Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,

lettera a), e 210, comma 4, in relazione al comma 1, del codice di

procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti

penali, con ordinanze emesse il 1o giugno 2000 dal tribunale di

Padova, il 20 giugno 2000 dal tribunale di Milano, il 29 giugno 2000

dal tribunale di Rovereto, il 20 ottobre 2000 dal tribunale militare

di Verona e il 30 ottobre 2000 dal tribunale di Napoli, iscritte

rispettivamente ai nn. 483, 563, 659 e 797 del registro ordinanze

2000 e n. 68 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, nn. 38, 42, 46 e 52,

dell'anno 2000 e n. 6, dell'anno 2001;

dell'art. 197, comma 1, lettera a), del codice di procedura

penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con

ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Milano, iscritta

al n. 556 del registro ordinanze 2000, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 42 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, nonché l'atto di costituzione, nel giudizio relativo alla

questione iscritta al n. 483 del registro ordinanze del 2000,

dell'imputato in procedimento connesso;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 1o

giugno 2000 (r.o. n. 483 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4,

in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, nella parte

in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di

testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato

connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro

confronti sia stata pronunciatasentenza irrevocabile o comunque

definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non

rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile;

che questioni analoghe sono state sollevate, in riferimento

agli artt. 2, 3, 24, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con

ordinanza del 20 giugno 2000 (r.o. n. 563 del 2000); in riferimento

agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma,

97, 101, secondo comma, 111, dal primo al quinto comma, e 112 Cost.,

dal tribunale di Rovereto con ordinanza del 29 giugno 2000 (r.o.

n. 659 del 2000); in riferimento agli artt. 101 e 111 Cost., dal

tribunale militare di Verona con ordinanza del 20 ottobre 2000 (r.o.

n. 797 del 2000); in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal

tribunale di Napoli con ordinanza del 30 ottobre 2000 (r.o. n. 68 del

2001);

che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 maggio 2000

(r.o. n. 556 del 2000), ha sollevato, inriferimento agli artt. 3, 25,

101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità

costituzionale del solo art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc.

pen., "nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con

l'ufficio di testimone delle persone coimputate nel medesimo reato o

imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata

pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile";

che tutte le censure fanno specifico riferimento alla

situazione dell'imputato di reato connesso che ha già "definito la

propria posizione rispetto ai fatti di causa" (così, testualmente,

r.o. n. 68 del 2001), e che, avendo in precedenza reso dichiarazioni

eteroaccusatorie, si avvale, in dibattimento, della facoltà di non

rispondere:precisandosi nelle ordinanze iscritte ai nn. 483, 556,

563, 659 e 797 del r.o. del 2000 che la fattispecie rilevante nei

giudizi a quibus è quella di "dichiaranti" che hanno definito la

propria posizione con sentenza di patteggiamento;

che esplicitamente nelle ordinanze nn. 483, 659, 797 del 2000

e 68 del 2001 i rimettenti rilevano che, in assenza dell'accordo tra

le parti, i verbali delle dichiarazioni rese da tali persone durante

le indagini non sono in alcun modo né acquisibili al fascicolo del

dibattimento né utilizzabili;

che la preclusione discende, a parere dei rimettenti, dal

nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione (r.o. n. 68 del 2001) o

meglio, non solo e non tanto dalla "natura di norme self executive"

che va riconosciuta "alle disposizioni più dettagliate" del nuovo

testo costituzionale, ma dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giustoprocesso)

convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35,

che all'art. 1, comma 1, "dispone l'immediata applicazione dei

principi di cui all'art. 111 della Costituzione ai procedimenti in

corso", con "conseguente tacita abrogazione di tutte le disposizioni

processuali con essa incompatibili e, pertanto, anche dell'art. 513,

secondo comma c.p.p., così come modificato da Corte costituzionale

n. 361/1998" (r.o. n. 659 e, in senso analogo, r.o. nn. 483 e 797 del

2000);

che ad avviso dei rimettenti, poiché la ratio del diritto al

silenzio non riposa in una presunzione d'inattendibilità del

dichiarante, ma nel suo interesse a non essere obbligato a edere

contra se e cioè nell'esigenza che sia garantito il suo diritto di

difesa (che però, si rileva nella ordinanza n. 659 del 2000, è

assicurato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione solamente

con riferimento a ogni stato e grado del procedimento nei confronti

del dichiarante stesso, non oltre);

che pertanto l'"eccesso di tutela" a favore di coloro che

hanno oramai definito la propria posizioneprocessuale determinerebbe

la lesione di altri interessi di rilievo costituzionale, contrapposti

al "diritto di difesa" del dichiarante;

che sarebbe così violato l'art. 3 Cost.:

perché sono irragionevolmente regolate in maniera diversa

la situazione del testimone rispetto a quella dell'imputato in

procedimento connesso che ha reso dichiarazioni erga alios (r.o.

nn. 556, 563 del 2000), nonché la situazione dell'imputato in

procedimento connesso prosciolto con sentenza irrevocabile, per il

quale non vige l'incompatibilità con l'ufficio di testimone,

rispetto a quella dell'imputato in procedimento connesso condannato

con sentenza irrevocabile, per il quale invece quella

incompatibilità sussiste, nonostante si tratti di situazioni del

tutto equivalenti dal punto di vista del concreto pregiudizio

processuale che il dichiarante potrebbe subire nel caso renda

dichiarazioni autoindizianti (r.o. nn. 483, 556, 659 del 2000);,

e perché - costituendo la disciplina dei rapporti tra

"obbligo di testimoniare" e "diritto al silenzio" uno "snodo

fondamentale del sistema processuale penale, che impone sempre un

ragionevole e meditato bilanciamento di contrapposti valori" - la

tutela incondizionata di uno solo degli interessi in gioco, col

conseguente sacrificio degli interessi contrapposti, incide sulla

"tenuta complessiva del sistema" determinandone l'intrinseca

irragionevolezza (r.o. nn. 563, 556, 659 del 2000);

che sarebbero quindi violati gli artt. 24, secondo comma, e

111, terzo comma, Cost., nei quali trovariconoscimento costituzionale

il diritto di difesa dell'imputato nel processo in cui il dichiarante

è chiamato arendere l'esame, con specifico riferimento alla facoltà

"di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a suo carico" e dunque alla garanzia del

contraddittorio come esplicazione del diritto di difesa dell'imputato

(r.o. nn. 563, 659 del 2000, nonché r.o. nn. 483, 556, 797 del 2000,

ma solo in riferimento all'art. 111 Cost.);

che sarebbe anche, e soprattutto, violato l'art. 111, quarto

comma, prima parte, Cost., che riconosce il principio (oggettivo) del

contraddittorio nella formazione della prova quale metodo

privilegiato di accertamento della verità e che impone "una

revisione dei confini tra il diritto alla formazione in

contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del

dichiarante erga alios";

che il riconoscimento della facoltà di non rispondere

svuoterebbe di effettività tale principio(r.o. nn. 483, 556, 563,

797 del 2000; nella ordinanza n. 68 del 2001 censura analoga è

svolta in riferimento all'art. 3 Cost.), consentendo a un soggetto

estraneo al processo di condizionare in senso restrittivo, in base a

una scelta del tutto insindacabile, l'ambito conoscitivo offerto al

contraddittorio, che invece "postula che laselezione dei dati

rilevanti per il giudizio sia la più ampia possibile, in funzione di

garanzia contro una selettività arbitraria determinata da

un'indagine a senso unico" e "svolge la funzione di massimizzare non

semplicemente le possibilità di controllo critico ma anche le stesse

informazioni utili ai fini della decisione a disposizione delgiudice"

(r.o. n. 659 del 2000);

che la disciplina censurata sarebbe, inoltre, in contrasto:

con gli artt. 25, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.,

in quanto incide sulla funzione conoscitiva del processo penale che

è strumento, non disponibile dalle parti, finalizzato

all'accertamento dei fatti reato e delle relative responsabilità e

quindi a una giusta decisione (r.o. nn. 556 e 659 del 2000; censure

sostanzialmente analoghe sono svolte nella ordinanza n. 68 del 2001

per violazione del principio di ragionevolezza e, quindi, in

riferimento all'art. 3 Cost.);

con l'art. 2 Cost., in quanto la libertà sostanzialmente

accordata al dichiarante di difendersi anche accusando falsamente

altri, ovvero di sottrarsi nel dibattimento al confronto dialettico

con l'accusato nonostante le rilevanti conseguenze prodotte sul piano

investigativo, cautelare e processuale, dalle dichiarazioni

accusatorie rese nella fase predibattimentale, confligge con i più

elementari doveri di solidarietà sociale (r.o. nn. 563, 659 del

2000);

con l'art. 97 Cost., in quanto le disposizioni che regolano

i rapporti tra "obbligo di testimoniare" e "diritto al silenzio"

finiscono per incidere sul buon andamento e sull'imparzialità della

amministrazione giudiziaria (r.o. n. 659 del 2000);

con l'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la

disciplina censurata comporta l'irragionevole einaccettabile

sacrificio del principio del libero convincimento, desumibile dalla

soggezione del giudice soltanto alla legge (r.o. nn. 556, 659, 797

del 2000);,

con l'art. 112 Cost., incidendo tale disciplina sulla

indefettibilità della giurisdizione e sulla obbligatorietà

dell'azione penale (r.o. nn. 483, 556, 563, 659 del 2000 e 68 del

2001);

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate

facendo riferimento, inparticolare, ai principi di cui all'art. 24

della Costituzione e, nelle memorie successivamente depositate, alla

legge 1o marzo 2001, n. 63, che, medio tempore, ha modificato le

disposizioni censurate;

che nel giudizio relativo alla questione iscritta al n. 483

del r.o. del 2000 si è costituito l'imputato inprocedimento

connesso, in relazione al cui "diritto al silenzio" è sollevata la

questione, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Longo, chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni,

concernenti tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone

che hanno in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie imputate

in un procedimento connesso e già giudicate;

che, nonostante sia formalmente indirizzata al solo art. 197

cod. proc. pen., la questione sollevata con l'ordinanza n. 556 del

2000 è sostanzialmente uguale a quelle che investono il combinato

disposto degli artt. 197 e 210 cod. proc. pen., in quanto il

tribunale di Milano ritiene che l'art. 197 cod. proc. pen.,

stabilendo "il discrimine fra la figura dell'imputato e quella di

testimone", contempli "categorie di soggetti nei confronti dei quali

non pare possa riconoscersi il diritto al silenzio";

che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è

intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, modificando, tra l'altro, gli artt. 64,

197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen.,

che individua e regola le ipotesi in cui le persone imputate o

giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono

l'ufficio ditestimone;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il

contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova, al

tribunale di Milano, al tribunale di Rovereto, al tribunale militare

di Verona e al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte