Sentenza n. 265/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 12/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O.,
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Republica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avvocato Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Dr. Antonio Palazzi, agente di commercio, maturava il
requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di
vecchiaia, nel 1974, dopo la cessazione dell'attività di agente di
commercio, e acquisiva il diritto al trattamento pensionistico nel
maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di età.
Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e
1985, la pensione erogata, rapportata in base alla norma di
previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni
di anzianità contributiva, al 70% della più elevata tra le medie
annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettata a
contribuzione, risultava essere di modesta entità.
Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena per ottenerne
la rivalutazione.
1.1. - Il Pretore ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella
parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle
pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982
e comunque dal 1° giugno 1985, la più elevata tra le medie annue
delle provvigioni liquidate, alle quali, secondo l'art. 6 della
stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata
la pensione, sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del
costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare
al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno precedente
la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale
massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato ai
sensi dello stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare
da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di
rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia.
Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante poiché il suo
accoglimento comporterebbe il riconoscimento del diritto
dell'assicurato a parametri di liquidazione della pensione più
favorevoli, e non manifestamente infondata.
Sarebbero violati:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma
censurata, non prevedendo il suddetto sistema di rivalutazione (o
altro analogo) dell'entità delle provvigioni assoggettate a
contribuzione ed assunte a base di computo del trattamento
pensionistico erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e
rappresentanti di commercio, discriminerebbe questa categoria di
assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è,
invece, previsto un sistema del genere (art. 3, undicesimo comma,
della legge n. 297 del 1982), sia rispetto ai lavoratori autonomi,
per i quali il legislatore ha introdotto, ancorché in forma diversa,
correttivi per assicurare un miglioramento nel criterio di
liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638);
b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché la
mancata operatività di un criterio di rivalutazione delle
provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire
meno qualsiasi correlazione tra l'ammontare di quest'ultima e la
entità del reddito di lavoro percepito in costanza dell'attività
lavorativa, con conseguente violazione dei principi di
proporzionalità e adeguatezza imposti dal citato precetto
costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - La difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la
inammissibilità della questione in quanto un sistema di
indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico de
quo può essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari
possibili.
Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione
osservando che la diversità tra le pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. e le
altre dei vari regimi previdenziali si giustifica perché esse (art.
29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, e art. 2, primo
comma, della legge n. 12 del 1973) hanno natura integrativa del
trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative
diverse. Infatti sono fondate esclusivamente sull'accumulo e sulla
ripartizione delle contribuzioni; sono alimentate solo da queste
ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello Stato; sono
altresì rapportate al principio opposto dell'automatismo delle
prestazioni, le quali, invece, sono subordinate all'effettivo
versamento dei contributi.
3.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso anche essa
per l'infondatezza della questione, rilevando che appartiene alla
discrezionalità del legislatore stabilire quali interventi, nel
quadro delle compatibilità finanziarie, siano da compiere per
realizzare con gradualità i miglioramenti dei trattamenti
pensionistici; e che ciascuna gestione previdenziale è
caratterizzata da sue peculiarità che, nell'ambito di siffatti
interventi, ne rendono impossibile il confronto con altre, ai fini
della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni
liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di
commercio, la operatività di meccanismi di indicizzazione della
relativa base di computo (tanti quarantesimi del 70% della più
elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali
siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o
volontari, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi
compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono
gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40
quarantesimi) improntati al criterio introdotto, per i lavoratori
dipendenti, dall'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, o ad altri consimili, violi gli artt.:
a) 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale
disparità di trattamento che si verifica in danno degli iscritti al
suddetto Ente, rispetto non solo a quest'ultima categoria di
lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali
operano i meccanismi di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
b) 38, secondo comma, della Costituzione, perché l'assenza di
meccanismi di rivalutazione della base di computo della pensione
altera il rapporto fra questa e l'entità del reddito fruito in
costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia di
proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali.
2. - La questione è inammissibile.
Come rileva la difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rientra nella
discrezionalità del legislatore la determinazione del possibile e
necessario sistema di indicizzazione della base di computo del
trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio.
Inoltre il giudice a quo prospetta la possibilità di due criteri
di rivalutazione.
Essi dovrebbero entrambi derivare da una aggiunta alla
disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di
essi dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalità del
giudice delle controversie e quindi varierebbe da fattispecie a
fattispecie.
Il giudice remittente, invece, avrebbe dovuto operare egli la
scelta e rimettere al giudizio della Corte solo uno dei sistemi
possibili a modifica della norma esistente.
A parte restano le considerazioni di merito sulla natura
integrativa della pensione erogata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29
della legge 22 luglio 1966 n. 613), sulla corrispondenza della
pensione ai contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla
mancanza dell'automatismo.
Mentre, ed è quello che più rileva, per legge è concessa la
possibilità all'interessato di versare contributi volontari nel
periodo tra la data della maturazione del periodo di contribuzione
obbligatoria e quella del raggiungimento dell'età pensionabile e del
conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973
n. 12 e art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 del
regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12), il
che compenserebbe anche gli effetti negativi della svalutazione
monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte