Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1990

Altra decisione · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e

secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 6 della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),

promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1989 dal Pretore di

Bergamo nel procedimento penale a carico di Mourtada Ahmed ed altro,

iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 27 dicembre

1989, ha sollevato, "in via principale", con riferimento all'art. 76

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo e

secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato

con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in

cui prevede "l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di

via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 TULPS, e l'applicabilità

allo straniero, in caso di convalida dell'arresto, delle misure

cautelari personali", e, "in via subordinata", sempre con riferimento

all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6

della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui "non ha

determinato i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi

il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa";

Considerato che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un

processo per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.

773;

che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato

emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante

norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.

Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra

l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente

abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte