Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2001

Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice

di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza n. 361

del 1998 della Corte costituzionale; dell'art. 1, commi 1 e 2 del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2, in materia di giusto processo) e dell'art. 210, comma 4, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

7 febbraio 2000 dalla Corte di assise di appello di Napoli, il

5 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Palermo, l'11 aprile e il 23 maggio 2000 dal tribunale

di La Spezia, il 15 marzo 2000 dal tribunale di Venezia, il 10 aprile

2000 dal tribunale di La Spezia, il 1° giugno 2000 dal tribunale di

Milano, il 24 maggio 2000 dal tribunale di Massa, il 13 giugno 2000

dal tribunale di La Spezia, il 22 giugno 2000 da tribunale militare

di Palermo, il 1° giugno 2000 dal tribunale di Trento, il 18 luglio e

il 18 aprile 2000 dal tribunale di La Spezia, il 28 giugno 2000 dal

tribunale di Locri, il 5 luglio 2000 dalla Corte di appello di

Venezia, il 22 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia, il 18 luglio

2000 dai tribunali di Roma e di Nuoro e il 27 e il 23 ottobre 2000

dal tribunale di La Spezia, rispettivamente iscritte ai numeri 142,

331, 446, 466, 469, 500, 515, 527, 528, 558, 568, 578, 579, 593, 610,

712, 719, 824 e 856 del registro ordinanze 2000 e al n. 29 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica numeri 16, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 48, 1a

serie speciale, dell'anno 2000 e numeri 2, 3 e 4, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con nove ordinanze di contenuto identico, il

tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 111,

quarto e quinto comma, della Costituzione, nel testo sostituito ad

opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, come "interpretato" dalla sentenza n. 361 del 1998

di questa Corte, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei

confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari dalle persone esaminate a norma dell'art. 210

cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata ai sensi

dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso codice, qualora il

dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere,

indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti

dall'art. 111, quinto comma, Cost;

che a parere del giudice a quo la possibilità, introdotta

con il meccanismo delle contestazioni, di acquisire ed utilizzare

contra alios le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona

esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., che si sia avvalsa

in dibattimento della facoltà di non rispondere, si porrebbe in

contrasto: a) con l'art. 111, quarto comma, Cost., in quanto

risulterebbe violato il principio costituzionale del contraddittorio

nella formazione della prova, dovendosi altresì ritenere integrata

la specifica ipotesi del soggetto che si è sottratto volontariamente

all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione

alla propria posizione processuale; b) con l'art. 111, quinto comma,

Cost., in quanto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi in cui è

consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio

(consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura

oggettiva, provata condotta illecita);

che in parte coincidenti sono anche le plurime censure

prospettate dalla Corte di assise di appello di Napoli. Viene infatti

sollevata, in primis questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), per violazione degli artt. 3, primo comma, 77 e 138, primo

comma, della Costituzione, nonché dell'art. 111, terzo e quarto

comma, della stessa Carta e dell'art. 2 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2. Si impugna, poi, l'art. 1, comma 2, del

medesimo decreto-legge n. 2 del 2000 per violazione dell'art. 111,

quarto comma, Cost., e si censura, infine, l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del

1998, per violazione dell'art. 111, terzo e quarto comma, della

Costituzione;

che in merito alle prospettate questioni il giudice

rimettente sottolinea, in particolare, come l'art. 1, comma 1, del

decreto-legge n. 2 del 2000 abbia escluso l'applicabilità dei nuovi

principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione nei procedimenti in

corso nei casi in cui - come nella specie - il dibattimento fosse

stato già dichiarato aperto, mentre il comma 2 del medesimo art. 1

del decreto avrebbe riconosciuto alle dichiarazioni non confermate

valore di semiplena probatio: sicché - prospetta il rimettente - una

fonte ordinaria, per di più priva dei caratteri della necessità ed

urgenza sanciti dall'art. 77 Cost., avrebbe inciso su di una fonte

costituzionale, generando disparità di trattamento fra cittadini e

violazione dell'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999,

posto che la stessa aveva assegnato al legislatore ordinario il

compito di disciplinare, ma non di escludere, l'applicabilità dei

nuovi principi costituzionali ai procedimenti in corso. Quanto, poi,

all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., lo stesso, consentendo,

attraverso il meccanismo delle contestazioni introdotto dalla

sentenza n. 361 del 1998, l'acquisizione e la valutazione di

dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte

all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, si

porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio, con la

facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono

dichiarazioni a carico e con il principio costituzionale per il quale

"la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore";

che nel giudizio promosso con l'ordinanza da ultimo citata è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo disporsi la

restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame "su

fondatezza e rilevanza della questione in base alla nuova normativa".

Rileva, infatti, l'Avvocatura che il decreto-legge n. 2 del 2000 ha

subito sensibili modifiche ad opera della successiva legge di

conversione n. 35 del 2000, sicché è alla luce di tale normativa

sopravvenuta che il giudice rimettente dovrà rivalutare i dubbi di

legittimità costituzionale;

che anche il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111,

secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte

in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta

in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la

responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti

dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si

applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.,

indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti

dall'art. 111, terzo comma, Cost;

che a tal proposito il rimettente rileva, in particolare,

che, non essendo stata ancora approntata una analitica disciplina dei

casi in cui è consentito derogare al contraddittorio e data la

immediata applicabilità dei nuovi principi costituzionali, alla luce

di quanto disposto dal decreto-legge n. 2 del 2000, diverrebbe allora

fondato "dubitare della legittimità costituzionale di un regime di

acquisizione probatoria che, per il solo fatto che l'imputato abbia

liberamente ritenuto di non rispondere all'esame, consenta di far

transitare nel fascicolo per il dibattimento - e dunque di dotare di

efficacia probatoria - le dichiarazioni rese senza la partecipazione

della difesa, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi

espressamente previsti dal comma terzo dell'art. 111 Cost.";

che anche il tribunale di Venezia ha sollevato, in

riferimento all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, ultimo

periodo, cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza n. 361 del

1998, e dell'art. 210, comma 4, dello stesso codice. Rileva, infatti,

il tribunale rimettente che l'art. 513 del codice di rito, come

modificato dalla citata sentenza di questa Corte, prevede la

possibilità che, anche in assenza di accordo tra le parti,

dichiarazioni in precedenza rese da persona che poi si è avvalsa

della facoltà di non rispondere, siano acquisite al fascicolo per il

dibattimento, in ciò determinandosi un contrasto con l'art. 111,

quarto comma, Cost., in quanto si tratta di dichiarazioni che non

hanno formato oggetto di contraddittorio, né al momento della loro

originaria enunciazione, né in dibattimento, atteso il silenzio

serbato dal dichiarante. Ove non fosse condivisa da questa Corte la

fondatezza di tali rilievi - prosegue il giudice a quo - "sotto

alternativo profilo altra normativa processuale presterebbe il fianco

a censure di incostituzionalità, in quanto, ad impedire il principio

costituzionale della formazione della prova in contraddittorio,

sembrerebbe allora stare la norma di cui all'art. 210, quarto comma,

c.p.p., che facoltizza l'imputato di reato connesso a non

rispondere". Infatti - sottolinea il rimettente - è proprio

l'esercizio di tale facoltà a dare avvio "ad un iter procedimentale

che culmina con l'acquisizione delle dichiarazioni";

che, a sua volta, il tribunale di Milano solleva, in

riferimento agli artt. 101 e 102 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., nella parte

in cui impone il consenso delle parti per una piena valutazione delle

dichiarazioni rese "in istruttoria" da uno dei coimputati, che nel

dibattimento siacontumace o assente o rifiuti di sottoporsi

all'esame. Impugnativa che il giudice a quo fonda sul rilievo secondo

il quale "la scelta di far dipendere l'utilizzabilità di un atto

legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento dalla

mutevole circostanza che le parti prestino o meno il proprio

consenso, implichi, ove consenso non vi sia, un assoluto impedimento

della valutazione dell'atto medesimo, non ripetibile in virtù del

principio secondo cui l'imputato non può essere obbligato a deporre;

e impedimento della valutazione - deduce il rimettente - non può non

significare impedimento di formazione del libero convincimento, ossia

impedimento di un pieno esercizio della funzione giurisdizionale, in

contrasto con le norme costituzionali che, invece, tale funzione

impongono nella sua pienezza";

che in quest'ultimo giudizio ha depositato atto di intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi

inammissibile e comunque infondata la proposta questione;

che anche il tribunale di Massa solleva, in riferimento agli

artt. 3, 25, 111, quarto e quinto comma, e 112 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,

come "interpretato" dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in

cui consente l'utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle

dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata

a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione

effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso

codice, qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non

rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi

previsti dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione. Ritiene in

particolare il giudice a quo che, alla luce della nuova composizione

delle diverse garanzie fondamentali scaturita dalle innovazioni

introdotte con la legge costituzionale n. 2 del 1999, risulterebbe in

contrasto con il principio costituzionale del diritto al

contraddittorio - suscettibile di ristrettissime esclusioni,

espressamente individuate dalla fonte costituzionale - la previsione

della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 210 cod. proc.

pen., quanto alle dichiarazioni che un imputato renda su fatti

concernenti la responsabilità di altri;

che anche il tribunale militare di Palermo solleva, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo inciso, cod. proc.

pen., nella parte in cui consente l'acquisizione per contestazioni di

dichiarazioni rese in precedenza da chi, sentito in dibattimento ai

sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., si avvalga della facoltà di non

rispondere. Reputa infatti il rimettente che la possibilità di

acquisire verbali di dichiarazioni già rese da chi in dibattimento

si sottrae all'esame, violi, ad un tempo, il nuovo art. 111 Cost.,

stante la tassatività dei casi nei quali la formazione della prova

non ha luogo in contraddittorio, l'art. 24 Cost., giacché il diritto

di difesa viene ad essere correlativamente menomato, nonché l'art. 3

della medesima Carta, in quanto si genera una disparità di

trattamento rispetto alle ipotesi in cui le prove vengono ad essere

correttamente formate ed acquisite;

che analoghe censure sono prospettate anche dal tribunale di

Trento, il quale solleva, per contrasto con l'art. 111 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc.

pen., nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti

di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già

oggetto delle sueprecedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo

delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod.

proc. pen. Osserva al riguardo il giudice a quo che, tramite

l'applicazione del meccanismo consentito dall'art. 513 cod.proc.pen,

quale scaturito dalla sentenza n. 361 del 1998, i verbali di

dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal

coimputato citato ex art. 210 cod. proc. pen., vengono a trovare

ingresso nel processo penale, così sottraendosi al contraddittorio,

ora costituzionalmente presidiato;

che non dissimili sono le censure svolte dal tribunale di

Locri a sostegno della identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., sollevata per

contrasto con l'art. 111 della Costituzione. Sottolinea, infatti, il

rimettente che il meccanismo delle contestazioni, introdotto dalla

sentenza n. 361 del 1998, la quale ha integrato anche l'art. 513,

comma 2, del codice di rito, consentendo l'acquisizione al fascicolo

per il dibattimento delle dichiarazioni rese da persone che si sono

sottratte all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo

difensore, vulneri il principio del contraddittorio nella formazione

della prova, oltre che quello secondo il quale la colpevolezza

dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni

rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente

sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo

difensore;

che anche la Corte di appello di Venezia solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,

come interpretato da questa Corte nella sentenza n. 361 del 1998,

nella parte in cui consente la formazione della prova in sede

dibattimentale senza un effettivo contraddittorio fra le parti,

deducendone il contrasto con l'art. 111, quarto comma, della

Costituzione. A parere del rimettente, infatti, il comportamento di

chi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel corso

del dibattimento, si limiti a subire le contestazioni sulla base di

quanto in precedenza dichiarato senza nulla rispondere, si risolve di

fatto in una volontaria sottrazione all'interrogatorio da parte

dell'imputato o del suo difensore, con la conseguenza che, non

realizzandosi un effettivo contraddittorio, le dichiarazioni

precedentemente rese non possono concorrere a formare prova alla luce

del nuovo dettato costituzionale;

che identiche, nella sostanza, sono pure le doglianze

prospettate dal tribunale di Roma, il quale solleva, in riferimento

all'art. 111, quarto comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come

interpretato dalla sentenza n. 361 del 1998, nella parte in cui

consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle

dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata

ex art. 210 cod. proc. pen., a seguito della contestazione effettuata

ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., qualora il

dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere,

indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti

dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione osserva il rimettente

che tale ultima previsione costituzionale, affidando al legislatore

ordinario il compito di regolare le ipotesi in cui è consentita la

formazione della prova al di fuori del contraddittorio, ha limitato

dette ipotesi ai casi del consenso dell'imputato, della accertata

impossibilità di natura oggettiva e di provata condotta illecita.

Ciò confermerebbe, dunque, che, in base al dettato costituzionale,

in caso di rifiuto di rispondere da parte della persona da esaminare

ex art. 210 cod. proc. pen., non è consentita neanche de iure

condendo una sia pur limitata possibilità di acquisizione e di

utilizzazione delle dichiarazioni contra alios precedentemente rese

in carenza di contraddittorio;

che, infine, anche il tribunale di Nuoro solleva, in

riferimento all'art. 111, secondo, terzo e quarto comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., come integrato dalla sentenza costituzionale n. 361 del

1998, per rilievi del tutto analoghi a quelli svolti dagli altri

rimettenti.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni del tutto

analoghe o comunque fra loro intimamente connesse, sicché i relativi

giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, successivamente alla pronuncia degli atti di rimessione

è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, apportando, fra l'altro, sensibili

modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa ed a varie norme

ad esse direttamente collegate;

che di conseguenza, essendo mutate le norme censurate ed il

contesto complessivo della disciplina diriferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni proposte siano tuttora rilevanti nei giudizi a quibus;

che alle medesime conclusioni occorre pervenire anche per

ciò che attiene alla impugnativa riguardante l'art. 1 del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, sollevata dalla Corte di assise

di appello di Napoli, considerato che la legge 25 febbraio 2000,

n. 35, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il

menzionato decreto-legge n. 2 del 2000, ha apportato significative

innovazioni rispetto al testo della norma impugnata, al punto che

l'intero articolo 1 del citato decreto è stato integralmente

sostituito ad opera della stessa legge di conversione (v. ordinanze

n. 354 e n. 474 del 2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte