Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale: degli artt. 513 e 210,

comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di

diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 20 marzo

2000 dal tribunale di Milano, 13 aprile 2000 dal tribunale per i

minorenni di Trieste, 4 maggio 2000 dalla Corte di assise di S. Maria

Capua Vetere, 8 maggio 2000 dal tribunale di Napoli e 11 luglio 2000

dal tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 319, 428,

512, 547 e 820 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 30, 40, 41, prima serie

speciale, dell'anno 2000, e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001;

degli artt. 513, 210, comma 4, e 392, lettera d), del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Rimini,

iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Milano con due ordinanze di uguale

contenuto emesse il 20 marzo e l'11 luglio 2000 (r.o. nn. 319 e 820

del 2000), il tribunale per i minorenni di Trieste con ordinanza

emessa il 13 aprile 2000 (r.o. n. 428 del 2000) e il tribunale di

Napoli con ordinanza emessa in data 8 maggio 2000 (r.o. n. 547 del

2000) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 513 e 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte

in cui prevedono la facoltà dellepersone imputate in un procedimento

connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni

eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri;

che identica questione è stata sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 (evocato, per evidente errore materiale come

art. 23, solo in motivazione), 25 (evocato solo in dispositivo), 111

e 112 Cost., dalla Corte di assise di S. Maria Capua Vetere con

ordinanza emessa il 4 maggio 2000 (r.o. n. 512 del 2000);

che il tribunale di Rimini, con ordinanza del 28 giugno 2000

(r.o. n. 733 del 2000), ha sollevato, inriferimento agli artt. 3, 25,

111 e 112 Cost., analoga questione di legittimità costituzionale

degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen., ed inoltre questione

di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d),

cod. proc. pen., "nella parte in cui limita i casi in cui può essere

richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle

persone indicate nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle

lettere a) e b)";

che in entrambe le ordinanze il tribunale di Milano premette

che nel corso del dibattimento, aperto in epoca successiva alla

modifica dell'art. 111 della Costituzione e avente ad oggetto fatti

di falso e corruzione, numerose posizioni erano state stralciate e

definite con riti alternativi o sentenza di non doversi procedere ex

art. 469 cod. proc. pen.;

che alcuni degli imputati le cui posizioni erano state

separate, sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.,

si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sicché il

pubblico ministero aveva proceduto "alle contestazioni ai sensi

dell'art. 500 c.p.p.", insistendo altresì nella richiesta di

produzione dei verbali utilizzati per le contestazioni;

che il tribunale per i minorenni di Trieste, premesso che

alcuni imputati in procedimento connessoesaminati in dibattimento si

erano avvalsi della facoltà di non rispondere, rileva che non può

trovare applicazione il sistema della contestazione-acquisizione di

cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. (sentenza n. 361

del 1998), in quanto incompatibile con il nuovo art. 111 Cost.;

che la Corte di assise di S. Maria Capua Vetere premette che

il dubbio di legittimità costituzionale eprospettato nell'ambito del

medesimo procedimento nel quale era già stata sollevata questione di

costituzionalità dell'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato

dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del

codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),

decisa con l'ordinanza n. 249 del 1999, che aveva disposto la

restituzione degli atti perché il giudice rimettente valutasse se la

questione, relativa alla non acquisibilità delle precedenti

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputato

in procedimento connesso, fosse tuttora rilevante alla luce della

sentenza n. 361 del 1998;

che la Corte rimettente precisa che, dopo l'intervento di

tale sentenza, l'imputato in procedimentoconnesso, che nel frattempo

era stato giudicato, nuovamente chiamato a rendere l'esame ex

art. 507 cod. proc. pen. si era rifiutato di rispondere, e che la

difesa si era opposta alla richiesta del pubblico ministero di

procedere a norma degli artt. 513, comma 2, e 500, comma 2-bis cod.

proc. pen., come risultanti alla stregua della sentenza n. 361 del

1998;

che la questione sollevata dal tribunale di Napoli concerne

l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato nei

confronti del quale si era proceduto separatamente, condannato in

appello con sentenza del luglio 1997 e che, chiamato a rendere esame

ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiutava di rispondere;

che il tribunale premette che, avendo già rigettato le

questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa degli imputati

in relazione alla compatibilità del meccanismo della

contestazione-acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza da

chi, nel corso dell'esame dibattimentale, si era rifiutato di

rispondere alle domande delle parti, si trova a dover valutare,

all'esito del dibattimento, se le dichiarazioni acquisite con il

meccanismo di cui all'art. 513 cod. proc. pen., come integrato dalla

sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, siano

utilizzabili ai fini della decisione in assenza degli elementi di cui

al quinto comma dell'art. 111 Cost.;

che il tribunale di Rimini premette che in dibattimento un

imputato in procedimento connesso - che nel corso delle indagini

preliminari aveva ammesso la propria responsabilità chiamando in

correità gli imputati nel procedimento a quo e aveva quindi

"ottenuto la definizione della propria posizione con il rito

abbreviato" - si era avvalso della facoltà di non rispondere;

che tutti i rimettenti, ad eccezione del tribunale di Napoli,

sollevano questione di legittimità costituzionale "non solo

dell'art. 210 cod. proc. pen., ma dello stesso meccanismo dettato

dall'art. 513 cod. proc. pen. nella portata precettiva scaturita

dall'intervento della Corte costituzionale", sul presupposto che "la

regola introdotta dalla norma costituzionale non si limita ad

esprimere un criterio di valutazione della prova, ma fissa il

principio tassativo della formazione della stessa nel rispetto del

principio del confronto dialettico [...], sicché l'acquisizione dei

verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari"

(così, esplicitamente, r.o. n. 512 del 2000) in base al meccanismo

introdotto dalla sentenza n. 361 del 1998 verrebbe a porsi in

contrasto con tale principio;

che il tribunale di Napoli - premessa la distinzione tra la

fase dell'acquisizione delle dichiarazioni, quale momento della

formazione della prova, e quella dell'utilizzabilità delle stesse, e

qualificato il principiointrodotto nell'art. 111 della Costituzione

"non già quale regola legale di esclusione probatoria, bensì

qualecriterio legale di valutazione" - pone il problema di

costituzionalità esclusivamente in relazione al profilo della

"utilizzabilità", in assenza degli elementi di cui al quinto comma

dell'art. 111 Cost., delle dichiarazionirese durante le indagini,

ritenendo comunque acquisibili, e avendo anzi già acquisito, tali

dichiarazioni "con il meccanismo di cui all'art. 513 c.p.p., come

integrato" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998;

che tutti i rimettenti ritengono che gli artt. 513, comma 2,

e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la

formazione della prova con riferimento alle dichiarazioni dei

soggetti di cui al comma 1 dell'art. 210 cod.proc. pen., riconoscendo

loro la facoltà di non rispondere, siano in contrasto con l'art. 111

Cost., e che si imponga, in forza delle modifiche introdotte nella

norma costituzionale, "una revisione dei confini tra il diritto alla

formazione in contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio

del dichiarante erga alios";

che, in particolare, secondo i rimettenti il riconoscimento

della facoltà di non rispondere svuota di effettività il principio,

affermato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., del contraddittorio

nella formazione della prova, in relazione al quale il silenzio del

dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di

disvalore, come "sottrazione al contraddittorio" nel secondo periodo

dello stesso quarto comma;

che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti

concernenti la responsabilità di altri spiega, secondo i giudici a

quibus effetti di così grande rilevanza nei confronti dell'accusato

nella fase predibattimentale che, una volta intrapresa tale via,

l'esercizio successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto,

menomandolo, con il diritto dell'accusato al confronto dialettico

nella formazione della prova, ora assunto a regola costituzionale

(art. 111, terzo e quarto comma);

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24

Cost., in quanto la concorrenza tra lecontrapposte articolazioni del

diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere

composta soloaffermando che le nuove regole recate dall'art. 111

della Costituzione comportano la "compressione" dello spazio

costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli

artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 della Costituzione (quest'ultimo

evocato solo in r.o. n. 512 del 2000), in quanto da essa discende

l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero

convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione conoscitiva

del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e

dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che il tribunale di Rimini censura inoltre, in riferimento ai

medesimi parametri, l'art. 392, lettera d), cod. proc. pen. "nella

parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente

probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate

nell'art. 210 c.p.p., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b)",

in quanto verrebbe così impedito di fatto "alla pubblica accusa di

promuovere immediato incidente probatorio, in tutti i casi in cui un

imputato effettui una chiamata in correità nei confronti dei

coimputati, al di fuori dei casi previsti nellesuindicate" ipotesi,

ritenendo tale questione "strettamente correlata" alle precedenti;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo

particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che

concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone

imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in

precedenza reso dichiarazionieteroaccusatorie, in relazione al regime

della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti

dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che, con riferimento alle questioni concernenti gli artt. 210

e 513 cod. proc. pen., successivamente alle ordinanze di rimessione

è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice diprocedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197

e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -

che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un

procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di

testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.

proc. pen.;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il

contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus;

che la questione di costituzionalità dell'art. 392, comma 1,

lettera d), cod. proc. pen., sollevata daltribunale di Rimini, deve

invece essere dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto

nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento

alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera

dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del

codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Rimini con

l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti relativi alle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del

codice di procedura penale al tribunale di Milano, al tribunale per i

minorenni di Trieste, al tribunale di Napoli, alla Corte di assise di

S. Maria Capua Vetere e al tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte