Sentenza n. 264/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/06/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
applicata al caso
- art. 15legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 15, terzo comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Treviso nel
procedimento civile vertente tra Garbin Raffaele e l'I.N.P.S. ed
altro, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 28 aprile-22 giugno 1993 dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento civile vertente tra Maccan Pietro e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Maccan Pietro e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 28 aprile 1993, il Tribunale di Pordenone
ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto
con gli articoli 3 e 38 della Costituzione - dell'articolo 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, secondo cui "per le
pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la
retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma
delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
Il caso che il Tribunale di Pordenone doveva giudicare riguardava
il signor Pietro Maccan, il quale aveva cessato di lavorare alle
dipendenze di terzi nel 1979, dopo aver maturato un'anzianità
contributiva di oltre 28 anni, di per sé sufficiente ad assicurargli
il diritto alla pensione di vecchiaia, una volta che avesse raggiunto
l'età pensionabile. In attesa di quel momento, il Maccan si era
dedicato - dal 1983 al 1988 - all'attività di "pescatore autonomo".
Tale attività era soggetta a contribuzione obbligatoria I.N.P.S. da
corrispondere - secondo la legge 13 marzo 1958 n. 250 - sulla base di
un salario medio convenzionale notevolmente inferiore rispetto alle
retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti. In virtù del
meccanismo previsto dal citato articolo 3, ottavo comma, della legge
n. 297 del 1982, la sua pensione era stata calcolata sulla base della
retribuzione contributiva degli ultimi cinque anni di contribuzione,
il che aveva determinato un importo di lire 317.436 mensili, in luogo
di lire 693.487, quale sarebbe stato l'importo della prestazione
previdenziale che si sarebbe ottenuto escludendo la contribuzione
versata come pescatore autonomo sia dal calcolo della retribuzione
contributiva media, sia dal moltiplicatore che esprime le settimane
di contribuzione.
Secondo il giudice a quo, il meccanismo sopra descritto è
irrazionalmente discriminatorio nei confronti di quegli assicurati
che, per un qualunque motivo, scelgano o siano costretti ad
esercitare un'attività meno retribuita nel quinquennio precedente la
decorrenza della pensione. Esso altera, inoltre, il necessario
equilibrio tra contribuzioni versate e trattamento pensionistico
ricevuto.
Nell'ordinanza di rimessione si ricorda che la Corte, con sentenza
n. 307 del 1989, ha già deciso una questione per molti versi
analoga, dichiarando l'illegittimità costituzionale del medesimo
articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 nella parte in
cui non prevedeva che, in caso di prosecuzione volontaria
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia
già conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la prescritta
anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non
possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al
raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola
contribuzione obbligatoria. Il fatto che, nell'ipotesi ora in esame,
sia una contribuzione di carattere obbligatorio a determinare il
depauperamento anziché l'incremento della prestazione pensionistica
non consente - secondo il giudice a quo - di sottrarre il meccanismo
normativo, anche per questo versante, al medesimo giudizio di
irragionevolezza espresso dalla suddetta pronunzia.
2. - Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte, Pietro
Maccan ha ribadito gli argomenti enunciati dal Tribunale di
Pordenone, ricordando in particolare come la stessa ratio decidendi
della sentenza n. 307 del 1989 era stata applicata dalla successiva
sentenza n. 428 del 1992 per dichiarare l'illegittimità
costituzionale del medesimo articolo 3, comma 8, della legge n. 297
del 1982 nella parte in cui non consentiva, in caso di pensione di
anzianità, il ricalcolo della pensione stessa, dopo il
raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base della sola
contribuzione obbligatoria, qualora ciò portasse ad un risultato
più favorevole all'assicurato. Secondo la difesa della parte,
l'elemento di diversità del caso ora in esame rispetto a quelli che
la Corte ha già esaminato - e cioè il carattere obbligatorio e non
facoltativo della contribuzione aggiuntiva - non è idoneo a influire
sulla ratio decidendi, essendo comunque irrazionale che si determini
un decremento pensionistico quale esclusiva conseguenza di una
maggior contribuzione.
La stessa difesa osserva, infine, che il legislatore ha compreso
la necessità di neutralizzare talune incongrue conseguenze che le
variazioni della retribuzione possono determinare sul livello del
trattamento pensionistico ed infatti, con l'articolo 1 del decreto
legislativo 11 agosto 1993 n. 373, ha adottato, per i lavoratori di
nuova assunzione, il criterio di escludere dal calcolo della
retribuzione media pensionabile quelle retribuzioni che siano di
importo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media
stessa.
3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S., rimettendosi alla
decisione della Corte, ma rilevando la diversità della questione in
esame rispetto a quelle già esaminate e decise dal giudice delle
leggi con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, nelle quali il
giudizio di irrazionalità era incentrato sul contrasto tra la
funzione tipica della contribuzione volontaria - che è quella di
produrre un trattamento pensionistico più favorevole - ed il
contrario effetto che invece la contribuzione volontaria produceva
nelle ipotesi considerate in ragione di un perverso effetto
collaterale del meccanismo normativo.
4. - Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Treviso
con ordinanza del 18 marzo 1993 (r.o. n. 234/1993) nel corso di un
procedimento civile promosso, nei confronti dell'I.N.P.S. da Raffaele
Garbin, il quale era stato per 30 anni dipendente di una Cassa di
risparmio, in qualità di impiegato di concetto e, dopo la cessazione
di tale rapporto, aveva prestato, negli anni 1985, 1986 e 1987,
attività lavorativa molto limitata (pari a 17 giornate lavorative
nel primo anno, 20 nel secondo e 16 nel terzo) alle dipendenze di
un'azienda agricola. Quest'ultima aveva per lui corrisposto i
contributi previdenziali ragguagliati alla misura convenzionale annua
stabilita dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che
prevede una sorta di integrazione contributiva a favore dei
lavoratori agricoli ai quali risulti accreditato un numero di
contributi inferiore ad un anno. Per effetto dell'articolo 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, l'I.N.P.S. aveva calcolato
la pensione dovuta al ricorrente assumendo come retribuzione
dell'ultimo quinquennio lavorativo sia la retribuzione percepita in
qualità di impiegato bancario (per un biennio) sia la retribuzione
media di un bracciante agricolo avventizio (per l'ultimo triennio).
In tal modo il ricorrente aveva subi'to una macroscopica diminuzione
del trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto
ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane
lavorative fosse stata calcolata, secondo la richiesta del
ricorrente, facendo esclusivo riferimento al suo rapporto di lavoro
con la Cassa di risparmio.
Il Pretore di Treviso denunzia altresì l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge n. 153 del
1969, "nella parte in cui prevede una integrazione contributiva
figurativa anche nei casi in cui essa comporta un pregiudizio al
lavoratore sotto il profilo del trattamento pensionistico" senza
limitarsi, cioè, a rendere possibile l'utilizzazione dei contributi
figurativi soltanto se essa determini un risultato più favorevole
per il lavoratore.
Il Pretore osserva che, nel caso di specie, l'applicazione
combinata delle due norme porta ad un risultato in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di
ragionevolezza. La riduzione del trattamento pensionistico che il
meccanismo indicato determina, si pone in contraddizione non solo con
l'intero assetto normativo in materia previdenziale, ma anche con la
ratio della stessa normativa impugnata. Entrambe le disposizioni in
esame, infatti, se considerate isolatamente, sono chiaramente
ispirate ad un principio di favore per il lavoratore: a) la
disciplina del calcolo della pensione, imponendo un riferimento alle
ultime 260 settimane di attività (cinque anni), risponde all'intento
di assicurare un trattamento pensionistico almeno teoricamente più
elevato; b) la norma sui lavoratori agricoli, d'altra parte,
prevedendo un meccanismo di integrazione contributiva a carico
dell'ente previdenziale, intende garantire un trattamento
pensionistico minimo anche a quei lavoratori che abbiano prestato la
loro attività in modo precario e discontinuo.
Anche il Pretore di Treviso ricorda, a sostegno della censura, la
sentenza n. 307 del 1989, ma il richiamo è esteso anche alla
sentenza n. 421 del 1991, con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma della legge
n. 152 del 1968 che imponeva la liquidazione dell'indennità premio
di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. sulla base della
retribuzione degli ultimi dodici mesi di servizio senza tener conto
della maggior retribuzione percepita in precedenza.
Secondo il giudice a quo, le norme impugnate sono altresì in
contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto danno
luogo ad un trattamento pensionistico palesemente inadeguato rispetto
sia all'effettivo apporto contributivo fornito nella parte conclusiva
dell'attività lavorativa complessiva, sia alla qualità e quantità
del lavoro prestato durante il servizio attivo (profilo,
quest'ultimo, che rileva data la natura retributiva riconosciuta al
trattamento pensionistico dalla consolidata giurisprudenza di questa
Corte).
5. - Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., deducendo
l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della questione
sollevata dal Pretore di Treviso.
La difesa dell'istituto rileva in primo luogo che dalla motivazione
dell'ordinanza di remissione non risulta quale sarebbe stato
l'importo della pensione che l'interessato avrebbe ricevuto per il
lavoro svolto presso la Cassa di risparmio senza tener conto del
periodo di contribuzione relativo all'attività lavorativa
successivamente svolta quale salariato agricolo. Il giudice a quo
inoltre non avrebbe tenuto conto - secondo la difesa dell'I.N.P.S. -
che il Garbin, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di
risparmio, non aveva ancora raggiunto l'età minima pensionabile.
Nel merito, l'istituto contesta l'argomento formulato dal Pretore,
secondo cui sia l'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del
1982, sia l'articolo 15, terzo comma, della legge n. 153 del 1969,
sarebbero "chiaramente ispirati ad un principio di favore per il
lavoratore", rispetto alla normativa precedentemente in vigore. Al
contrario - osserva l'I.N.P.S. - il sistema di calcolo introdotto
dalla legge del 1982 è meno favorevole di quello in precedenza
previsto dall'articolo 26, terzo comma, della legge n. 160 del 1975
secondo cui la retribuzione media annua pensionabile era data dai tre
gruppi di retribuzione più favorevoli nel decennio precedente la
pensione, fossero questi collocati nell'ultimo quinquennio o
anteriormente. Né l'applicabilità di una legge posteriore più
sfavorevole può dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in
quanto, come affermato da ultimo con la sentenza n. 243 del 1993,
"non può contrastare con il principio di uguaglianza, un
differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di
soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire
di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" in
rapporto a situazioni concernenti sia gli stessi soggetti, come gli
altri componenti dell'aggregato sociale. Considerato in diritto
1. - La norma che il Tribunale di Pordenone ed il Pretore di
Treviso sottopongono all'esame di questa Corte è rappresentata
dall'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297,
secondo cui "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al
30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro,
o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
La retribuzione annua media pensionabile - che costituisce,
insieme all'anzianità contributiva, uno dei due principali
coefficienti di calcolo per la determinazione della pensione - è
quindi, per effetto della norma impugnata - pari ad un quinto di
quella delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione stessa. I giudici a quibus rilevano che
questo meccanismo determina, in talune ipotesi, conseguenze che essi
giudicano irrazionali e quindi contrastanti con l'articolo 3, oltre
che con gli articoli 36 e 38 della Costituzione. Tali ipotesi
riguardano i casi in cui il lavoratore, già in possesso del
requisito della anzianità contributiva minima, abbia subìto, in
coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di
contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione
contributiva di tale misura da non essere compensata dal
corrispondente incremento dell'anzianità contributiva e tale da
determinare, quindi, una riduzione del trattamento pensionistico
complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei
periodi di minor reddito lavorativo, egli non avesse né lavorato né
versato alcuna contribuzione.
Con riferimento al caso di specie (riguardante un lavoratore che,
dopo 30 anni di servizio alle dipendenza di una Cassa di risparmio
come impiegato di concetto, aveva prestato per un triennio attività
estremamente limitata come lavoratore agricolo), il Pretore di
Treviso denunzia altresì l'illegittimità costituzionale - con
riferimento agli stessi parametri - dell'articolo 15, terzo comma,
della legge 30 aprile 1969 n. 153 "nella parte in cui prevede
un'integrazione contributiva figurativa anche nei casi in cui essa
comporta un pregiudizio al lavoratore sotto il profilo del
trattamento pensionistico".
2. - In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità opposta dalla difesa dell'I.N.P.S. in ordine
all'ordinanza del Pretore di Treviso.
Il fatto che il giudice a quo non abbia precisato quale sarebbe
stato l'importo della pensione liquidabile senza tener conto del
periodo di contribuzione come salariato agricolo, non è sufficiente,
a far ritenere l'ordinanza priva di motivazione in ordine alla
rilevanza, posto che il Pretore ha dato conto di aver accertato che
tale importo sarebbe stato notevolmente maggiore di quello
effettivamente liquidato.
Né alcun rilievo può essere riconosciuto al fatto che
l'interessato, all'atto della cessazione del rapporto con la Cassa di
risparmio, non avesse ancora raggiunto l'età minima pensionabile. Si
tratta, infatti, di circostanza del tutto estranea rispetto ai
termini della questione, posto che quest'ultima non riguarda il
momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma
l'ammontare di questo al raggiungimento dell'età pensionabile.
3. - Nel merito è fondata la questione concernente il citato
articolo 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982.
Con le sentenze nn. 307 del 1989 e 428 del 1992, questa Corte ha
già esaminato gli effetti che il meccanismo stabilito dalla norma
impugnata determinava in talune ipotesi particolari ed ha ritenuto
che fosse irrazionale e privo di giustificazione che alla
prosecuzione volontaria nell'assicurazione da parte del lavoratore
che abbia già conseguito l'anzianità contributiva minima prescritta
per il diritto a pensione, possa conseguire il risultato di una
pensione di vecchiaia inferiore a quella che gli sarebbe spettata ove
avesse omesso di effettuare la contribuzione volontaria.
L'incongruenza logica di un simile risultato con le finalità
proprie della contribuzione volontaria è stata indicata, nelle
suddette pronunzie, come elemento meramente rafforzativo di una
valutazione di irrazionalità che la questione oggi sottoposta
all'esame di questa Corte consente di riaffermare in radice ed in
termini più generali.
Le varie leggi che si sono succedute a partire dal d.P.R. 27
aprile 1968 n. 488 hanno variamente disciplinato l'individuazione del
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile perseguendo, di volta in volta, la finalità di
semplificare il sistema, ovvero di garantire al lavoratore una più
favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione,
oppure, al contrario, di attenuare il disavanzo del sistema
previdenziale. Le scelte operate al riguardo dal legislatore
rientrano nell'ambito della discrezionalità politica, ma esse
possono essere sindacate da questa Corte nella misura in cui esse
diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari
ai principi costituzionali che regolano la materia.
Orbene, è palesemente contrario al principio di razionalità di
cui all'articolo 3 della Costituzione - "che implica l'esigenza di
conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità"
(sentenza n. 421 del 1991) che all'inserimento di un periodo di
contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione
consegua, in un sistema che prende in considerazione per la
determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo periodo
lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore),
come unico effetto, un depauperamento del trattamento pensionistico
di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove in tale periodo
non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non
fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai
fini della determinazione dell'anzianità contributiva): è, cioè,
irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e a maggior apporto
contributivo corrisponda una riduzione della pensione che il
lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della
pensione per effetto della precedente contribuzione.
Questo è invece quanto può verificarsi, per effetto del
meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260
settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione
comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai
fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità
contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della
contribuzione obbligatoria precedente. E tale depauperamento,
incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento
pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato
durante il servizio attivo, viola anche l'articolo 36, oltre che il
principio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
Questo si è verificato nei casi rappresentati dall'ordinanza di
remissione per effetto di nuove attività di lavoro meno retribuite.
La questione è perciò fondata e l'impugnato articolo 3, ottavo
comma, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante
l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno
retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la
prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa
essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al
raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad
ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non
necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e
calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il
connesso più ristretto arco temporale lavorativo.
4. - La censura proposta dal Pretore di Treviso relativamente
all'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, deve
pertanto ritenersi sostanzialmente superata. Può tuttavia essere
ricordato che, in ossequio al principio di solidarietà, non è
necessario, per la legittimità costituzionale dell'obbligo
contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento
della prestazione previdenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in
cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo
quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita
da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta
anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere
comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento
dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i
periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del
requisito dell'anzianità contributiva minima;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e
38 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte