Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/2001

Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,

lettera a) 210, comma 4, e 513 del codice diprocedura penale,

promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale

di Milano, con ordinanze emesse in data 11 luglio 2000 e 22 giugno

2000, iscritte rispettivamente ai nn. 611 e 666 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Milano con ordinanza in data 11

luglio 2000 (r.o. n. 611 del 2000) ha sollevato, in riferimento,

rispettivamente, agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., e agli artt. 3,

25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevedono la facoltà delle

persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in

precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su

fatti concernenti la responsabilità di altri, nonchedell'art. 197,

comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce

la incompatibilità con l'ufficiodi testimone di tali persone

allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di

condanna divenutairrevocabile;

che analoghe questioni sono state sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 25, 111 e 112 Cost., dal tribunale di Milano con

ordinanza del 22 giugno 2000 (r.o. n. 666 del 2000);

che in entrambe le ordinanze si premette che, nell'ambito di

procedimenti nei quali diverse posizioni erano state separate e

definite con rito alternativo, buona parte degli imputati in

procedimento connesso si erano avvalsi in dibattimento della facoltà

di non rispondere;

che ad avviso dei rimettenti gli artt. 513, comma 2, e 210,

comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui disciplinano la

formazione della prova relativa alle dichiarazioni rese dai soggetti

di cui al comma 1 dell'art. 210 cod. proc. pen., riconoscendo loro la

facoltà di non rispondere, sono in contrasto con l'art. 111 Cost.,

in quanto le modifiche recate alla norma costituzionale impongono

"una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in

contraddittorio della prova, ed il diritto al silenzio del

dichiarante erga alios";

che, in particolare, nell'ordinanza n. 611 del 2000 il

tribunale di Milano rileva che il riconoscimento della facoltà di

non rispondere svuota di effettività il principio del

contraddittorio nella formazione della prova, affermato dal quarto

comma dell'art. 111 Cost., in relazione al quale il silenzio del

dichiarante viene configurato, con evidente connotazione di

disvalore, come "sottrazione al contraddittorio" nel secondo periodo

dello stesso quarto comma;

che la scelta dell'imputato di rendere dichiarazioni su fatti

concernenti la responsabilità di altri spiega effetti di così

grande rilevanza nei confronti dell'accusato nella fase

predibattimentale che, una volta intrapresa tale via, l'esercizio

successivo del diritto al silenzio si pone in contrasto, menomandolo,

con il diritto dell'accusato al confronto dialettico nella formazione

della prova, ora assunto a regola costituzionale (art. 111, terzo e

quarto comma);

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 3 e 24

Cost., in quanto la concorrenza tra le contrapposte articolazioni del

diritto di difesa del dichiarante e dell'imputato può essere

composta solo affermando che le nuove regole recate dall'art. 111

della Costituzione comportano la "compressione" dello spazio

costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, nonché gli

artt. 3, 112, 111, primo comma, e 25 Cost., in quanto da essa

discende l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del

libero convincimento del giudice, della irrinunciabile funzione

conoscitiva del processo, dell'indefettibilità della giurisdizione e

dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che, a parere del medesimo rimettente, il dubbio di

costituzionalità prospettato in relazione all'art. 197 cod. proc.

pen. implica la rivisitazione dell'intero istituto del diritto al

silenzio, nonché l'attribuzione della veste di vero e proprio

testimone all'imputato in procedimento connesso la cui posizione sia

stata definita con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con

inevitabili conseguenze, da un lato, sull'obbligo di rispondere

secondo verità e sulle sanzioni penali a lui irrogabili, dall'altro

in ordine alle regole di valutazione della prova cosiacquisita;

che nell'ordinanza iscritta al n. 666 del registro ordinanze

del 2000 il tribunale, rilevando che il procedimento è "soggetto ai

principi di cui all'art. 111 della Costituzione, come modificato

dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, in quanto il

dibattimento è stato aperto in epoca successiva all'introduzione

dellapredetta innovazione costituzionale", ritiene che "il principio

di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto [recte:

quarto] comma dell'art. 111" comporti la non manifesta infondatezza

della questione di costituzionalità "dell'intero sistema di

assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di

persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sotto il profilo

della previsione" della facoltà di non rispondere, nonché della

disciplina concernente "l'incompatibilità con l'ufficio di testimone

dei soggetti già "condannati con sentenza divenutairrevocabile";

che la normativa censurata sarebbe pertanto in contrasto con

l'art. 111 Cost., in quanto, da un canto, "ogni strumento nel tempo

individuato, allo scopo di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese

nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la

facoltà di non rispondere, è allo stato impercorribile in quanto in

aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 111 della

Costituzione"; dall'altro, la facoltà di non rispondere per

l'imputato in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni

eteroaccusatorie contrasta "con la costituzionalizzazione del

principio del confronto dialettico in dibattimento";

che sarebbero così violati anche il principio "di

accertamento dei fatti aventi rilevanza penale", individuato dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 1993; il principio "di

conservazione degli elementi di prova", enunciato dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998; e, infine, il

principio di ragionevolezza, per l'incoerenza di un sistema che

assegna valenza assoluta alle dichiarazioni in questione nei

confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare

(artt. 3, 25, 111 e 112 Cost.);

che le medesime considerazioni sorreggono, nell'ordinanza

r.o. n. 666, il dubbio di costituzionalitaprospettato in relazione

all'art. 197 cod. proc. pen., concernente la "minore attualità e

rilevanza dei diritti, pur costituzionalmente garantiti, di colui nei

confronti del quale sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile

di condanna - alla quale è equiparata ex art. 445, primo comma,

ultima parte, c.p.p., la sentenza di applicazione di pena - in quanto

la sua posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque

modificata";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, facendo

particolare riferimento ai principi di cui all'art. 24 Cost.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni sollevate

con le due ordinanze di rimessione, concernenti il diritto al silenzio

riconosciuto sia alle persone che sono state già giudicate sia alle

persone ancora imputate in un procedimento connesso, che abbiano in

precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, inrelazione al regime

della acquisizione e utilizzazione in dibattimento di tali precedenti

dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è

intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197

e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -

che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un

procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di

testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.

proc. pen.;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il

contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte