Sentenza n. 256/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
- art. 32Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 38legge 47/1985
- art. 35legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) in relazione ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), e degli artt. 38 e 35, penultimo comma (recte: ventesimo
comma), della citata legge n. 47 del 1985, promosso con ordinanza
emessa il 12 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di De Rosa
Carmine ed altri, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Carmine De
Rosa ed altri, imputati, tra l'altro, di avere, in concorso tra loro,
realizzato una costruzione edilizia (villino bifamiliare) in assenza
della relativa concessione, il giudice per le indagini preliminari
presso la pretura di Roma, con ordinanza emessa in data 12 luglio
1995 (r.o. n. 794 del 1995), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione
alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, per contrasto con gli artt. 3, 32, primo comma, 41, primo e
secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della
Costituzione.
La norma impugnata, che estende il cosiddetto "condono edilizio"
previsto dall'art. 31 della legge n. 47 del 1985 alle costruzioni
ultimate entro il 31 dicembre 1993, determinerebbe anzitutto, ad
avviso del giudice a quo, una disparità di trattamento tra il
cittadino rispettoso delle leggi e quello che, avendole violate,
dispone di opere di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite
dagli strumenti urbanistici vigenti. Disparità irragionevole anche
perché originata dalla reiterazione di un provvedimento di clemenza
che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1988,
aveva giustificato solo in quanto misura di carattere eccezionale,
destinata a "chiudere" un passato di illegalità.
La normativa sul condono violerebbe, altresì, l'art. 32, primo
comma, della Costituzione, in quanto, non facendo alcuna distinzione
tra abusi meramente formali ed abusi sostanziali, consente che siano
sanate anche opere in contrasto con gli strumenti urbanistici
vigenti, e, quindi, anche con disposizioni dettate a tutela della
salute (ad esempio, in tema di abitabilità di edifici ai sensi
dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie).
Il giudice a quo denuncia, poi, la violazione degli artt. 32 e 3,
secondo comma, della Costituzione sotto il profilo che il condono
indiscriminato di tutte le costruzioni, con l'impedire la
programmazione (e, quindi, la previsione di aree destinate ad
ospedali, scuole ecc.) finirebbe per provocare danni alla salute
psico-fisica e conculcare la tutela del pieno sviluppo della
personalità umana.
Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 101, secondo comma,
della Costituzione, in quanto, prevedendo il quarto comma, secondo
periodo, dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 che l'interessato
rilasci un'autocertificazione ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e, sostanzialmente, si sostituisca all'amministrazione
nell'accertamento dei fatti, la punibilità per il fatto commesso
sarebbe determinata dalla sola volontà dell'interessato. Inoltre,
essendo prevista l'estinzione dei reati e delle relative sanzioni,
ivi compresa la demolizione, solo sulla base dell'ultimazione del
rustico e della copertura entro il termine del 31 dicembre 1993, a
prescindere dalla circostanza che oltre tale termine i lavori siano
illecitamente proseguiti, sia pure per suddividere il fabbricato in
più appartamenti, in tale ultimo caso si eviterebbe la demolizione
solo perché si sarebbero già eseguite, alla predetta data, le
tamponature esterne del fabbricato e posto un tetto di copertura, in
contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 101, secondo comma, della
Costituzione.
Gli stessi parametri sono invocati con riferimento alla prevista
sospensione del processo conseguente alla domanda di condono, e alla
circostanza che la sentenza di proscioglimento dipenderebbe
esclusivamente dall'attività dell'imputato.
Il giudice a quo lamenta, ancora, il vulnus agli artt. 117 e 118
della Costituzione, in quanto, in sostanza, il governo del territorio
fino al 31 dicembre 1993 verrebbe sottratto agli enti preposti e
cioè, regioni, province, comuni a carico dei quali sarebbero posti
ingenti oneri d'urbanizzazione. Da ciò scatuirebbe la necessità di
nuove imposte anche nei confronti di chi ha osservato la legge:
donde la violazione, ancora una volta, dell'art. 3 e degli artt. 41,
primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. E
ciò perché i cittadini rispettosi della legge subirebbero proprio
dall'ossequio alla stessa inevitabili limitazioni sia all'iniziativa
privata sia al diritto di proprietà.
Con la medesima ordinanza di rimessione viene anche sollevato il
dubbio di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
(parametro che risulta, peraltro, invocato a tale riguardo solo dal
dispositivo della ordinanza di rimessione, ma non è specificato
nella parte motiva della stessa) e 32, primo comma, della
Costituzione, dello stesso art. 39 della legge n. 724 del 1994,
nonché dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui
prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del testo unico
delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) e dell'art. 35,
penultimo comma (recte: ventesimo comma) della medesima legge, che
consente il rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga
alle disposizioni vigenti (salvo in materia di statica o di
prevenzione incendi), con ciò privilegiando l'uso del bene da parte
del privato rispetto alla tutela della salute sia di chi abita
l'immobile condonato, sia dei condomini e degli abitanti del
quartiere.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994,
in riferimento agli artt. 41, primo e secondo comma, 42, secondo
comma, 117 e 118 della Costituzione. La difesa dello Stato ha, in
proposito, ricordato le recenti sentenze della Corte costituzionale
nn. 416 e 427 del 1995, che hanno escluso la violazione dei precetti
costituzionali invocati dal giudice a quo.
Per quanto riguarda il rilievo secondo il quale le norme sul
condono edilizio prevedono effetti sananti anche di violazioni di
prescrizioni non urbanistiche, quali quelle poste a salvaguardia
della salute in tema di abitabilità degli edifici, l'Avvocatura
esclude che i comuni, in conseguenza delle norme sul condono, siano
costretti a rilasciare licenze di abitabilità per locali che non
siano realmente abitabili. È pur vero che l'art. 38 della legge n.
47 del 1985 prevede, tra gli effetti penali del condono, anche
l'estinzione del reato previsto dall'art. 221 del testo unico delle
leggi sanitarie, ma tale estinzione riguarda il reato strettamente
connesso con la realizzazione della costruzione abusiva, mentre non
esonera il comune dall'accertare l'effettivo stato della "res
abusiva" sotto il profilo igienico-sanitario, ai fini della sua
destinazione.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 101 della Costituzione,
dovuta al fatto che il sistema dell'autocertificazione di alcune
circostanze di fatto e la previsione del silenzio-assenso contenuti
nell'art. 39, quarto comma, della legge impedirebbero al giudice di
sindacare la concessione e consentirebbero al privato di determinare
tutti i presupposti per il rilascio della concessione e per la
declaratoria di estinzione del reato, l'Avvocatura rileva, per un
verso, che le false attestazioni contenute nelle dichiarazioni rese
ai sensi della legge n. 15 del 1968 sono soggette alle sanzioni
previste dalla stessa legge; per l'altro, che lo stesso quarto comma
dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 prevede che, ove l'oblazione
sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le
costruzioni realizzate senza licenza o concessione siano assoggettate
alle sanzioni richiamate dagli artt. 40 e 45 della legge n. 47 del
1985. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di
Roma sottopone all'esame di legittimità costituzionale l'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) in relazione alle disposizioni di cui ai capi
IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da quello richiamate e
fatte proprie.
La norma impugnata, disponendo sostanzialmente la riapertura dei
termini del condono edilizio di cui alla citata legge n. 47 del 1985,
si esporrebbe, ad avviso del giudice a quo, a diverse censure. La
prima di esse riguarda il vulnus all'art. 3 della Costituzione, sotto
il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che
non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato
opere in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano
degli effetti del condono. La cui disciplina sarebbe tanto più
irragionevole in quanto sprovvista di quel carattere di
straordinarietà ed eccezionalità, che, sola, la giustificherebbe.
Altro parametro invocato è l'art. 32, primo comma, della
Costituzione, in quanto, per un verso, la normativa sul condono
consentirebbe la sanatoria anche di opere costruite in spregio alle
norme urbanistiche a tutela della salute (ad esempio, in tema di
abitabilità degli edifici); per l'altro, essa, impedendo la
programmazione, con specifico riferimento alle aree destinate
all'insediamento di ospedali, posti di pronto soccorso, polizia,
caserme di vigili del fuoco, ovvero al verde, finirebbe per provocare
danni alla salute psico-fisica. E la medesima mancanza di
programmazione, consentendo la nascita di quartieri privi di
importanti infrastrutture come le scuole, determinerebbe condizioni
di sottosviluppo culturale, in contrasto con il principio di cui
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Il meccanismo del condono, poi, con il prevedere
un'autocertificazione da parte dell'interessato, subordinerebbe alla
volontà di costui la punibilità per il fatto commesso, in
violazione degli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione. I
medesimi parametri vengono invocati anche con riferimento alla
circostanza che, essendo l'estinzione dei reati collegata alla
avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il termine
del 31 dicembre 1993, si potrebbe evitare la demolizione allorché i
lavori siano illecitamente proseguiti oltre tale data purché entro
la stessa data si siano eseguite le tamponature esterne e posto un
tetto di copertura.
Ed ancora gli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione
sarebbero violati dalla prevista sospensione del processo in caso di
domanda di condono, oltre che dal collegamento dell'estinzione del
reato all'attività dell'imputato.
Ulteriore profilo di illegittimità della normativa censurata viene
ravvisato in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in
quanto il condono impedirebbe agli enti competenti - regione,
provincia, comune - qualsiasi intervento di governo del territorio,
mentre le ingenti spese di urbanizzazione determinerebbero aumenti di
imposte anche a carico di chi ha rispettato la legge, che subirebbe
da ciò limitazioni sia alla libera iniziativa privata sia al diritto
di proprietà, in violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo
comma, e 42, secondo comma.
Il giudice a quo sottopone, poi, al giudizio della Corte la
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 della
legge n. 724 del 1994 e degli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della
legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prevedono l'estinzione del
reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie ed il
conseguente rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga
alle disposizioni vigenti.
Il sospetto del rimettente è che, in tal modo, sia violato il
principio della tutela della salute di cui all'art. 32, primo comma,
della Costituzione, impedendosi sia l'accertamento della salubrità
del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee
infrastrutture.
2. - La prima delle questioni sollevate è manifestamente
infondata.
2.1. - Questa Corte, già chiamata a verificare la conformità alla
maggior parte dei parametri costituzionali, oggi invocati, dapprima
delle norme sul condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985
(sentenza n. 369 del 1988), e, successivamente, di quelle di cui
all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (sentenze n. 427 e n. 416 del
1995), ha avuto occasione di affermare la insussistenza della lesione
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
irragionevolezza e della disparità di trattamento tra cittadini,
sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della
normativa di cui si tratta. Eccezionalità e straordinarietà
sicuramente riscontrabili nel condono concesso nel 1985, e non venute
meno a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del
fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della
legalità. Ciò dà anche ragione della infondatezza della questione
sotto il profilo del lamentato contrasto con gli artt. 41, primo e
secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
2.2. - Del pari, questa Corte si è già pronunciata sulla
legittimità della normativa sul condono di cui all'art. 39 della
legge n. 724 del 1994 in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione, escludendo che la riapertura e l'estensione dei termini
del condono vanifichi l'azione di controllo e di repressione delle
amministrazioni locali. Al riguardo, si è anzi rilevato che la
diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio è da addebitare,
almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività
dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e
delle regioni a ciò preposte (sentenze n. 427 e n. 416 del 1995).
Ciò a prescindere dalla considerazione che l'art. 81, primo comma,
lettera a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione degli
invocati artt. 117 e 118 della Costituzione, riserva allo Stato il
potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale (sentenze n. 427 del 1995 e n. 302 del 1988).
2.3. - È, altresì, da escludere, alla stregua della già citata
giurisprudenza costituzionale, il contrasto con gli artt. 32, primo
comma, e 3, secondo comma, della Costituzione. Per un verso, infatti,
la Corte ha avvertito che, tra le finalità del condono, si pone
quella di realizzare un contemperamento dei diritti in giuoco, quali,
tra gli altri, quello, oggi invocato, alla salute, e quelli, pure di
fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana,
all'abitazione e al lavoro (sentenza n. 427 del 1995). Peraltro, non
può essere condivisa l'affermazione del giudice a quo in ordine alla
circostanza che il condono indiscriminato di tutte le costruzioni,
impedendo la programmazione del territorio, danneggerebbe la salute
oltre che lo sviluppo della personalità umana. La disciplina del
condono è stata, infatti, dettata proprio dalla necessità di
procedere ad un definitivo riordino della materia della
regolamentazione dell'assetto del territorio. Ed infatti, come pure
già sottolineato dalla Corte, essa presenta aspetti direttamente
volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio, come
dimostrano le previsioni di limiti di cubatura per l'ammissione alla
sanatoria, e, in genere, tutto il sistema del nuovo condono edilizio
(legato da un disegno essenzialmente unitario), risultante dalle
disposizioni dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e da quelle, da
valutare in connessione indissolubile con le prime, dettate dal
decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 (ultimo di una lunga catena di
decreti-legge reiterati). Tale sistema, infatti, "introduce una serie
di restrizioni che tendono a circoscrivere l'ambito della definizione
agevolata, e a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio nella
valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici"
(sentenza n. 427 del 1995).
2.4. - Manifestamente infondato è, infine, il rilievo di
illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 39 per violazione
del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, ex
art. 101, secondo comma, della Costituzione, sollevato sotto il
profilo che l'art. 39, quarto comma, secondo periodo, prevedendo
un'autocertificazione del privato, rimetterebbe sostanzialmente alla
sola volontà di quest'ultimo la punibilità dei reati edilizi.
Al riguardo basta considerare che la normativa denunciata prevede
un sistema sanzionatorio per l'ipotesi di attestazioni false - di cui
pertanto l'interessato assume ogni responsabilità - comminando le
medesime sanzioni previste dal capo I della legge n. 47 del 1985, e
cioè sanzioni penali, civili e amministrative.
Inoltre l'amministrazione, in tutti i casi di procedimento
amministrativo, è sempre tenuta, nella persona del responsabile del
procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), ad un
riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto
interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o
circostanze siano documentati attraverso l'autocertificazione, non
precludendo questa le possibilità di accertamento di ufficio e di
ispezioni ove ritenute utili o opportune.
Né il contrasto con l'art. 101, secondo comma, oltre che con
l'art. 3 della Costituzione, può ravvisarsi, come vorrebbe il
giudice a quo, nel collegamento della estinzione del reato
all'avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il
termine del 31 dicembre 1993, che consentirebbe la prosecuzione dei
lavori oltre tale data per il solo fatto che a quella data siano
state già eseguite le tamponature esterne e la copertura.
E ciò in quanto il legislatore si è preoccupato di fissare un
termine idoneo ad impedire che la sanatoria potesse estendersi senza
limiti temporali ai lavori di elevazione dei rustici, onde pervenire
ad una regolarizzazione dell'assetto del territorio, da cui partire
per il definitivo riordino della materia.
E nemmeno i detti parametri possono dirsi violati dalla prevista
sospensione del processo penale in caso di domanda di condono, ovvero
dal collegamento dell'estinzione del reato all'attività
dell'imputato.
Valgono al riguardo le considerazioni svolte nella sentenza n. 369
del 1988 in merito all'esclusione di una totale sottrazione al
giudice penale di ogni potere di accertamento dei requisiti del fatto
estintivo. A ciò si aggiunga la considerazione del potere dello
stesso giudice di disapplicare la concessione in sanatoria rilasciata
al di fuori dei presupposti di legge.
3. - Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - in quanto rende
applicabili alle opere abusive realizzate fino al 31 dicembre 1993 le
norme di cui agli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della legge n. 47
del 1985 - nonché delle stesse norme citate, la prima nella parte in
cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del t.u. delle
leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), la seconda nella
parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilità anche
in deroga alle disposizioni vigenti.
Tali disposizioni violerebbero, secondo il giudice a quo, l'art.
32, primo comma, della Costituzione.
La questione è infondata nei sensi appresso specificati.
L'art. 38 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti
penali del condono, anche l'estinzione del reato previsto dall'art.
221 del t.u. delle leggi sanitarie, il quale, al secondo comma,
sanziona penalmente il comportamento del proprietario che abiti (o
consenta che venga abitato) un edificio o parte di esso in assenza di
certificato di abitabilità.
La nuova disciplina contenuta nel d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto)
all'art. 4, primo comma, prevede, per la utilizzazione degli edifici,
la necessità che il proprietario richieda "il certificato di
abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di
collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto
dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione
dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei
lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la
conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrità degli ambienti". Il comma secondo del citato
articolo 4 dispone che, entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità e che, entro tale termine, "può disporre una ispezione
da parte degli uffici comunali che verifichi l'esistenza dei
requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata
abitabile".
Il terzo comma prevede, poi, un meccanismo di silenzio-assenso, in
ordine alla richiesta, che scatta decorsi quarantacinque giorni dalla
data di presentazione della domanda; peraltro, viene lasciata
all'autorità competente la possibilità di disporre l'ispezione di
cui al citato secondo comma nei successivi centottanta giorni e di
dichiarare, eventualmente, la non abitabilità, nel caso in cui
verifichi l'assenza dei requisiti richiesti.
In coerenza con la previsione di tale più snella procedura, l'art.
5 dello stesso d.P.R. n. 425 del 1994 abroga il primo comma dell'art.
221 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale imponeva, ai fini
dell'abitabilità degli edifici o di parti di essi, l'autorizzazione
del podestà (id est, sindaco) che la concedeva quando, previa
ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato,
risultasse che la costruzione fosse stata eseguita in conformità del
progetto approvato, che i muri fossero convenientemente prosciugati e
che non sussistessero altre cause di insalubrità - requisiti
comunque, come si è visto, tuttora richiesti dal menzionato art. 4,
primo comma, del d.P.R. n. 425 del 1994 - lasciando, peraltro,
sopravvivere, come ritiene anche la giurisprudenza prevalente della
Cassazione, la sanzione penale di cui al secondo comma dello stesso
art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie.
L'estinzione del reato disposta, come rilevato, dall'art. 38 della
legge n. 47 del 1985, recepito dall'art. 39 della legge n. 724 del
1994, è l'unico effetto penale scaturente dalla disciplina del
condono; ma essa non vale ad escludere ogni obbligo da parte del
comune di accertamento delle condizioni di salubrità ai fini
dell'abitabilità degli edifici, proprio per ciò che si è dianzi
osservato in ordine alla sopravvivenza dei requisiti cui le norme di
legge subordinano l'abitabilità stessa.
D'altro canto, il certificato di abitabilità non deve
necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o
parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di
semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo
come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili
o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano
strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una
abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in
sanatoria.
Né rileva la circostanza che l'art. 35, ventesimo comma, preveda,
a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato
di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni.
La deroga non riguarda, infatti, i requisiti richiesti da
disposizioni legislative, e deve, pertanto escludersi una
automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità -
pur nella più semplice forma disciplinata dal d.P.R. n. 425 del 1994
- a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il comune
verificare che al momento del rilascio del certificato di
abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art.
221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre
disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali
relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle
acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.
Alla luce di una tale interpretazione, sono infondati i timori del
giudice a quo in ordine al venir meno, a seguito della normativa
censurata, non solo di ogni tutela della salubrità dei singoli
edifici, ma altresì della necessità della verifica di idoneità di
infrastrutture (come il sistema fognario).
Permangono, infatti, in capo ai comuni tutti gli obblighi inerenti
alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità
di edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli art. 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38
e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento
all'art. 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la pretura di Roma, con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in
relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge
n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e
secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42,
secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione,
dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte