Sentenza n. 266/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1984 dal giudice istruttore presso il Tribunale militare di
Bari nel procedimento penale a carico di Porrello Antonino iscritta
al n. 953 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'andro;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1984, nel corso di
procedimento penale per diserzione impropria, il giudice istruttore
presso il Tribunale militare di Bari solleva, in riferimento all'art.
108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace).
Il giudice istruttore ricorda che la legge di riforma
dell'ordinamento giudiziario militare intende, in primo luogo,
adeguare tale ordinamento ai precetti costituzionali
sull'indipendenza, autonomia ed inamovibilità dei magistrati. Tale
volontà adeguatrice trova espressione, tra l'altro, nell'art. 1, il
quale sancisce che "lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e
l'avanzamento dei magistrati militari, sono regolati dalle
disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto
applicabili". La legge n. 180 del 1981, in altri termini, dispone che
siano pienamente applicabili ai magistrati militari i fondamentali
principii costituzionali sulle garanzie della magistratura sia dal
punto di vista meramente normativo (essendosi espressamente abrogate
le disposizioni non conformi allo spirito della riforma) sia dal
punto di vista amministrativo (con la costituzione di un organo di
autogoverno della magistratura militare).
Senonché la disposizione transitoria di cui all'art. 15 cit.
istituisce una procedura amministrativa per la quale, in sostanza, il
potere di decisione sulle nomine, trasferimenti e conferimenti di
funzioni ai magistrati militari viene conferito all'esclusiva
competenza del Ministro della Difesa.I relativi provvedimenti sono
attuati, infatti, su proposta del Ministro in base ad un parere
obbligatorio ma non vincolante d'un "Comitato" che non rappresenta in
alcun modo le varie componenti della magistratura militare e nella
forma del decreto del Presidente della Repubblica (che, nella specie,
è atto dovuto): la decisione effettiva, pertanto, si attua in sede
d'esercizio del potere di proposta.
Si delinea quindi un contrasto tra gli artt. 1 e 15 della legge n.
180 del 1981, in quanto la recezione della normativa sui magistrati
ordinari, rendendo questa pienamente applicabile ai magistrati
militari, esclude la possibilità di deferire all'esecutivo il potere
di decidere su materie relative a questi ultimi.
Orbene, una volta operata l'equiparazione per relationem, le norme
in contrasto con la disciplina richiamata, che è anche di livello
costituzionale, sono viziate da illegittimità. Né potrebbe
obiettarsi che, avendo le due norme pari efficacia e valore
legislativo, la seconda costituirebbe una deroga originaria alla
prima giacché la norma di riferimento non prevede e non ammette
deroghe. Si sarebbe dovuto, quindi, costituire immediatamente
l'organo di autogoverno o, almeno, si sarebbe dovuto disciplinare in
via transitoria la sua progressiva costituzione ed entrata in
funzione. Si è invece illegittimamente delegato all'esecutivo il
potere di amministrazione dei magistrati militari.
D'altra parte, la norma transitoria è tale allorché disciplina
il passaggio da una situazione normativa ad un'altra mentre, nella
specie, è stata sostituita la disciplina del momento finale della
fase transitoria con un astratto riferimento alla costituzione
dell'organo di autogoverno da attuare entro e non oltre un anno.
Peraltro, neanche con norma transitoria, e cioè per l'immediata
attuazione della legge, sarebbe ammissibile prescindere
dall'osservanza del precetto costituzionale. E, di contro, lo stesso
tempo decorso comprova come sia divenuto in fatto permanente il
potere del Ministro di disporre dell'indipendenza dei magistrati
militari.
E questo persistente potere dell'esecutivo sui magistrati militari
appare tanto più inconcepibile, in un ordinamento costituzionale
ispirato all'assoluta indipendenza dei giudici, in quanto, a seguito
dell'equiparazione dei magistrati militari a quelli ordinari, il
legislatore ha già scelto il modo con cui garantire l'indipendenza
dei primi.
Osserva, infine, il giudice istruttore che l'art. 108, comma
secondo, Cost., è esplicito nell'imporre che la legge assicuri
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali: quando
adotta una disciplina di tali giurisdizioni, il legislatore non può,
pertanto, non assicurare anche l'indipendenza dei giudici speciali.
Quanto alla rilevanza il giudice a quo osserva che la questione è
pregiudiziale rispetto alla valutazione della causa, essendo lo
stesso remittente divenuto giudice istruttore appunto in applicazione
della disposizione impugnata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo per l'inammissibilità e, in via subordinata,
per l'infondatezza della questione.
Innanzi tutto l'Avvocatura chiede che (come già avvenuto con
sent. n. 64 del 1984) la questione sia dichiarata inammissibile per
incertezza del petitum, oscillante fra la richiesta di caducazione
della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione
dell'anteriore e pieno assoggettamento all'esecutivo) e la richiesta
di devoluzione della materia alla competenza del Consiglio superiore
della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione
di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione). Inoltre,
l'Avvocatura osserva non esservi dimostrazione che il giudice a quo
operi in situazione di non indipendenza. Questa, infatti, è
strettamente connessa alla personalità del giudice: non v'è sistema
di nomina che possa incidere sull'indipendenza del giudice ove questi
abbia la forza di "svincolarsi" da ogni incidenza eventualmente
derivante dalla nomina. Nella specie non risulta che l'indipendenza
del giudice sia minacciata in concreto. La norma denunciata,
conseguentemente, non incide direttamente né sulla potestà
giurisdizionale né sulla composizione dell'organo giudiziario: non
costituisce, pertanto, ostacolo alla definizione del processo in
corso.
Quanto al merito l'Avvocatura rileva che la Costituzione non
prevede per le magistrature speciali, come per quella ordinaria, la
creazione d'un organo d'autogoverno con una struttura predeterminata.
Certo, il Comitato non può essere ancora considerato un organo
d'autogoverno non solo perché mancante di membri elettivi ma
soprattutto per le sue funzioni quasi unicamente consultive.
Tuttavia, esso costituisce senz'altro una tappa molto importante
verso la piena indipendenza, considerato anche che in precedenza
tutti i compiti d'iniziativa e di consulenza erano esplicati dal
Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare.
A questa situazione, anteriore alla riforma del 1981, si
tornerebbe, di fatto, nel caso in cui la disposizione relativa al
Comitato fosse dichiarata illegittima: arbitro di ogni decisione
rimarrebbe, infatti, il Ministro della difesa, in attesa della
creazione d'un più appropriato organo d'autogoverno, la cui
realizzazione rimarrebbe tuttavia indeterminata nel tempo. Considerato in diritto
1. - Poiché l'Avvocatura dello Stato solleva eccezione
d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di
cui all'ordinanza in epigrafe, questa Corte non può esimersi
dall'esaminare e decidere, in primo luogo, sulla predetta eccezione.
La strada per impostare e risolvere i temi attinenti
all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in
discussione è offerta dalla sentenza di questa Corte n. 67 del 1984,
che dichiara inammissibile analoga questione (sollevata dal Tribunale
militare di Torino con ordinanza del 6 luglio 1982) per l'incertezza
del petitum. L'ora citata sentenza, che verrà richiamata anche in
sede di merito, dopo aver affermato che il legislatore è tenuto,
attuando l'art. 15 della legge n. 180 del 1981, ad assolvere senza
ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo che effettivamente
assicuri l'indipendenza della magistratura militare, conclude per
l'inammissibilità della sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, della
legge 7 maggio 1981, n. 180 (in riferimento all'art. 108, secondo
comma, Cost.) in quanto la sollevata censura oscillava tra la
richiesta di caducazione della disciplina transitoria prevista dallo
stesso articolo e la richiesta di devoluzione della materia di cui
alla predetta disciplina al Consiglio superiore della magistratura:
il petitum proposto con la suindicata ordinanza del Tribunale
militare di Torino risultava, in conseguenza, "incerto".
Tale "incertezza" non è, invece, ravvisabile nell'ordinanza del
giudice istruttore presso il Tribunale militare di Bari, emessa in
data 4 giugno 1984. In quest'ultima ordinanza si chiede soltanto la
caducazione della disciplina transitoria di cui al primo comma
dell'art. 15 della legge in esame, non ponendo in discussione né la
questione della permanenza dell'effetto abrogativo prodotto dalla
stessa disciplina sulla normativa anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 180 del 1981 né, tanto meno, la questione relativa
alla devoluzione della materia, di cui al primo comma dell'art. 15
della stessa legge, al Consiglio superiore della magistratura e,
pertanto, all'eventuale conseguente modifica di questo organo.
Né è dato (anche a prescindere dalle richieste contenute
nell'ordinanza di rimessione) porre qui questioni relative alla
situazione normativa che conseguirebbe all'eventuale dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 della
legge in esame.
Ed infatti, anche a non voler accogliere la tesi, autorevolmente
sostenuta in dottrina, secondo la quale, prodottosi l'effetto
abrogativo d'una normativa, ad opera dell'entrata in vigore di altra,
diversa disciplina (transitoria o definitiva) non è più possibile
far "rivivere" la normativa abrogata (a meno che, s'intende, una
"terza legislazione" sulla stessa materia non riproponga, ma,
ovviamente, con forza autonoma, e, di regola, ex nunc, i contenuti
della normativa abrogata) non va, in ogni caso, disconosciuto che,
nelle materie di cui al primo comma dell'articolo in esame, né
l'ordinanza di rimessione richiede il "ritorno" in vigore
dell'abrogata normativa né la sentenza di questa Corte n. 67 del
1984 decide su questioni relative alla permanenza dell'effetto
abrogativo della normativa anteriormente vigente. Tali questioni non
vanno poste neppure in questa sede, tenuto conto, soprattutto, della
dichiarata volontà del legislatore del 1981 di disciplinare la
materia relativa allo stato giuridico ed alle garanzie d'indipendenza
dei magistrati militari in maniera analoga alla disciplina in vigore
per i magistrati ordinari. È, appunto, l'art. 1 della legge n. 180
del 1981 (norma "generale" di modifica dell'intero ordinamento
giudiziario militare di pace) che, al secondo comma, recita: "Lo
stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei
magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i
magistrati ordinari, in quanto applicabili...". Il collegamento tra
questa disposizione ed il primo comma dell'art. 15 della stessa legge
esclude che la "limitazione" di cui all'inciso "in quanto
applicabili" possa riferirsi ad un'assurda "dipendenza" dei
magistrati militari dall'esecutivo. Dagli articoli citati risulta la
chiara volontà del legislatore del 1981 di "conformare" l'intero
ordinamento giudiziario militare di pace alla Costituzione: le
circostanze nelle quali è stata emanata la legge di riforma del 1981
nonché le dichiarazioni dei relatori, in sede di lavori preparatori
della stessa legge, confermano quel che, del resto chiaramente, dal
testo della legge risulta in ordine alla "sottrazione", anche dei
magistrati militari, al potere (nelle materie di cui al primo comma
dell'art. 15) dell'esecutivo. Tale "sottrazione" è, infatti, un
corollario dell'esigenza dell'adeguazione alla Costituzione
dell'ordinamento giuriziario militare di pace.
Né è dato qui esaminare questioni, peraltro non sollevate,
relative all'eventuale devoluzione delle materie di cui al primo
comma dell'art. 15 della legge in discussione al Consiglio superiore
della magistratura. La Costituzione, mentre per la magistratura
ordinaria prevede espressamente il Consiglio superiore,
disciplinandone, in maniera specifica (art. 104) la composizione,
rimette, invece, al legislatore ordinario (art. 108) l'assicurazione
delle garanzie d'indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni
speciali. Spetta, pertanto, alla legge provvedere in ordine alle
predette garanzie: in questa sede non può che sottolinearsi che, ove
la Costituzione avesse inteso "rimettere" al Consiglio superiore
previsto dall'art. 104 anche l'autogoverno dei magistrati delle
giurisdizioni speciali, l'avrebbe espressamente dichiarato. Né per
la "razionalità" della previsione d'un unico organo d'autogoverno,
per magistrati ordinari e militari, depongono la diversa origine,
"logica" e storica, della giurisdizione ordinaria (tutela della
generalità dei cittadini e decisioni sulla generalità delle
"materie" ecc.; origine dell'esperienza "pretoria" ecc.) e della
magistratura militare (tutela di particolari soggetti aventi una
specifica qualità e di interessi particolarmente qualificati ecc.;
trasformazione dell'originaria giustizia di Capi ecc.). Tutto ciò
vale anche quando non si insista sugli eventuali mutamenti, che certo
non competono a questa sede, della composizione, peraltro
espressamente prevista dall'art. 104 Cost., del Consiglio superiore
della magistratura.
2. - Le motivazioni addotte dall'Avvocatura dello Stato a sostegno
dell'eccezione d'inammissibilità dell'ordinanza di rimessione non
sono condivisibili.
Anzitutto non ha rilievo l'osservazione per la quale il giudice a
quo non avrebbe dato dimostrazione d'operare in "situazione di non
indipendenza". Non si riesce ad intendere quale dimostrazione il
giudice rimettente debba mai offrire allorché eccepisce la mancanza
delle oggettive garanzie d'indipendenza che il secondo comma
dell'art. 108 Cost. impone alla legge d'assicurare a tutti i
magistrati delle giurisdizioni speciali, al pubblico ministero presso
di esse ed agli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia. Il secondo comma dell'art. 108 Cost. non sottopone ad
alcuna condizione l'assicurazione delle predette, oggettive garanzie
d'indipendenza. Né va dimenticato che, quali che siano i riflessi,
"in foro interno", nel giudicante, della carenza di reali, oggettive
garanzie d'indipendenza, le medesime, appunto perché "garanzie",
valgono a prevenire attacchi all'autonomia ed indipendenza
dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e, comunque, non sono
condizionate, nella loro attuazione, alla concreta esistenza di
specifiche aggressioni alle predette autonomia ed indipendenza.
Se è vero che l'indipendenza è, nella materia in esame, forma
mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale, non è men
vero che, in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa, come
è stato rilevato, degrada a velleitaria aspirazione.
Eccepita l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
15 della legge n. 180 del 1981, non ha rilievo alcuno il fatto che il
remittente sia divenuto, oppur no, giudice istruttore presso il
Tribunale militare di Bari in applicazione dello stesso primo comma
dell'art. 15 e che il procedimento a quo sia il primo, oppur no, dei
processi trattati dallo stesso remittente nella qualità innanzi
indicata.
3. - La sollevata questione di legittimità costituzionale è
certamente rilevante, nella specie, in quanto il primo comma
dell'art. 15 della legge n. 180 del 1981 è regola che incide in modo
diretto sulla giurisdizione dell'organo e sull'esercizio della
medesima. Questa Corte, con la sentenza n. 25 del 1976, nel rigettare
l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
del d.l. n. 654 del 1948, in riferimento agli artt. 101, secondo
comma, e 108, secondo comma, Cost., esplicitamente afferma che la
rilevanza della predetta questione appare "incontestabile dal momento
che trattasi precisamente di accertare la costituzionalità della
normativa vigente per la nomina di parte dei componenti del C.G.A. in
sede giurisdizionale, questione che incide in modo diretto sulla
giurisdizione dell'organo, o quanto meno sull'esercizio della
medesima". Va, poi, tenuto conto che la questione di legittimità
costituzionale attualmente sollevata dal giudice a quo attiene non
soltanto alla regolarità della sua costituzione ma anche, e
soprattutto, alla carenza di adeguate garanzie in ordine
all'esercizio della potestà giurisdizionale.
Ove s'accedesse ad una diversa conclusione, le norme ordinarie
relative alla costituzione del giudice, ordinario o speciale ed
all'effettivo esercizio della potestà giurisdizionale, sarebbero
assurdamente sottratte al vaglio di costituzionalità di questa
Corte, potendo le parti non aver interesse a sollevare, in giudizio,
eccezioni relative alla non regolare costituzione del giudice od alla
mancanza di adeguate garanzie d'indipendenza degli organi giudiziari
coinvolti nella decisione dei vari casi di specie.
4. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte è,
peraltro, certamente diversa da quella decisa dalla sentenza n. 29
del 1987. In quest'ultima si trattava di norme elettorali relative ad
organi la cui composizione elettiva è espressamente prevista dalla
Costituzione: nella presente sede è posta in discussione, invece,
una norma "transitoria" che, si sostiene, per la sua illegittima
permanenza, appunto impedisce l'attuazione della definitiva
disciplina relativa all'autogoverno dei magistrati militari, da
attuarsi attraverso la costituzione d'un regolare organo a
composizione (anche) elettiva.
In conseguenza di quanto sopra rilevato, non risultando, in alcun
modo, incerto il petitum di cui all'ordinanza del giudice a quo; non
esistendo alcun altro motivo d'inammissibilità della questione
sollevata dalla stessa ordinanza; poiché non è consentito decidere
in base alla sola considerazione dell'eventuale "vuoto di disciplina"
che verrebbe a prodursi in conseguenza della dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 della
legge n. 180 del 1981 (vuoto di disciplina che spetterebbe, in ogni
caso, al legislatore colmare) va rigettata l'eccezione
d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata dall'ordinanza di rimessione.
5. - Nel merito, la questione in esame è fondata.
Anche al fine della decisione di merito della stessa questione
vale partire dalla sentenza di questa Corte del 14 marzo 1984, n. 67.
Va preliminarmente osservato che, pur essendo stato impugnato
l'intero primo comma dell'art. 15 della legge in esame, poiché è da
presumere che i provvedimenti relativi alle nomine, trasferimenti e
conferimento di funzioni, di cui al primo periodo del predetto primo
comma, "immediatamente necessari per l'attuazione" della legge in
parola (che si dispone vengano assunti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
procuratore generale militare) siano già stati adottati,
l'attenzione va rivolta, in particolare, al secondo periodo del
precitato primo comma dell'art. 15; anche se i problemi relativi alla
"dipendenza", in materia, dei componenti degli organi giudiziari
militari dal Ministro della difesa si pongano, ovviamente, anche, e
maggiormente, per le procedure indicate nel primo periodo del più
volte citato primo comma dell'art. 15.
La sentenza n. 67 del 1984, dopo aver ricordato che la legge n.
180 del 1981 è stata emanata nell'intento di dare attuazione al
dettato costituzionale di cui all'art. 108, secondo comma; che il
legislatore, assumendo come modello il Consiglio superiore della
magistratura, ha previsto, appunto con la norma impugnata,
l'istituzione di apposito organo, denominato di "autogoverno della
magistratura militare", disponendo in via transitoria, per la durata
di non più d'un anno dalla entrata in vigore della legge, che i
provvedimenti relativi alle nomine, trasferimenti e conferimenti di
funzioni del personale della magistratura militare venissero adottati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale
militare presso la Corte di Cassazione, dal presidente e dal
procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della
Corte militare di appello; sottolineata la formulazione letterale,
particolarmente energica, attraverso la quale è indicato il termine
("non più di un anno") di valenza del procedimento di cui al secondo
periodo del primo comma dell'art. 15 della legge in esame nonché il
carattere d'urgenza attribuito alla legge; conseguentemente dichiara
che il legislatore "è tenuto, attuando l'art. 15 della legge n. 180
del 1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare
l'organo che effettivamente assicuri l'indipendenza della
giurisdizione militare".
Vero è che l'obbligo del legislatore d'assicurare l'indipendenza
della magistratura militare discende direttamente dall'art. 108,
secondo comma, Cost. Va dato atto che, con la legge n. 180 del 1981,
il legislatore ha inteso porre fine al regime previgente,
indubbiamente non conforme a Costituzione, in tema d'ordinamento
giudiziario militare di pace; e va dato anche atto che l'impegno, ex
art. 15 della stessa legge, di costituire un apposito organo di
"autogoverno della magistratura militare" equivale ad esplicito
riconoscimento del dovere, allo stesso legislatore incombente ex art.
108, secondo comma, Cost.
Senonché, il non aver previsto alcun termine per la costituzione
dell'organo d'autogoverno della magistratura militare e l'aver
introdotto, con l'art. 15 della legge in discussione, un sistema (di
provvedimenti, compresi quelli disciplinari, di nomina, trasferimento
e conferimento di funzioni del personale della magistratura militare)
non dissimile, come si chiarirà tra breve, da quello previgente
(sistema che, comunque, doveva aver vigore per non più di un anno
mentre sono trascorsi quasi sette anni) induce a ritenere ormai
violato il secondo comma dell'art. 108 Cost.
Non si discute qui sulla necessaria gradualità nel dare completa
attuazione al disposto costituzionale ora ricordato; ma (ormai) non
è più tollerabile che, a quasi sette anni dall'entrata in vigore
della legge n. 180 del 1981, venga ancora seguito un procedimento,
relativo a tutti i provvedimenti, compresi quelli disciplinari,
concernenti la magistratura militare, che ancora consente una
"dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della
predetta magistratura dall'esecutivo.
Va sottolineato che il parere del comitato, di cui all'art. 15
della legge in esame, costituito da componenti non elettivi e,
pertanto, non rappresentativi, non può valere a garantire
l'indipendenza di cui all'art. 108, secondo comma, Cost. Che se poi
si considera che tal parere (il primo comma dell'art. 15 in
discussione si esprime attraverso la formula "sentito un comitato..."
) anche se obbligatorio non è vincolante e che il decreto del
Presidente della Repubblica, relativo ai provvedimenti in
discussione, è emanato "su proposta del Ministro della difesa" senza
alcun altro intervento, si dovrà convenire che il sistema
procedimentale in esame sostanzialmente non si discosta da quello
vigente anteriormente alla legge n. 180 del 1981, sicuramente
contrastante con la Costituzione, come riconosciuto dallo stesso
legislatore del 1981.
Va chiarito che la decisione che qui si va ad assumere non tocca
in alcun modo gli atti amministrativi e giurisdizionali già posti in
essere in conseguenza del disposto di cui alla norma impugnata,
tenuto conto della ricordata, necessaria gradualità nella completa
attuazione della normativa costituzionale in materia e delle
difficoltà contingenti che hanno potuto "rallentare" la preindicata
attuazione. Ciò che non può esser tollerato è la protrazione
ulteriore dell'inerzia del legislatore nell'integralmente mandare ad
effetto il chiaro, inequivocabile disposto di cui all'art. 108,
secondo comma, Cost.
L'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 della
legge in esame, che qui si va a dichiarare, derivata, appunto,
dall'inerzia legislativa protrattasi per sì lungo tempo, non incide,
ripetesi, in alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via
amministrativa sia in via giurisdizionale, sotto il vigore della
citata norma ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma,
della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i
provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente
adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Deposito in cancelleria il 9 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte