Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo

comma, numero 2 e numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel

testo introdotto dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dalla Commissione

tributaria provinciale di Caltanissetta, iscritta al n. 202 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 dicembre 1998, pervenuta

a questa Corte il 22 marzo 1999, la Commissione tributaria

provinciale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della

Costituzione, dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e numero 7, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto), nel testo introdotto dall'art. 18 della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale);

che le disposizioni denunciate definiscono alcuni dei poteri

che possono essere esercitati dagli uffici dell'imposta sul valore

aggiunto "per l'adempimento dei loro compiti" di controllo delle

dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dai contribuenti,

di accertamento e riscossione delle imposte o maggiori imposte

dovute, di vigilanza sull'osservanza degli obblighi stabiliti dalla

legge;

che, specificamente, il numero 2 del secondo comma

dell'art. 51 prevede che gli uffici possono "invitare i soggetti che

esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a

comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire

documenti e scritture (...) o per fornire dati, notizie e chiarimenti

rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche

relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia

stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero

rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63,

primo comma"; che "i singoli dati ed elementi risultanti dai conti

sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti

dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha

tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad

operazioni imponibili (...); e che "le richieste fatte e le risposte

ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma

dell'art. 52";

che, a sua volta, il numero 7 dello stesso comma prevede che

gli uffici possono "richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore

compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero,

per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e

istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i

clienti (...), copia dei conti intrattenuti con il contribuente con

la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali

conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e

notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono

essere richiesti negli stessi casi e con le medesime modalità con

l'invio alle aziende e istituti di credito (...) di questionari

redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro"; e

che "la richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede

o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto

interessato (...)";

che il remittente premette che gli avvisi di rettifica di cui

è giudizio sono fondati su accertamenti effettuati dall'ufficio in

applicazione dei citati numeri 2 e 7 dell'art. 51, secondo comma, del

d.P.R. n. 633 del 1972, con riguardo in particolare ad operazioni

evidenziate dai conti correnti bancari le cui schede sono state

acquisite previa autorizzazione del comandante di zona della guardia

di finanza e riferite a prestazioni imponibili anche per effetto

della mancata offerta di prova contraria da parte del contribuente;

che, secondo il medesimo remittente, le citate modalità di

acquisizione, affidate alla valutazione di organi

dell'amministrazione finanziaria, non apparirebbero assicurare al

contribuente la dovuta imparzialità, anche in considerazione della

presunzione (di riferibilità ad operazioni imponibili) prevista

dalla citata disposizione dell'art. 51, secondo comma, numero 2;

che il giudice a quo dubita che le disposizioni impugnate

siano in contrasto con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione,

perché la menzionata specifica regolamentazione, dettata per gli

esercenti imprese, arti e professioni, non troverebbe adeguato

riscontro in altre identiche situazioni; perché non verrebbe

assicurata al contribuente, anche nella fase della acquisizione degli

estratti dei conti, la possibilità di un effettivo esercizio della

difesa, a nulla rilevando la previsione della "notizia immediata" che

della richiesta è data al soggetto interessato; e perché, a parte

il già rilevato difetto di imparzialità, il sistema di acquisizione

in via meramente presuntiva di "operazioni imponibili" non

apparirebbe rispettoso, con riferimento alle attività professionali,

del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della

effettiva capacità contributiva;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in relazione alla censura di violazione dell'art. 3

della Costituzione, la difesa del Presidente del Consiglio afferma

che le disposizioni impugnate non sarebbero discriminatorie, poiché,

nel consentire all'amministrazione l'acquisizione di copia dei conti

e nell'abilitare a porre le relative risultanze a fondamento degli

accertamenti, esse concernono con la stessa ampiezza, con ragionevole

previsione, tutti i soggetti passivi dell'IVA; e che del resto

disposizioni del tutto corrispondenti sono contenute nell'art. 32 del

d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui

redditi, nei confronti di tutti i contribuenti soggetti a tali

tributi;

che, in relazione all'art. 24 della Costituzione,

l'Avvocatura erariale osserva che, sotto il profilo procedimentale,

il contribuente avrebbe sempre la possibilità di far valere in sede

amministrativa e poi in sede giurisdizionale eventuali vizi

dell'acquisizione dei conti, con conseguente loro inutilizzabilità

probatoria; mentre sotto il profilo sostanziale la norma

introdurrebbe una mera presunzione relativa suscettibile di prova

contraria, e ragionevolmente ancorata a presupposti di fatto;

che, infine, in relazione all'art. 53 della Costituzione, non

sussisterebbe alcuna lesione del principio di capacità contributiva,

posto che attraverso l'acquisizione dei conti e l'utilizzazione degli

elementi da essi emergenti l'amministrazione potrebbe accertare,

nell'equilibrato bilanciamento fra interesse pubblico alla percezione

dei tributi e diritto del contribuente alla prova della effettività

del suo debito di imposta, la sussistenza e la dimensione delle

operazioni imponibili, assunte quali indici della capacità

contributiva.

Considerato che le disposizioni denunciate, anche superando

limitazioni previste dalla precedente legislazione, consentono

all'amministrazione finanziaria di acquisire, mediante richieste alle

aziende di credito, di cui è data notizia agli interessati, la

documentazione relativa ai conti intrattenuti dal contribuente con

dette aziende, al fine di verificare l'esistenza di operazioni

imponibili, e stabiliscono una presunzione solo relativa di

imponibilità delle operazioni risultanti dai conti, suscettibile di

essere vinta dalla dimostrazione, da parte del contribuente, che di

dette risultanze si è tenuto conto nelle dichiarazioni o che esse

non si riferiscono ad operazioni imponibili;

che questa Corte ha già chiarito come lo stabilire se e in

che misura si debba proteggere il cosiddetto segreto bancario sia

rimesso alle scelte discrezionali del legislatore, il quale è tenuto

ad un non irragionevole apprezzamento dei fini di utilità sociale e

di giustizia sociale di cui agli articoli 41, secondo comma, e 42,

secondo comma, della Costituzione, e non potrebbe spingersi fino a

fare di tale segreto un ostacolo all'adempimento di doveri

inderogabili di solidarietà, primo fra tutti quello di concorrere

alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva

(sentenza n. 51 del 1992);

che la censura di violazione del principio di eguaglianza è

formulata dal remittente senza alcuna indicazione delle situazioni

asseritamente analoghe che sarebbero sottoposte a differente

disciplina;

che, al contrario, norme sostanzialmente analoghe a quelle

denunciate sono previste ai fini dell'accertamento, nei confronti di

tutti i contribuenti, delle imposte sui redditi (cfr. art. 32, primo

comma, numeri 2 e 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come

modificati, anch'essi, dal medesimo art. 18 della legge 30 dicembre

1991, n. 413, che ha modificato le disposizioni oggetto delle odierne

censure);

che, quanto alla censura di violazione dell'art. 24 della

Costituzione, essa non ha fondamento, essendo il contribuente

tempestivamente informato delle richieste di acquisizione delle copie

dei conti, e potendo egli esercitare pienamente, già in sede

amministrativa, e quindi in sede giurisdizionale, il suo diritto a

fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare

che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le

dichiarazioni presentate o che esse non riguardano operazioni

imponibili (art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del

1972);

che il valore presuntivo assegnato dalla legge alle

risultanze dei conti, con presunzione sempre suscettibile di prova

contraria, si fonda ragionevolmente sul carattere oggettivo di dette

risultanze, relative a rapporti facenti capo al contribuente;

che nemmeno sussiste, pertanto, alcun contrasto con il

principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 della

Costituzione;

che, in definitiva, la questione proposta si palesa, sotto

ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2 e

numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato, da

ultimo, dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte