Sentenza n. 269/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88, primo e
terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza
emessa il 27 settembre 1983 dal Giudice istruttore presso il Tribunale
di Perugia nel procedimento penale a carico di Trinchera Luciano,
iscritta al n. 919 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Trinchera Luciano,
imputato del delitto di omicidio volontario pluriaggravato, il Giudice
istruttore del Tribunale di Perugia, ordinato il ricovero dell'imputato
in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'art. 206 cod. pen.,
disponeva perizia psichiatrica per accertare il suo stato di mente
tanto al momento del fatto che durante il procedimento.
Dalla perizia emergeva che il Trinchera, pur risultando al momento
del fatto in condizioni di mente tali da scemare, senza escluderla, la
capacità di intendere e di volere, versava al momento
dell'accertamento in stato di totale incapacità, e che in entrambi i
momenti doveva considerarsi socialmente pericoloso.
Il Giudice istruttore, premesso che, in conseguenza delle
risultanze peritali, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso "ai
sensi del dettato di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. pen." in
attesa che il Trinchera riacquistasse, almeno in parte, la capacità di
intendere e di volere, con ordinanza del 27 settembre 1983 ha
sollevato, in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 88, primo e terzo
comma, cod. proc. pen. "nella parte in cui" (così si esprime il
dispositivo dell'ordinanza di rimessione) "estende ai procedimenti
contro imputati in stato di detenzione l'obbligo di sospensione del
processo per soppravvenuta infermità di mente".
Rileva il giudice a quo che il ricovero dell'imputato in ospedale
psichiatrico giudiziario costituisce un vero e proprio stato di
detenzione preventiva (perché ordinato nel corso dell'istruzione ed in
assenza di una sentenza irrevocabile), caratterizzato, però,
dall'assenza di ogni limite massimo di durata: è, pertanto, possibile
che l'imputato, ove non riacquisti (almeno in parte) la capacità di
intendere e di volere, debba trascorrere, durante la sospensione del
procedimento penale a suo carico, un lunghissimo periodo di tempo in
ospedale psichiatrico giudiziario.
L'obiezione, secondo cui, "trattandosi nel caso in esame di una
misura di sicurezza (detentiva), la sua durata sarebbe necessariamente
indeterminata, dovendosi rapportare al protrarsi della pericolosità
sociale del soggetto", non consentirebbe di "superare il problema,
ravvisandosi profonde diversità rispetto alla previsione della norma
generale di cui all'art. 222 cod. pen.".
Infatti, mentre nel caso che l'imputato venga prosciolto per
difetto di imputabilità (situazione attualmente non ipotizzabile alla
stregua delle risultanze della perizia psichiatrica) la sua liberazione
è condizionata unicamente alla cessazione dello stato di pericolosità
sociale derivante dalle sue condizioni mentali (sentenza n. 139 del
1982), in caso di sospensione del processo ex art. 88, primo comma,
cod. proc. pen., mancando appunto una sentenza di proscioglimento,
l'imputato è sottratto alla valutazione del giudice circa la sua
pericolosità, dato che la ripresa del procedimento penale è possibile
solo ove cessi lo stato di infermità mentale.
Se l'imputato non riacquista la capacità di intendere e di volere,
conclude il giudice a quo, non è da escludere che il suo stato di
detenzione in un manicomio giudiziario possa protrarsi, se la
pericolosità persiste, anche per tutta la vita; nel caso in cui la
pericolosità venga meno, l'imputato sarà trasferito in un carcere
ordinario con conseguente inizio da questo momento della decorrenza dei
termini di carcerazione preventiva.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 21 marzo 1984.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione venga dichiarata non fondata.
Rileva l'Avvocatura che la sospensione prevista dall'art. 88 cod.
proc. pen. tende a realizzare (sentenza n. 23 del 1979) il diritto
all'autodifesa garantito dall'art. 24 Cost., perché solo la persona
capace è in grado di difendersi adeguatamente.
La misura prevista dalla norma censurata risponde, poi, "a
finalità insieme di cura e di custodia" (sentenza n. 141 del 1982): i
principi propri della carcerazione preventiva e, in particolare, quello
fissato dall'art. 13, ultimo comma, Cost. non possono, quindi, trovare
applicazione.
In tema di misure di sicurezza, infatti, le finalità di cura
prevalgono su quelle della custodia; la cura "deve continuare fin che
permane lo stato di infermità, e la custodia attiene, in sostanza, al
soggetto in quanto infermo di mente socialmente pericoloso più che non
in quanto autore di un reato, che ne comporta la restrizione della
libertà personale, in attesa di giudizio".
L'atto d'intervento deduce, infine, una incoerenza tra il
dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di rimessione: l'eventuale
fissazione di un termine massimo per il ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, indipendentemente dalla cessazione
dell'infermità di mente del ricoverato, non escluderebbe la
sospensione del procedimento, "aspetto, questo, richiamato nel
dispositivo, ma che non appare essere il punctum saliens della proposta
questione di legittimità". Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di cui in narrativa il Giudice istruttore del
Tribunale di Perugia sottopone a vaglio di legittimità costituzionale
l'art. 88, primo comma, cod. proc. pen.. Stando al dispositivo, la
questione di legittimità avrebbe ad oggetto l'"art. 88 cod. proc.
pen. - primo e terzo comma - nella parte in cui estende ai procedimenti
contro imputati in stato di detenzione l'obbligo di sospensione del
processo per sopravvenuta infermità di mente, perché in contrasto con
l'art. 13, ultimo comma, della Costituzione". Stando alla motivazione
(ed all'invocato parametro costituzionale), i dubbi del giudice a quo
sembrerebbero aver riguardo non tanto alla sospensione del processo,
quanto alle conseguenze da essa derivanti nel caso di imputato in stato
di detenzione ("alla durata di tale stato... l'art. 88, primo comma,
cod. proc. pen. non pone alcun limite massimo... e dunque... la
detenzione potrebbe protrarsi, anche per tutta la vita, in un manicomio
giudiziario").
2. - La questione, così come prospettata, è inammissibile.
Osserva esattamente l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di
intervento, che la questione "proposta nel dispositivo... non appare in
coerenza con il ragionamento condotto nella motivazione". Ma tale
incoerenza, anziché tradursi, come conclude l'Avvocatura, nella non
fondatezza della questione, impedisce di scendere nel merito, non
consentendo di identificare con la necessaria precisione il thema
decidendum, e ciò a causa dell'insufficiente individuazione della
norma ordinaria effettivamente sottoposta a controllo.
3. - A rendere non rimediabile la suddetta carenza contribuisce il
fatto che il denunciato art. 88, primo comma, cod. proc. pen. consta di
tre parti dai contenuti nettamente differenziati, essendo la prima
dedicata ai presupposti per la sospensione del processo, la seconda al
ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, la terza
agli accertamenti esperibili nell'una e nell'altra direzione.
Già di per sé il mettere in discussione il precetto che impone
al giudice di sospendere il processo appare cosa ben diversa dal
mettere in discussione il precetto che prevede il ricovero
dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario, anche se nulla
vieterebbe di mettere congiuntamente in discussione sia il primo sia il
secondo precetto (come, del resto, nel suo continuo oscillare tra
l'aspetto della sospensione e l'aspetto del ricovero, la stessa
ordinanza di rimessione sembra adombrare al termine della motivazione,
allorché, con riguardo alla rilevanza della questione, indica quale
"situazione di cui si sostiene la sospetta incostituzionalità la
quiescenza del processo con correlativa carcerazione dell'imputato
indeterminata nel tempo", peraltro omettendo, subito dopo, di
richiamare quest'ultimo aspetto nel dispositivo).
Ma l'ambiguità, per non dire la contraddittorietà, di
un'ordinanza formulata in termini così perplessi risulta ancora
maggiore, sino a diventare insuperabile, non appena si tenga presente
l'ulteriore differenza che intercorre tra i precetti menzionati: mentre
la parte iniziale del primo comma dell'art. 88 cod. proc. pen. impone
al giudice - salvo, ovviamente, che non si debba pronunciare sentenza
di proscioglimento - la sospensione del processo ogni qualvolta
"l'imputato viene a trovarsi in tale stato di infermità di mente da
escludere la capacità di intendere o di volere" (e, con perfetta
corrispondenza, il terzo comma prevede la ripresa del processo "qualora
l'imputato riacquisti la predetta capacità"), la seconda parte del
primo comma dell'art. 88 ne prescrive il ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario solo "ove occorra". Da tale differenza
discende chiaramente come la "correlazione" tra "quiescenza del
processo" e "carcerazione dell'imputato" sotto forma di ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario non si presenti affatto con carattere
di automatismo e, quindi, di ineluttabilità, ben potendo il primo dei
due fenomeni andar disgiunto dal secondo.
Di fronte ad una situazione normativa tanto articolata e non priva
di alternative, l'individuazione del thema decidendum avrebbe richiesto
una prospettazione non equivoca, incentrata o sulla sospensione del
processo o sul ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o sull'una
e sull'altro congiuntamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 88, primo e terzo comma, cod. proc. pen., sollevata, in
riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, dal Giudice
istruttore del Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte