenuta alla Corte
costituzionale il 15 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale:
a) "dell'art. 291 del codice civile, quale risulta
dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
557 del 1988, nella parte in cui non prevede che possa aversi
adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti
legittimi o legittimati in età minore, anche quando l'adottando sia
figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel
nucleo familiare facente capo a tale coppia";
b) "dell'art. 312, n. 2, del codice civile, nella parte in cui,
limitando la funzione valutativa del tribunale alla convenienza
dell'adozione per l'adottando, non riconosce a tale organo poteri
idonei al compimento di un più complesso esame, demandando al
giudice la valutazione degli interessi in campo e della obiettiva
convenienza dell'adozione in rapporto al fine di rafforzamento
dell'unità familiare".
L'ordinanza richiama preliminarmente la giurisprudenza di questa
Corte che ha ammesso la possibilità di deroga al divieto di adozione
di maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati
maggiori di età e consenzienti oppure incapaci di esprimere
l'assenso perché interdetti o irreperibili (sentenze nn. 557 del
1988 e 345 del 1992). La questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice civile mirante a rendere flessibile il
divieto anche in presenza di figli minorenni è stata, invece,
respinta dalla sentenza n. 53 del 1994 sul riflesso che la loro
incapacità, diversamente da quella dell'interdetto, ha carattere di
"predeterminata transitorietà" tale da escludere che possa essere
rimesso al giudice l'apprezzamento discrezionale dell'opportunità di
prescindere dal loro assenso, anziché attendere che essi abbiano
conseguito, con la maggiore età, la capacità di esprimerlo.
Ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che l'ultima sentenza
non precluda una soluzione diversa nel caso in cui l'adottando sia
figlio del coniuge dell'adottante e conviva con i due coniugi e i
figli minori nati dal loro matrimonio. In questo caso la rigidità
del divieto contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il
profilo del principio di ragionevolezza, perché contraddice la
logica della sentenza n. 557 del 1988, che ha aperto la procedura a
più ampie valutazioni ponderate dei vari interessi da parte del
giudice, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché
impedisce che l'adozione di un maggiore di età, analogamente
all'adozione di un minore nel caso particolare previsto dall'art. 44,
primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, possa
servire allo scopo di formalizzare un rapporto di fatto integrato
nell'unità di una famiglia legittima rafforzando la coesione della
famiglia medesima.
La questione sub b) è sollevata in via conseguenziale, considerato
che la questione sub a) implica l'esigenza di una ponderazione di
tutti gli interessi concorrenti nel caso da decidere, mentre l'art.
312 del codice civile, sul presupposto dell'impugnata valutazione
legale che ammette l'adozione soltanto in assenza di figli legittimi
minori, demanda al giudice soltanto la valutazione della convenienza
dell'adozione per l'adottando.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata alla stregua della sentenza n. 53 del 1994. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 291 del codice civile, modificato dalla sentenza di
questa Corte n. 557 del 1988, nella parte in cui non prevede la
possibilità di adozione di un maggiorenne, da parte di chi abbia
discendenti legittimi o legittimati in età minore, anche quando
l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente
inserito nella comunità familiare;
b) dell'art. 312, n. 2, del codice civile, nella parte in cui,
limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza
dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una
valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza
di adozione.
2. - La seconda questione è strumentale alla prima, sicché si
tratta in realtà di due aspetti di un'unica questione. Essa è
inammissibile.
La riforma del 1983 ha limitato l'adozione regolata dal codice
civile alle persone maggiori di età, rivalutandone in pari tempo la
funzione originaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto da
natura mediante il matrimonio (adoptio in hereditatem). Coerentemente
con tale funzione l'art. 291 del codice civile vietava l'adozione di
un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati.
Deviando dalla logica dell'istituto, la sentenza n. 557 del 1988 di
questa Corte ha temperato il divieto ammettendo l'adozione anche in
presenza di figli maggiorenni e consenzienti, e un ulteriore
temperamento è stato portato dalla sentenza n. 345 del 1992, che nel
caso di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché
interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 297, secondo
comma, così estendendo a questo caso il potere di valutazione
comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al
tribunale.
Secondo il giudice rimettente, nello spirito di tale
giurisprudenza, che ha aperto l'istituto dell'adozione civile a
funzioni diverse da quella primaria, con conseguente introduzione
nella procedura di ulteriori momenti valutativi, il divieto dell'art.
291 dovrebbe diventare flessibile anche in presenza di figli
minorenni quando, come nella specie, l'adottando (maggiorenne) sia
figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel
consorzio familiare. In questo caso particolare la rigidità del
divieto di adozione - confermata in generale dalla sentenza n. 53 del
1994, ma in relazione a un caso non qualificato dal rapporto di
filiazione dell'adottando col coniuge dell'adottante - è reputata
contrastante con i principi di razionalità e di eguaglianza in base
al confronto con l'art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4
maggio 1983, n. 184, il quale, pur in presenza di figli legittimi e
indipendentemente dal loro assenso, allo scopo di favorire il
rafforzamento dell'unità della famiglia consente l'adozione di un
minorenne, con i medesimi effetti dell'adozione del codice civile,
quando sia figlio del coniuge dell'adottante.
3. - Lo stesso giudice rimettente avverte che il tertium
comparationis addotto a sostegno della denunciata violazione
dell'art. 3 della Costituzione prolunga la questione di
costituzionalità sul piano processuale coinvolgendo l'art. 312 del
codice civile, in quanto limita la funzione valutativa del tribunale
(ordinario) alla convenienza dell'adozione per l'adottando, mentre
nel caso di adozione di un minore, evocato quale termine di
confronto, la legge n. 184 del 1983 - come si argomenta dall'art. 55,
che non richiama l'art. 312 del codice civile - rimette al tribunale
dei minorenni la valutazione ponderata dell'interesse dei figli in
rapporto agli altri interessi messi in gioco dall'istanza di
adozione.
Sotto questo profilo la questione prospetta un intervento additivo
della Corte eccedente la sfera dei suoi poteri. Invero, mentre nel
caso che ha dato luogo alla sentenza n. 345 del 1992 era reperibile
nell'art. 297 del codice civile un modello legale idoneo a fondare
l'attribuzione al giudice del potere di valutare l'opportunità di
concedere l'adozione pur in mancanza dell'assenso del figlio
dell'adottante, incapace di esprimerlo perché interdetto, nel caso
ora in esame si chiede alla Corte un intervento di tipo diverso, non
fondato sul presupposto dell'incapacità dei figli minori di
esprimere il loro assenso, bensì escludente tale requisito
(analogamente all'art. 44, secondo comma, della legge n. 184 del
1988), così configurando un nuovo caso, che solo il legislatore può
ammettere, di deroga alla competenza funzionale del tribunale dei
minorenni in ordine alla valutazione dell'interesse di questa
categoria di soggetti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 291 e 312, n. 2, del codice civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte