Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi) e 28, 49, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 codice

civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Togni Maria

Grazia, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/1 s. spec. dell'anno

1986;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Catarinelli Cesare

contro Intendenza di Finanza, iscritta al n. 834 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1 s.

spec. dell'anno 1986;

3) due ordinanze emesse il 18 giugno e 24 settembre 1985 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Macerata sui ricorsi proposti

da Stura Umberto e Urcia Ugo contro Ufficio II.DD. di Macerata,

iscritte ai nn. 880 e 881 del registro ordinanze 1985 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno

1986;

4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Terragni

Enrico, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1 s. spec. dell'anno

1986;

5) ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Como sul ricorso proposto da Ferrari Emilio, iscritta

al n. 72 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25/1 s. spec. dell'anno 1986;

6) due ordinanze emesse il 9 ottobre 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Biella sui ricorsi proposti da Cantele

Giancarlo e Giannetti Loredana, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32/1 s. spec. dell'anno 1986;

7) ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Fogante

Ernesto, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1ª s. spec. dell'anno

1986;

8) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Gallinaro Paolo,

iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1ª s. spec. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 (R.O. n.

744/1985), la Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha

sollevato, in riferimento agli artt.3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 599, nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il

principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa derivanti

totalmente o prevalentemente dal lavoro, quali sono i redditi

dell'agente di assicurazione che operi senza organizzazione di impresa,

sebbene, ad avviso del giudice a quo, si tratti di redditi che, pur

essendo giuridicamente definiti di impresa (art.51, secondo comma,

d.P.R. n.597 del 1973, in relazione all'art. 2195 cod. civ.), sono

tuttavia privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la

ratio giustificatrice dell'ILOR (Corte cost. sent. n. 42 del 1980), e

sono sostanzialmente assimilabili a redditi di lavoro autonomo;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con tre

ordinanze emesse il 18 giugno 1985 (R.O. n. 880/1985), il 24 settembre

1985 (R.O. n. 881/1985) ed il 10 dicembre 1985 (R.O. n. 407/1986), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., analoga questione,

impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, gli artt. 51 e 28 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e l'art. 2195 cod. civ., nella parte

in cui permettono la sottoposizione al regime dell'ILOR dei redditi dei

procacciatori di affari in campo assicurativo, con lavoro autonomo non

organizzato in forma di impresa;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza

emessa il 3 ottobre 1983 (R.O. n. 834/1985), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., analoga questione, impugnando

l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del

1973, nella parte in cui assoggettano ad ILOR i redditi degli agenti di

commercio, i quali, pur essendo formalmente qualificati redditi di

impresa, sono, in realtà, redditi di lavoro autonomo in nulla

differenti da quelli dei liberi professionisti;

Che analoga questione è stata sollevata altresì: a) dalla

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con - ordinanza

emessa il 13 dicembre 1984 (R.O. n. 901/1985) - che ha impugnato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., il solo art. 1 del d.P.R. n. 599

del 1973; b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Como - con

ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (R.O. n. 72/1986) - che ha

impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 1 del d.P.R. n.

599 del 1973 e gli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973; c) dalla

Commissione tributaria di primo grado di Biella - con due ordinanze

identiche in data 9 ottobre 1985 (R.O. nn. 276 e 277/1986) - che ha

impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 4, n. 1, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n.

529 (rectius: 599) del 1973; d) dalla Commissione tributaria di primo

grado di Trento - con ordinanza emessa il 9 luglio 1985 (R.O. n.

463/1986) - che ha impugnato, in riferimento al solo art. 3 Cost.,

l'art. 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971, l'art. 1, secondo comma,

del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973;

Che in tutti i giudizi - ad eccezione di quello instaurato dalla

Commissione tributaria di primo grado di Macerata (R.O. n. 407/1986) -

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della non

fondatezza, alla stregua della sentenza della Corte n. 87 del 1986;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti

è denunciata - talvolta in collegamento con altre - la medesima

disposizione (art. 1 d.P.R. n. 599 del 1973) con censure

sostanzialmente coincidenti;

Che, peraltro, con la recente ordinanza n. 161 del 1986, questa

Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione,

richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata

con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la

Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in materia -

mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei

tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque,

considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta

impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità

costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice

ragione che trattasi di un problema interpretativo", essendo in

facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in

contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come

redditi di lavoro autonomo;

Che, non essendo stati forniti nuovi elementi di giudizio, questa

Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28,

49 e 51 del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, 4, n. 1, della legge 9

ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli

artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1 986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE

- VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte