Sentenza n. 270/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 247Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 57legge 851/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 85 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato); 41
legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8,
primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza); 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico legge comunale e
provinciale) nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942 n. 851; 57,
lett. a) del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del
personale delle Unità sanitarie locali), promossi con ordinanze emesse
il 30 giugno 1981 dal T.A.R. per l'Abruzzo, il 24 novembre 1981 dal
Consiglio di Stato, il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per la Liguria, il 12
luglio 1983 dal T.A.R. per la Campania, l'8 marzo 1984 dal T.A.R. per
la Liguria, il 7 maggio 1984 dal Consiglio di Stato, il 14 febbraio
1985 dal T.A.R. per il Piemonte, il 14 giugno 1984 dal T.A.R. per la
Liguria (n. 2 ord.), il 18 giugno 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 29
marzo 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 3 aprile 1985 dal T.A.R. per
la Campania, il 24 gennaio 1985 dal T.A.R. per il Veneto, il 7 giugno
1985 dal T.A.R. per la Lombardia, il 12 giugno 1985 dal T.A.R. per la
Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 7 e 725 del registro
ordinanze 1982, al n. 526 del registro ordinanze 1983, ai nn. 591, 1156
e 1162 del registro ordinanze 1984, ai nn. 373, 606, 607, 783, 843 e
885 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 69, 162, 201 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 102 del 1982, 81 e 315 del 1983, 301 del 1984, 42 bis, 47 bis, 279
bis del 1985, 2, 3, 15, 16, 23, 27, 22 e 28 della 1 s.s. del 1986.
Visti gli atti di costituzione di Procida Angiolino, Trani
Domenico, Addonizio Antonio, Coco Giovanni, Montiglio Enrico, Dessolis
Massimo, Branca Antonio, Visotto Sergio, nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Lucio Moscarini per Procida Angiolino, Michele
Del Re per Trani Domenico, Claudio Rossano per Addonizio Antonio,
Antonio Funari per Montiglio Enrico, Giulio Correale per Coco Giovanni,
Fabio Lorenzoni per Visotto Sergio, Franco Batistoni Ferrara per
Dessolis Massimo e Branca Antonio e l'Avvocato dello Stato Paolo
Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1a. - Con ordinanze emesse: il 30 giugno 1982 dal T.A.R. Abruzzo -
Sez. Pescara - (ord. n. 7/1982 R.O.) nel giudizio vertente tra Procida
Angiolino e il Ministero delle PP. TT. ed altro; il 24 novembre 1981
(pervenuta in data 11 ottobre 1982) dal Consiglio di Stato - Sez. IV -
(ord. n. 725/1982) nel giudizio vertente tra Trani Domenico e il
Ministero della Difesa; il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. Liguria (ord. n.
526/1983) nei giudizi riuniti tra Curto Bruno e il Ministero di Grazia
e Giustizia; il 12 luglio 1983 (pervenuta il 24 maggio 1984) dal T.A.R.
Campania (ord. n. 591/1984) nel giudizio tra Addonizio Antonio e il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; il 18 giugno 1985 dal
T.A.R. Sicilia - Sez. Catania - (ord. n. 783/1985) nel giudizio tra
Messina Giovanni e il Ministero della P.I.; il 29 marzo 1985 dal T.A.R.
Sicilia (ord. n. 843/1985) nel giudizio tra il Comune di Palermo e la
Commissione provinciale di Controllo di Palermo ed altro; il 3 aprile
1985 dal T.A.R. Campania (ord. n. 885/ 1985) nel giudizio tra Pasquale
Antonio e il Ministero delle PP.TT. è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
(Statuto degli impiegati civili dello Stato), che prevede la
destituzione "di diritto" del dipendente statale condannato con
sentenza passata in giudicato per uno dei reati specificati nella norma
stessa, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost..
I giudizi nel corso dei quali le ordinanze sono state emesse
risultano promossi avverso i provvedimenti di destituzione di diritto
adottati ex art. 85 d.P.R. n. 3 del 1957 dalle Amministrazioni
interessate a seguito di condanna penale, passata in giudicato, per i
commessi reati, da parte di dipendenti, rispettivamente di
soppressione, occultamento di atti veri, falsità materiale e
ideologica, furto semplice ecc..
In particolare il T.A.R. Abruzzo - Sez. Pescara - (ord. n. 7/82)
rileva come la norma, prevedendo la destituzione di diritto senza
procedimento disciplinare (atto a valutare in concreto le
caratteristiche del commesso reato, la personalità del delinquente e
il danno per il prestigio dell'Amministrazione), finisca per l'imporre
uno stesso trattamento a comportamenti diversificati, violando così,
con tale "omogeneità sanzionatoria", i principi di "ragionevolezza,
congruità, giustificatezza", a danno anche del buon andamento
dell'Amministrazione.
L'ordinanza si sofferma a considerare il processo di avvicinamento,
nella legislazione e nella giurisprudenza, tra impiego pubblico e
impiego privato (per il quale non vi sarebbe analoga misura
sanzionatoria), nonché le introdotte garanzie a maggiore tutela del
posto di lavoro, che costituisce, di regola, l'unica fonte di
sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. L'automatica
destituzione di cui all'impugnato art. 85, in tal modo, verrebbe a
volte a rappresentare la "sanzione di gran lunga più gravosa" per il
pubblico impiegato, anche rispetto alla pena comminata a seguito di
giudizio per un reato in ipotesi in sé lieve e destinato a restare
privo, talvolta, di concrete conseguenze penali per effetto dei
benefici di legge.
Il Consiglio di Stato - Sez. IV (ord. n. 752/1982) denuncia anche
l'art. 41 l.5 marzo 1961 n. 90 (Estensione dell'applicabilità
dell'art. 85 d.P.R. n. 3/1957 agli operai dello Stato), osservando che
il rigore della legge, nell'obbligare l'amministrazione ad applicare -
di diritto - la massima sanzione disciplinare, può apparire, in
determinati "casi limite", "ingiustificato ed eccessivo". Ciò si
verificherebbe nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale si
verrebbe ad attuare una "irragionevole equiparazione della condanna
penale per furto non aggravato, attenuato dal modico valore, senza
continuazione o concorso con altri reati, con concessione di tutti i
benefici di legge, commesso senza alcuna connessione col servizio da un
dipendente non investito di pubbliche funzioni (operaio), con la
condanna penale per reati risultanti di maggior gravità per il titolo
o per l'oggetto o per l'esclusione dei benefici di legge o per la
continuazione o il concorso con altri reati o per la relazione col
servizio o per la posizione del reo nell'amministrazione". La norma non
solo porrebbe irrazionale equiparazione tra operai e impiegati dello
Stato, ma creerebbe altresì una ingiustificata discriminazione con i
dipendenti privati investiti di analoghe mansioni poiché per questi
ultimi sarebbero irrilevanti, ai fini disciplinari, fatti e
comportamenti estranei al rapporto di lavoro. Tutto ciò in contrasto
con l'art. 3 Cost..
Il T.A.R. Campania (ord. n. 591/1984) denuncia, ancora, il citato
art. 85, oltre che per contrasto con l'art. 3 Cost., "per violazione
del diritto alla difesa dei dipendenti pubblici, consentita nelle sole
ipotesi di destituzione in seguito a procedimento disciplinare (art.
84, stesso d.P.R. n. 3/1957) per reati anche più gravi, in relazione
all'art. 24 Cost."; nonché, per violazione del principio di
imparzialità della P.A., di cui all'art. 97 Cost., in relazione al
potere-dovere di adottare procedimenti sanzionatori razionalmente
omogenei.
Con argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte sono stati
invocati dall'ord. 526/83 i parametri di cui agli artt. 3, 24 e (in
uno a questo) 113,4,35 e 97 Cost.; dalle ordinanze nn. 783 e 843/85 i
parametri di cui agli artt. 3,24 e 97 Cost..
1b. - L'art. 85, lett. a), parte seconda, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3, è stato oggetto di censura, per sospetta violazione degli artt. 3 e
97 Cost., anche da parte delle ordinanze n. 1162/1984, emessa il 7
maggio 1984 dal Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria nel giudizio tra
Coco Giovanni e il Ministero delle PP.TT. e n. 69/1986, emessa il 24
gennaio 1985 (pervenuta il 28 gennaio 1986) dal T.A.R. Veneto nel
giudizio tra Visotto Sergio e Provveditore agli Studi di Venezia e
altro.
In particolare, rilevate trascorse interpretazioni
giurisprudenziali dell'art. 85 d.P.R. citato, in base alle quali, ai
fini dell'applicazione della sanzione ivi prevista, viene equiparata
alla fattispecie del delitto consumato anche quella del delitto tentato
i collegi rimettenti deducono la violazione della ragionevolezza per
l'"ingiustificata dilatazione dell'ottica punitiva" attuata con detta
equiparazione tra le due figure criminose, che resterebbero distinte
solo per il personale ferroviario fruente di specifica normativa;
nonché "per ingiustificata imposizione a situazioni che in base alla
legge penale sono oggettivamente diverse di una identica disciplina
legislativa, mentre costituisce un principio fermo quello secondo cui
la sanzione unica può essere giustificata solamente quando, per la sua
misura e per la natura dell'illecito, essa possa ragionevolmente
considerarsi proporzionata all'intera gamma di comportamenti,
riconducibili allo specifico tipo di reato".
1c. - L'art. 8, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 (Sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica
sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), comminante la
destituzione di diritto a seguito di interdizione anche temporanea dai
pubblici uffici, per l'indicato personale è stato pure sospettato di
incostituzionalità, in termini sostanzialmente riferibili a quelli
già enunciati, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dal T.A.R.
Liguria con due ordinanze emesse il 14 giugno 1985 (pervenute il 17
settembre 1985) nei giudizi tra Dessolis Massimo e Ministero
dell'Interno (ord. n. 606/85) e tra Branca Antonio e Ministero
dell'Interno ed altro (ord. n. 607/85).
1d. - La destituzione di diritto, prevista dall'art. 85 d.P.R. n.
3 del 1957 per gli impiegati civili dello Stato, è parimenti
contemplata negli specifici ordinamenti dettati per altre categorie di
pubblici dipendenti; cosicché le rispettive norme disciplinanti detta
irrogazione automatica della sanzione sono state anch'esse oggetto di
impugnazione con argomentazioni, motivi e profili di
incostituzionalità identici a quelli sovra riportati.
In particolare, il T.A.R. Lombardia - Sez. Brescia sul ricorso
proposto da Pini Primo contro il Comune di Pieve d'Olmi ha sollevato,
con ordinanza (n. 162/86) del 7 giugno 1985 (pervenuta in data 8 marzo
1986), questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 r.d. 3
marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) in
relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost.. L'art. 247 è stato
altresì impugnato con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sempre dal
T.A.R. Lombardia (in Milano), nel giudizio tra Ungaro Maurizio e
Comune di Milano, con ordinanza n. 201/1986 del 12 luglio 1985
(pervenuta il 20 marzo 1986).
1e. - Infine l'art. 57 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato
giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), recante
normativa identica a quella dell'art. 85 d.P.R. n. 3/1957, è stato
denunciato dal T.A.R. Liguria con ordinanza dell'8 marzo 1984 (ord. n.
1156/1984) nel giudizio tra Ligutti Ilario e U.S.L. n. 4 "Albenganese
"con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; nonché dal T.A.R. Piemonte,
con ordinanza del 14 febbraio 1985 (ord. n. 373/1985) nel giudizio tra
Montiglio Enrico e l'U.S.L. n. 76 di Casale Monferrato, con
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost..
2a. - Per Angiolino Procida (ord. n. 7/1982), Domenico Trani (ord.
n. 725/1982), Antonio Addonizio (ord. n. 591/1984), Giovanni Coco
(ord. n. 1162/1984), Sergio Visotto (ord. n. 69/1986), Massimo Dessolis
(ord. n. 606/1985), Antonio Branca (ord. n. 607/1985) e Pier Enrico
Montiglio (ord. n. 373/1985) sono state depositate memorie di
costituzione nelle quali vengono condivisi, con identiche
argomentazioni, i dubbi di costituzionalità espressi nelle rispettive
ordinanze di rimessione.
2b. - L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza e difesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei
giudizi di cui alle ordd. nn. 7/1982, 725/1982, 526/1983, 591/1984,
783/1985, 1162/1984, 1156/1984.
Ad avviso dell'Avvocatura, premesso che il legislatore ha il potere
di determinare la capacità del soggetto ad essere parte nel rapporto
di pubblico impiego, la destituzione di diritto non si presterebbe ad
essere sindacata sul piano di una sua assunta irragionevolezza, sotto
il profilo che non si terrebbe conto dei singoli e concreti
comportamenti, per l'impossibilità di introdurre una normazione
esaustiva di tutte le specificazioni possibili.
D'altronde, l'univoco fine della normativa in parola risponde
all'esigenza di "evitare il pericolo che valori fondamentali di
funzionamento e prestigio della pubblica amministrazione siano messi in
questione dalla considerazione di interessi e valori diversi".
In ordine alla comparazione con l'impiego privato, ci si troverebbe
"in un campo in cui si manifesta una differenza di fondo fra i due
ordinamenti". Né si potrebbe affermare che la soluzione di rimettere
all'amministrazione la valutazione della concreta gravità di certi
fatti implicherebbe una maggior tutela del diritto al lavoro (ex artt.
4 e 35 Cost.), il quale diritto deve essere visto in un ambito più
generale e quindi anche in relazione al principio inerente al buon
andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione (ex art. 97
Cost.).
Non pertinenti sarebbero ancora i richiami all'art. 24 (e con
questo al 113) Cost., poiché la mancata instaurazione di un
procedimento disciplinare troverebbe giustificazione
nell'obbligatorietà del provvedimento medesimo sulla base di
presupposti di garanzia fondati su obiettivi riscontri del giudice
penale, seguiti da sentenza passata in giudicato.
In ordine alla assunta irragionevole equiparazione tra delitto
tentato e delitto consumato, per l'Avvocatura, richiamato quanto già
esposto, viene in rilievo l'identico disdoro che ad essi consegue ai
danni dell'immagine e della credibilità della P.A.. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche o connesse
questioni di legittimità costituzionale concernenti le medesime,
ovvero correlate, disposizioni di legge. I giudizi vanno, pertanto,
riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2a. - Per l'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
(Statuto degli impiegati civili dello Stato) l'impiegato incorre nella
destituzione di diritto, escluso cioè il procedimento disciplinare,
allorché abbia subito condanna, passata in giudicato, per taluno dei
reati indicati espressamente nella menzionata norma.
L'art. 41, poi, della legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico
degli operai dello Stato) stabilisce che la disposizione è applicabile
anche al personale operaio.
Analoga disciplina, tuttora vigente, già recava l'art. 247 del
testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383,
sostituito dalla legge 27 giugno 1942 n. 851, nei confronti dei
segretari comunali, dei segretari provinciali, nonché degli impiegati
e salariati degli enti locali.
Normativa identica nei contenuti a quella dell'art. 85 d.P.R. n.
3/1957 concerne i dipendenti delle Unità sanitarie locali (art. 57,
lett. a, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761: Stato giuridico del
personale delle UU.ss.ll.).
2.b - Il Consiglio di Stato, sez. IV (ord. n. 725/82) e i Tribunali
amministrativi dell'Abruzzo (ord. n. 7/82), della Liguria (ordd.
526/83; 1156/84), della Campania (ordd. 591/84, 885/85), della Sicilia
(ordd. 783, 843/84), del Piemonte (ord. 373/81), della Lombardia (ordd.
162, 201/86) hanno denunciato il complesso di norme qui riferite,
ravvisando contrasto nell'istituto della destituzione di diritto con i
parametri di cui agli artt. 3, 4, 24, 35, 97, 113 della Costituzione,
variamente proposti con le rispettive ordinanze.
Concordemente per i giudici remittenti l'assenza di un procedimento
disciplinare comporterebbe l'impossibilità di valutare le singole
fattispecie per i fini di idonea corrispondente sanzione (non esclusa
anche la destituzione). Per contro, a fronte per i fatti ascritti della
irrogazione sul piano penale di pene anche modiche, addirittura seguite
talvolta dalla concessione dei benefici di legge, si configura sul
piano amministrativo l'applicazione automatica della massima sanzione
espulsiva.
In ordine alla condanna riportata per il mero tentativo del
delitto, viene dedotto specifico dubbio di irrazionale squilibrio e
dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 1162/84) e dal
T.A.R. per il Veneto (ord. n. 69/86), nella considerazione che la
normativa di cui si controverte non reca distinzione veruna, ai
richiamati fini sanzionatori, con il delitto consumato, quando invece
tratterebbesi di figure criminose autonome e quindi a sé stanti, per
oggettività e struttura.
Il Tribunale amministrativo della Liguria (ordd. 606 e 607/805)
poi, in presenza della norma che prevede specificamente la destituzione
di diritto per tutto il personale dipendente dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, quando sia incorso nella pena accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 8, lett. b,
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737), prospetta dubbi consimili ai
precedenti riportati sopra, rimarcandosi, ex artt. 3 e 97 Cost.,
l'impossibilità di valutazione e di graduazione in rapporto sempre
alla gravità dei fatti seguiti da condanna.
3.a - Va chiarito a questo punto che, nel loro intreccio di
contenuti, le ordinanze ravvisano violata, intanto, la tutela del
lavoro, ancorché gli invocati parametri - artt. 4 e 35 Cost. -
rivestano sol connotato di lettura introduttiva d'ogni altra specifica
disposizione (sentenze 52 e 105 del 1985).
Ancora, secondo taluno dei remittenti sussisterebbe contrasto col
diritto di difesa e in apodittica derivazione da questo con la tutela
giurisdizionale avverso la pubblica amministrazione (artt. 24 e 113
Cost.) senza che - peraltro - siasi posta attenzione di sorta, così
l'Avvocatura dello Stato, sugli elementi di protezione dispiegati e
dispiegabili, in concreto, nel pregresso procedimento penale; a tacer
poi che il provvedimento destitutorio resta pur sempre impugnabile
nell'area della corretta applicazione della norma che ne è fondamento.
3.b - Ma i rilievi si incentrano essenzialmente sulla
contraddizione che si assume palese con i principi contenuti nell'art.
3 Cost., per la irrazionalità del descritto sistema normativo,
appiattito sulla massima sanzione di stato e perciò fonte di
irrazionale, abnorme, squilibrio in rapporto a sanzioni, per gli
identici fatti, irrogate dal giudice penale secondo criteri -
all'incontro - valutativi nella graduazione della pena. E con ciò
resterebbe, altresì, compromesso il buon andamento amministrativo
protetto ex art. 97 Cost..
Inoltre, sempre ex art. 3 Cost. sotto il profilo circoscritto di
una ingiustificata disparità, è stata prospettata l'irragionevolezza
normativa sia in relazione ad un raffronto esegetico col lavoro
privato; sia - all'interno del sistema - per l'indistinto accorpamento
tra i soggetti colpiti: impiegati ovvero operai.
4.a - Orbene, devesi subito rilevare che non sembra acquistare
particolare significazione, nei termini della causa, la diversità tra
il rapporto pubblico di impiego e quello privato di lavoro; per quanto
entrambi abbiano - in ordine alle prestazioni sinallagmatiche che ne
conseguono - connotazioni tendenzialmente ravvicinabili per obblighi e
diritti, va considerato che i pubblici impiegati si contraddistinguono
per essere al servizio esclusivo della Nazione. Tale tipica
caratteristica, posta nell'art. 98 Cost., li identifica vincolandoli ad
una peculiare doverosità di comportamento rispetto ad ogni altra
categoria di lavoratori dipendenti (onde la riserva di legge ex art. 51
Cost. per la individuazione, in condizioni di uguaglianza, dei
requisiti attitudinali per l'accesso agli uffici).
All'interno del rapporto poi, si osserva, sotto un'ottica
sistematica, che la categoria del personale operaio è stata vieppiù
resa contigua, nei diritti e negli obblighi, a quella impiegatizia, per
effetto già della legge 13 maggio 1975 n. 157 (Estensione delle norme
sullo stato degli impiegati civili dello Stato agli operai). Ed ora,
più compiutamente in virtù della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato) che ha addirittura con gli artt. 2 e 4 (fatte salve nei profili
professionali giusta il d.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219 solo le
tipologie delle prestazioni) rese unitarie le qualifiche funzionali
operaie con quelle del personale impiegatizio esecutivo ed ausiliario.
4.b - Tuttavia, in termini più ampi di quelli dei quali sin qui si
è discusso, l'esame della questione porta a considerare che
l'ordinamento appare vieppiù tendenziale, oggi, verso la esclusione di
sanzioni rigide, non graduate - cioè - in rapporto al caso concreto
occorso. Tutto ciò ovviamente, in adempimento del principio di
uguaglianza, non può impingere nella mera area punitiva penale bensì
incide largamente anche nel campo amministrativo (sentenze n. 95 del
1967 e n. 50 del 1980).
Il che, comunque, non porta a doversi espungere senz'altro
sintomatiche e ben individuate previsioni inerenti a fattispecie di
estrema gravità intrinseca; tali, in altre parole, da rendere
ineluttabile - nell'assenza, cioè, di ulteriori margini di scelta
sanzionatoria alternativa - l'adozione vincolata della misura
espulsiva, sulla base delle verifiche definitive disposte nel pregresso
processo penale.
Ma non può neppure affermarsi, con un richiamo che suonasse
conferma a trascorsa e superata giurisprudenza, che non sussiste, in
ogni altra ipotesi, l'esigenza obiettiva di un procedimento valutativo
della compatibilità del dipendente con le sue specifiche attribuzioni
in seno alla pubblica amministrazione di appartenenza, sulla scorta di
ponderato esame dell'illecito commesso, che potrà anche risolversi
nella irrogazione della massima sanzione destitutoria, ovvero d'altra
di minor rigore, nella comparazione del caso concreto con le astratte
ipotesi vulnerate.
4.c - Del resto la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie,
opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale,
tant'è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione
della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non lo
ha commesso, non precludono ingresso all'azione disciplinare.
Mediante tale azione, ferma l'autorità del giudicato quanto
all'accertamento dei fatti (art. 28 c.p.p.), viene in positivo rilievo
- a fronte dell'unico e perciò indistinguibile interesse sociale
penalmente perseguito - la tutela propria e caratteristica
dell'amministrazione pubblica. È noto, infatti, come questa si
rivolga, attraverso l'opera dei dipendenti, al soddisfacimento di
compiti e di interessi pur generali ma individuati nell'ambito delle
finalità collettive da conseguire: necessita, adunque, di un sistema
sanzionatorio esclusivo, articolato nelle sue misure per i diversi
modelli di comportamento dal dipendente infranti.
Così ricondotto l'atto illecito perpetrato - e a diverso titolo
colpito dal giudice penale - nell'area del procedimento disciplinare e
delle valutazioni ivi esperibili, correlativamente si configura - per
quanto sin qui esposto - l'esigenza di adozione di criteri normativi
idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie conseguenti alla
irrevocabile condanna penale; tanto, non per un diffuso interesse al
giusto procedimento, che sfugge a censure d'ordine costituzionale
(sentenza 234 del 1985), bensì, si ribadisce, quale esigenza - ex art.
3 Cost. - di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione.
Il che coinvolge predisposizioni fuori da ogni indeterminatezza,
con discrimine, quando del caso, tra reati consumati ovvero tentati (di
ciò rinvenendosi traccia positiva sol per il personale ferroviario ai
sensi della legge 26 marzo 1958 n. 425, art. 123); inoltre - e ciò in
relazione anche alla specifica destituzione automatica del personale
tutto di polizia per qualsivoglia condanna seguita da interdizione
temporanea - tra fatti commessi a causa ovvero in connessione delle
attribuzioni ed altri che dalla attività pubblica del soggetto
esulino.
Né è a sottacersi, a tali precisi scopi di riequilibrio normativo
aderente ai principi costituzionali, l'obiettiva sussistenza
ordinamentale, nello status del dipendente, di intreccio della figura
impiegatizia con quella del funzionario; come anche della nozione di
pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che - propria
dell'area penale - sovente non coincide coi principi, sia funzionali
che di gerarchia, poiché identificata - in tal sede - solo per lo
stretto esercizio esterno dell'imperium in confronto dei terzi.
5. - A tutti gli assentiti effetti per razionalizzare un sistema,
che appare stemperato oggi - sovente - nell'indistinto, è il
legislatore chiamato ad apprestare omogenei e ben identificati rimedi
esaustivi, secondo principi che in nuce si rinvengono già nei termini
essenziali dettati dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29 marzo
1983 n. 93: artt. 1; 2 n. 7; 4; 22), diretta all'intero comparto in
discorso, ivi compreso il personale delle regioni. Poiché vanno
operate, infatti, delle scelte nell'ambito di soluzioni coerenti per
corrispondere alle varie esigenze qui prospettate, non è dato alla
Corte provvedere in tali sensi, nella sfera, cioè, di complessi, la
cui enunciata, avvertita estensione è di per sé dimostrativa di una
serie di previsioni che soltanto il Parlamento può ed è in grado di
effettuare compiutamente. E la Corte auspica al riguardo che il
legislatore proceda anche all'attenta riconsiderazione dei valori
oggetto di tutela.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 85 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (statuto degli impiegati
civili dello stato); 41 legge 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli
operai dello stato); 8, primo comma, lett. b), d.P.R. 25 ottobre 1981
n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di
pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383
(testo unico legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con
legge 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle Unità
sanitarie locali) sollevata, in relazione agli artt. 3, 4, 24, 35, 97,
113 Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - ANTONIO BALDASSSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte